Comune di Locorotondo - I Borghi più belli d'Italia, Club di Prodotto articolo 23 Statuto ANCI

Regolamento Comunale Impianti Pubblicitari e Parapedonali


Note: Approvato con delibera consiliare n. 23 del 1° marzo 2007.



Indice

  1. Art. 1 - Riferimenti al Piano generale degli impianti pubblicitari.
  2. Art. 2 - Definizione
  3. Art. 3 - Formazione del lotto
  4. Art. 4 - Titolo abilitativo per l'installazione delle transenne parapedonali
  5. Art. 5 - Obblighi del titolare dell'impianto
  6. Art. 6 - Prescrizioni tecniche
  7. Art. 7 - Ubicazione delle transenne parapedonali nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo
  8. Art. 8 - Piani e studi di arredo urbano
  9. Art. 9 - Occupazione dei marciapiedi
  10. Art. 10 - Norma transitoria
  11. Art. 11 - Sanzioni
  12. Art. 12 - Norma di rinvio

Art. 1 - Riferimenti al Piano generale degli impianti pubblicitari.

      Il Piano specifico delle Transenne parapedonali è parte integrante del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Locorotondo, ai sensi e per l'effetto degli artt. 3 e 36 del D.L.vo 507/93.
Il Regolamento è costituito dal presente Elaborato "Norme tecniche specifiche di attuazione", dall' Appendice riportante l'elenco delle installazioni, e dalla scheda riportante il formato e la tipologia dell'impianto consentito.

 
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Art. 2 - Definizione

      La transenna parapedonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nei centri abitati. La transenna parapedonale può essere installata unicamente in corrispondenza degli incroci, in prossimità degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale. La collocazione della transenna parapedonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m. 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto.
      La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapedonali non potrà superare n. 1 mq. per singolo impianto; esse saranno del tipo rimovibile e il loro formato sarà conforme alla scheda allegata al presente regolamento. La transenna parapedonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi.
      Le transenne parapedonali, la cui installazione e gestione è a carico del titolare dell'impianto, saranno affidate in concessione secondo le modalità che saranno stabilite dal Comune di Locorotondo con apposita deliberazione. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni, al termine della quale gli impianti installati diventeranno di proprietà del Comune. Le spese di manutenzione e pulizia delle transenne parapedonali sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Le modalità per l'affidamento in concessione possono prevedere in cambio la sistemazione e manutenzione di aree verdi, e la fornitura di arredo urbano.

 
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Art. 3 - Formazione del lotto

      Il lotto è unico e comprende le aree interne al centro abitato Locorotondo, con esclusione dell'Ambito n° 1 del P.G.I., in cui non è consentita l'installazione delle transenne parapedonali.
      Il numero complessivo degli impianti parapedonali viene stabilito in numero 479.

 
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Art. 4 - Titolo abilitativo per l'installazione delle transenne parapedonali

      Il titolo abilitativo per l'installazione degli impianti in caso di prima attuazione è sostituito dal verbale di consegna delle aree interessate così come da progetto ed oggetto di gara di appalto.
      Per ottenere successivi ed ulteriori titoli abilitativi è necessario che:
       a) il titolo abilitativo per l'installazione delle transenne parapedonali visibili da sedi ferroviarie, strade statali, regionali o provinciali, venga rilasciato dal Comune di Locorotondo previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada; 
       b) prima di procedere all'installazione, la ditta concessionaria è tenuta a presentare un progetto complessivo al Comune di Locorotondo, ufficio Tecnico e Tributi i quali cureranno, ognuno per le proprie competenze, l'istruttoria per il rilascio del relativo titolo abilitativo;
       c) al progetto debba essere allegata l'autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, l'autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato se si tratta di impianto visibile da sede ferroviaria;
       d) il progetto sia presentato in triplice copia e gli elaborati, firmati da un tecnico abilitato, illustrino chiaramente le posizioni per le quali si chiede il titolo abilitativo per l'installazione, e che lo stesso tenga conto della tipologia, dei materiali e colori da impiegare, e dei particolari strutturali conformi a quanto previsto dalle norme locali.
      Al progetto, inoltre, dovrà essere allegata una asseverazione a firma di un tecnico abilitato in cui si attesta:
       1) che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e dei carichi accidentali verticali;
       2) la conformità dell'opera rispetto alle disposizioni riguardanti l'occupazione del suolo, nonché alle norme contenute nel presente Regolamento e nel Piano Generale degli Impianti, nel Decreto Legislativo n. 507/93 e ss. mm. e ii. e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.
      Decorsi 60 giorni dalla presentazione del progetto senza che il Comune di Locorotondo abbia espresso le proprie determinazione in merito, il titolare della concessione potrà procedere all'installazione delle transenne parapedonali, fatti salvi i diritti di terzi.

