Comune di Locorotondo - I Borghi più belli d'Italia, Club di Prodotto articolo 23 Statuto ANCI

Università della Terza Età e del Libero Sapere "Valle d'Itria"

L'Università, con sede legale in Locorotondo alla Via Cisternino, 226, è un organismo associativo a carattere volontaristico e senza fini di lucro che intende svolgere attività di promozione sociale e culturale nel pieno rispetto della libertà delle persone, secondo principi di democrazia, partecipazione e solidarietà, promovendo iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di formazione rivolte ad agevolare e migliorare l'inserimento sociale di tutte le persone, senza esclusione alcuna e, in particolare, di quelle anziane.

 
 

Indice

  1. Avvisi
  2. Statuto

Avvisi

Corsi Formativi 2008

Si informa che il 31 ottobre scade il termine per l'iscrizione ai seguenti corsi:

 
 

Per tutti coloro che hanno già proceduto all'iscrizione e per chi non l'avesse già fatto, Vi invitiamo a procedere quanto prima contattando:
- La Fondazione "Domus Sancta Familia" al n. 080.4311251 (Via Cisternino n.226)
- L'Associazione "Uomo Duemila", al n.080.4316666 (Via Sant'Elia n.51)
- Il Centro Anziani (Piazza Vittorio Emanuele n.8).
Chi vorrà, in alternativa, potrà recarsi personalmente presso uno dei suddetti riferimenti o contattare direttamente i responsabili della Università, al n.345.6052368.

 
Torna all'indice.
 

Statuto

Art. 1 - Denominazione e sede
E' costituita l'Associazione di promozione sociale e culturale denominata UNIVERSITA' della TERZA ETA' e del LIBERO SAPERE "VALLE D'ITRIA", con sede legale in Locorotondo (BA) alla Via Cisternino n.226 (c/o "Domus Sancta Familia").

 

Art. 2 - Finalità e scopi associativi
L'Associazione è un organismo a carattere volontaristico che intende svolgere attività di promozione sociale e culturale nel pieno rispetto della libertà delle persone, secondo principi di democrazia, partecipazione e solidarietà.
L'Associazione è regolamentata dal presente Statuto e la sua attività si svolge nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni legislative vigenti in materia.
Per il conseguimento dei suoi scopi, l'Associazione può beneficiare dei finanziamenti pubblici del settore in cui opera, previsti dalle leggi regionali, nazionali e della U.E..
L'Associazione, che non ha fini di lucro, si propone di intervenire nella realtà del mondo culturale attraverso la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di formazione rivolte ad agevolare e migliorare l'inserimento sociale di tutte le persone, senza esclusione alcuna e, in particolare, di quelle anziane.
A tal fine l'Associazione intende:

 
Torna all'indice.
 

Art. 3 - Soci
Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto.
L'organo competente a deliberare sulle domande di adesione è il Consiglio Direttivo.
Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie generalità impegnandosi a versare la quota annuale associativa.
L'eventuale rigetto della istanza di adesione deve essere comunicata al Richiedente entro 30 giorni, a far data dalla decisione assunta.

 

Art. 4 - Associati
Possono entrare a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e che sono mosse da spirito di solidarietà.
Gli Associati aderenti all'Associazione si distinguono in:
-Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione; essi provvedono, contestualmente alla costituzione dell'Associazione, alla nomina del primo Consiglio Direttivo.
-Soci Ordinari
Sono Soci Ordinari tutti coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita.
-Soci Sostenitori
Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, versano contributi volontari straordinari per sostenere l'Associazione nel conseguimento dei suoi fini.
-Soci Onorari
Sono Soci Onorari i cittadini, le associazioni e gli enti che acquisiscono particolari benemerenze nel concorrere al prestigio e alla crescita dell'Associazione. La loro adesione, su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria degli Associati.
Possono essere esentati dal pagamento delle quote associative con delibera dell'Assemblea.

 
Torna all'indice.
 

Art. 5 - Doveri e Diritti dei Soci
Tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, purché iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con il pagamento delle quote associative. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri e debbono rispettare lo Statuto dell'Associazione e gli eventuali regolamenti interni.
I soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Consiglio Direttivo la risoluzione di tutte le eventuali controversie tra gli associati o tra i medesimi e l'Associazione e che riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni dello statuto, del regolamento o derivanti da deliberazioni eventualmente adottate dagli organi associativi competenti.
Essi sono tenuti al versamento delle quote annuali di Associazione nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Hanno diritto ad acquisire tutte le informazioni sulla gestione dell'Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto.