 
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Art. 5 - Obblighi del titolare dell'impianto

      Su ogni transenna parapedonale dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, estremi della concessione, data di scadenza della concessione, e numerazione progressiva dell'impianto. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.
      Le transenne parapedonali dovranno essere realizzate così come da opportuni modelli che risultano essere allegati al presente Regolamento in dimensioni, colori, tipologia e modalità di installazione.
In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione delle transenne parapedonali occupanti il suolo o lo spazio pubblico, il gestore e/o i titolari sono obbligati ad eseguire a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.
      La manutenzione ordinaria e straordinaria delle transenne parapedonali è a totale carico del titolare dell'impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi. I danni a cose e/o persone causati dalle transenne parapedonali sono a totale carico del titolare dell'impianto.
      Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione delle transenne parapedonali nel caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune.

 
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Art. 6 - Prescrizioni tecniche

      Nel rispetto di quanto prescritto al 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, non possono essere installate le transenne parapedonali che per colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione o rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia della segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti.
      Il posizionamento delle transenne parapedonali dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:
       a) dovranno essere rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
       b) non dovranno essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento.

 
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Art. 7 - Ubicazione delle transenne parapedonali nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

      Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, è vietato installare le transenne parapedonali in mancanza del nulla osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

 
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Art. 8 - Piani e studi di arredo urbano

      Le transenne parapedonali installate, qualora siano incluse in zone oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti. Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto, lo stesso sarà essere riposizionate in luoghi da concordare con i responsabili comunali e previa modifica e/o integrazione del piano-progetto per l'installazione degli impianti parapedonali.

 
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Art. 9 - Occupazione dei marciapiedi

      In deroga a quanto previsto sia dal Codice della Strada che dal P.G.I., i quali prevedono che i marciapiedi interessati non debbano avere una ampiezza inferiore a m. 1,50, si stabilisce che la larghezza minima prevista per i marciapiedi, dove tale misura è inferiore, ma che per la salvaguardia dei pedoni devono essere necessariamente installati gli impianti, la distanza dal cordolo al muro o pali vari, abbia una larghezza di almeno m. 0,90; misura minima occorrente per il passaggio di qualunque tipologia di carrozzine semplici e/o elettriche, che permetta, comunque, di non costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

 
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Art. 10 - Norma transitoria

      Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, si stabilisce, di non suddividere in lotti il posizionamento degli impianti parapedonali e fare salve le limitazioni dell'AMBITO N. 1 (Centro Storico) così come da P.G.I.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le transenne parapedonali prive o in scadenza di titolo abilitativi, dovranno essere rimosse. In caso di inosservanza si procederà nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
      In prima applicazione del presente Regolamento ed entro 60 giorni dall'aggiudicazione dal Servizio di Fornitura, Installazione e Gestione degli Impianti Parapedonali, la ditta aggiudicatrice dovrà rimuovere tutti gli impianti parapedonali esistenti sul territorio comunale, sostituendoli con i nuovi. Nel contempo, la ditta aggiudicataria, dovrà, fino alla scadenza naturale, rimettere nei nuovi impianti, il messaggio pubblicitario di che trattasi.

 
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Art. 11 - Sanzioni

      Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio qualità urbana sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'installazione delle transenne parapedonali e l'effettuazione della pubblicità sulle stesse.
      I titolari delle transenne parapedonali che risulteranno non conformi a quanto previsto per le stesse nel presente Regolamento, e nelle norme e leggi vigenti in materia, saranno sottoposti alle sanzioni applicabili previste dalla legge, dalle norme e dai regolamenti vigenti.

 
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Art. 12 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano specifico, si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.

 
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