 

Art. 6 - Esclusione dei Soci
I soci che contravvengono ai doveri previsti dal presente Statuto o che, con il loro comportamento, arrecano palese nocumento al prestigio e/o alle attività dell'Associazione, od operano in contrasto con le sue finalità, possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Il socio escluso può richiedere che sulla deliberazione del Consiglio Direttivo si esprima l'Assemblea dei Soci.
I soci morosi da almeno 6 mesi possono essere esclusi dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo e senza altre formalità.

 

Art. 7 - Gratuità delle prestazioni
Le funzioni attribuite ai soci in base allo statuto sono a titolo completamente gratuito. E' consentito il rimborso delle spese vive sostenute, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e regolarmente documentate.

 
Torna all'indice.
 

Art. 8 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- La Commissione scientifica
- Il Collegio dei Revisori dei conti

 

Art.9 - L'Assemblea Ordinaria dei Soci
Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il versamento delle quote annuali. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ed ha le seguenti funzioni:
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche eventuali dello statuto dell'Università;
- approva il Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- delibera sull'eventuale scioglimento dell'Università e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione;
- propone l'entità della quota associativa annuale;
- approva lasciti e donazioni.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei soci o due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
La seconda convocazione può essere indicata nell'avviso di convocazione agli associati e non può essere indetta nello stesso giorno della prima.
L'assemblea nomina, preliminarmente ad ogni seduta, un Presidente ed un Segretario tra i soci presenti con l'incarico di condurre l'adunanza secondo l'ordine del giorno e redigere il verbale.
La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve essere comunicata a tutti i soci, almeno venti giorni prima della data di convocazione; dovrà contenere le indicazioni della data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno.

 
Torna all'indice.
 

Art. 10 - II Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque consiglieri eletti per la prima volta dai soci fondatori e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci. Essi durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e scadono con l'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno, o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti dell'Organo essi vengono sostituiti, con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Nella ipotesi in cui viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio; in tal caso deve essere convocata, entro 30 giorni, l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il membro del Consiglio Direttivo che non intervenga alle riunione del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificati motivi si considera automaticamente decaduto.
Si riunisce, di norma, almeno una volta al mese e la sua convocazione può essere richiesta da 1/3 dei suoi componenti, istanza che deve contenere la specificazione dei singoli argomenti da trattare.

 

Art. 11 - Compiti dei Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono di competenza dell'Assemblea dei Soci. E' responsabile delle attività dell'Associazione, ad eccezione di quelle espressamente delegate dall'Assemblea a specifici organi che ne rispondono a quest'ultima.
Spetta al Consiglio Direttivo:
- l'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- il coordinamento delle attività associative;
- la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, i quali devono essere corredati da una relazione sulla gestione;
- la nomina dei delegati a rappresentare l'Associazione in seno alle organizzazioni cui l'Associazione stessa aderisce;
- la predisposizione dell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea;
- l'ammissione dei nuovi soci;
- l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, soci che intendano formulare specifiche proposte o che possiedono particolari competenze in ordine agli argomenti da discutere; il Consiglio Direttivo può avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti della collaborazione, anche a titolo oneroso, di esperti estranei all'Associazione.
Di ciascuna riunione viene redatto un verbale che viene trascritto sull'apposito registro e viene firmato dal Segretario redigente e dal Presidente.
Un estratto per riassunto del verbale contenente le delibere adottate deve essere esposto nella bacheca posta nei locali dell'Associazione, per almeno 15 giorni consecutivi; la pubblicazione deve avvenire entro 7 giorni dall'adozione delle decisioni.

 
Torna all'indice.
 

Art. 12 - Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; ha l'uso della firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
Egli coordina le attività dell'Associazione, cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e con propria delibera può attribuire compiti specifici al Vice Presidente.
Assume tutte le opportune iniziative atte a garantire il regolare funzionamento della Associazione e a promuoverne la crescita e lo sviluppo.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

 

Art. 13 - II Segretario
Il Segretario svolge tutti i compiti amministrativi necessari per il buon funzionamento dell'Associazione; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e provvede alla custodia ed all'aggiornamento dei libri sociali.

 

Art. 14 - II Tesoriere
Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione.
In particolare egli provvede:
- alla elaborazione dei bilanci preventivo e consuntivo di ciascun esercizio finanziario da sottoporre all'approvazione dei Consiglio Direttivo;
- all'aggiornamento ed alla custodia dei registri e documenti contabili previsti dalla legislazione vigente;
- alla esazione delle quote associative e ai pagamenti delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere firma congiuntamente al Presidente i mandati di pagamento.

 

Art. 15 - La Commissione Scientifica
La Commissione Scientifica provvede ad organizzare le attività associative e a nominare i coordinatori delle iniziative formative.
La Commissione Scientifica è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da sette esperti, tra i quali viene nominato un Responsabile.
Ha il compito di:
- elaborare il progetto culturale complessivo;
- proporre i corsi, i seminari, i laboratori da attivare;
- promuovere iniziative rivolte ai soci, ma anche all'intera cittadinanza.

 
Torna all'indice.
 

Art.16 - Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea. Durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
L'incarico di Revisore è incompatibile con quello di Componente del Direttivo.
I Revisori dei conti esaminano il bilancio consuntivo e ne propongono l'approvazione all'Assemblea, con relazione scritta.
Curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo e della Commissione scentifica.
Verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri e danno pareri sui bilanci.

 

Art. 17 - Risorse economiche
Costituiscono risorse economiche dell'Associazione:
- le quote associative annuali;
- i contributi, le donazioni e i lasciti eventualmente ricevuti

 

Art. 18 - Patrimonio dell'Associazione. Donazioni e lasciti
II patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili cd immobili ad essa pervenuti in proprietà.
Le donazioni e i lasciti debbono essere accettati dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
II Presidente attua la delibera dell'Assemblea e ne compie i relativi atti giuridici.

 

Art. 19 - Bilanci
L'Esercizio sociale dell'Associazione decorre dal primo gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio preventivo delle entrate e delle spese deve essere approvato dall'Assemblea entro il 20 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la sua vita.
Entrambi i bilanci devono essere depositati in segreteria nei quindici giorni che precedono le date di convocazione delle rispettive Assemblee, a disposizione dei soci che intendano prenderne visione.

 

Art.20 - Libri sociali e Registri contabili
I libri sociali ed i registri contabili che l'Associazione deve tenere sono:
a) il libro dei soci;
b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti;
e) il libro giornale della contabilità sociale;
f) il libro degli inventari.
Detti libri, prima di essere utilizzati, devono essere regolarmente vidimati.

 
Torna all'indice.
 

Art.21 - Programmazione e Collaborazioni
Per il conseguimento delle sue finalità, l'Associazione coopera con altri soggetti pubblici o privati e si avvale della collaborazione dei soci particolarmente esperti nelle specifiche materie.
L'Associazione, per particolari esigenze, può anche assumere dipendenti o avvalersi di collaboratori terzi, nel pieno rispetto della legislazione vigente.
Può essere stipulata apposita polizza assicurativa, anche a tutela dell'Associazione e dei suoi Organi direttivi, per le responsabilità derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni.

 

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, secondo le modalità previste dal presente Statuto; il patrimonio dell'Associazione, in tale caso, verrà devoluto, su delibera dell'Assemblea stessa, ad altri enti che perseguono finalità analoghe, ovvero, fini di pubblica utilità.
In caso di scioglimento per qualsiasi motivo, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche non soci, fissandone i poteri.

 

Art. 23 - Controversie
Le controversie tra i soci e l'Università sono sottoposte al giudizio di tre arbitri di cui uno nominato dal Consiglio Direttivo, uno nominato dal socio interessato e il terzo nominato dall'Assemblea dei Soci.
Gli arbitri decidono a maggioranza, secondo equità, senza l'osservanza di particolari formalità, previo tentativo di conciliazione.

 

Art. 24 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le leggi ed ì regolamenti vigenti in materia, in quanto compatibili.

 
Torna all'indice.

Comune di Locorotondo - P.zza Aldo Moro, 29 - 70010 Locorotondo (Ba)
Tel. 080 4356111 / Fax 080 4356229 - www.comune.locorotondo.ba.it