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Regolamento Comunale per l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

Note: versione aggiornata alla delibera consiliare n. 30 del 31 marzo 2007

 


Indice

  1. CAPO - I NORME GENERALI
  2. Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.
  3. Art. 2 - Soggetto passivo.
  4. Art. 3 - Terreni agricoli.
  5. Art. 4 - Esenzioni.
  6. Art. 5 - Abitazione principale e sue pertinenze.
  7. Art. 6 - Aree divenute inedificabili.
  8. Art. 7 - Valore aree fabbricabili.
  9. Art. 8 - Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico.
  10. Art. 9 - Validità dei versamenti dell'imposta.
  11. Art. 10 - Dichiarazione - Comunicazione di variazione.
  12. Art. 11 - Disciplina dei controlli.
  13. Art. 12 - Modalità dei versamenti - Differimenti.
  14. CAPO - II STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI
  15. Art. 13 - Principi generali.
  16. Art. 14 - Informazione del contribuente.
  17. Art. 15 - Conoscenza degli atti e semplificazione
  18. Art. 16 - Motivazione degli atti - Contenuti.
  19. Art. 17 - Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti.
  20. Art. 18 - Interpello del contribuente.
  21. CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
  22. Art. 19 - Accertamento con adesione e conciliazione Giudiziale.
  23. Art. 20 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
  24. Art. 21 - Procedura per l'accertamento con adesione.
  25. Art. 22 - Atto di accertamento con adesione.
  26. Art. 23 - Adempimenti successivi.
  27. Art. 24 - Riscossione coattiva
  28. Art. 25 - Perfezionamento della definizione.
  29. CAPO IV - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
  30. Art. 26 - Compenso incentivante al personale addetto.
  31. CAPO V - SANZIONI - RAVVEDIMENTO
  32. Art. 27 - Sanzioni.
  33. Art. 28 - Ritardati od omessi versamenti.
  34. Art. 29 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
  35. Art. 30 - Irrogazione immediata delle sanzioni.
  36. Art. 31 - Ravvedimento.
  37. CAPO VI - NORME FINALI
  38. Art. 32 - Norme disapplicate e abrogate.
  39. Art. 33 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
  40. Art. 34 - Entrata in vigore del regolamento.
  41. Art. 35 - Casi non previsti dal presente regolamento.
  42. Art. 36 - Rinvio dinamico.
  43. Art. 37 - Tutela dei dati personali.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

 
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Art. 2 - Soggetto passivo.

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

 
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Art. 3 - Terreni agricoli.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)
1. In virtù di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 249 dell'8 giugno 1993, resa esecutiva dalla S.P.C. di Bari in data 2 luglio 1993, n. 7969 di prot. tutti i terreni esistenti nel territorio comunale di Locorotondo, considerati agricoli in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi sono esenti dall'Imposta Comunale sugli Immobili.
2. Allo stesso modo vengono considerati sia i terreni edificabili che le costruzioni rurali a condizione che i proprietari siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
3. Alla pari è considerato il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.
4. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore ai 2/3 del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.
5. Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 
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Art. 4 - Esenzioni.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)
1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

 
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Art. 5 - Abitazione principale e sue pertinenze.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)
1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, è possibile considerare pertinenza dell'abitazione principale una sola unità immobiliare. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza stessa e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, per pertinenza si intende solo una unità immobiliare riportata in Catasto come C/6, C/2 o C/7(garage, box, posto auto, soffitta, cantina), destinato in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e la sua pertinenza continua ad essere, comunque, unità immobiliare distinta e separata, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
8. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, limitatamente, per tali ultime, alla concessione in comodato ad un solo figlio, quelle concesse in comodato d'uso regolarmente registrato(art. 65, comma 2 del D.P.R. 131/86), a parenti in linea retta o collaterale, entro il 4° grado, a presentazione di istanza su apposito modello predisposto dal Comune e messo a disposizione c/o l'Ufficio Tributi. Tale beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui la stessa viene presentata.
9. E' considerata, inoltre, quale abitazione principale, con relativo beneficio delle agevolazioni fiscali, l'immobile di proprietà di cittadini italiani residenti stabilmente all'estero a condizione che lo stesso sia tenuto a propria completa disposizione e che non sia ceduto in locazione, comodato ecc.anche a titolo gratuito.

 
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Art. 6 - Aree divenute inedificabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)
1.Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 2(due) anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella seguente misura prevista per legge, attualmente del 2,5%.

 
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Art. 7 - Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)
1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:
ZONA(come definita dagli strumenti urbanistici in vigore) VALORE VENALEper mq.x €
Zona di completamento -B1(I.f.t. 3mc/mq) Min. 62 max 93
Zona di espansione C1(I.f.t. 2mc/mq) Min. 52 max 77
I citati valori sono quelli forniti dall'ufficio delle entrate di Gioia del Colle sulla base dei parametri dell'osservatorio dell'ufficio Tecnico Erariale di Bari relativi al primo semestre 1999.
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

 
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Art. 8 - Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)
1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con semplici interventi di manutenzione ordinaria, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.
2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del funzionario Responsabile dell'Imposta, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio, corredata da autocertificazione attestante i requisiti di inagibilità e inabitabilità.
3. L'ufficio si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'ufficio Tecnico Comunale, A.U.S.L. competente per territorio, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

 
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Art. 9 - Validità dei versamenti dell'imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)
1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.
2. Sono considerati validi, altresì, i versamenti effettuati, per errore, al concessionario o presso altri enti, a condizione che ne venga esibita debita ricevuta.

 
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Art. 10 - Dichiarazione - Comunicazione di variazione.

 (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n. 1)
1. I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione originaria o comunicazione di variazione di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi.
2. La comunicazione assume valore di dichiarazione ed ha funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui al successivo art. 11; essa deve contenere l'individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva.
3. Se in fase di accertamento e/o liquidazione, dalla mancata e/o infedele presentazione di quanto al punto 1. del presente articolo, viene determinata una maggiore imposta per evasione e/o elusione, saranno applicate le sanzioni previste nel successivo capo V.

 
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Art. 11 - Disciplina dei controlli.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e), nn. 2 e 3)
1. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individuerà, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.
2. È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Tali atti devono essere sempre comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
3. Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente art. 10, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato «avviso di accertamento per omesso versamento ICI» con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.
4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n.
446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

 
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Art. 12 - Modalità dei versamenti - Differimenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt 52 e. 59, comma 1, lettere n) e o)
1. Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento dovrà essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.
2. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autoliquidazione che a seguito di accertamenti, direttamente al Comune, tramite:
a) conto corrente postale Intestato a: COMUNE DI LOCOROTONDO - TESORERIA COMUNALE - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI N. 23454705;
b) versamento diretto presso la tesoreria comunale o con il bollettino di c/c/p, anche MAV non appena saranno acquisite le relative autorizzazioni, di ciò ne sarà data ampia comunicazione ai contribuenti;
c) Modello delega F/24, utilizzabile per eventuali compensazioni di Crediti d'Imposta;
d) vie telematiche e/o carte di credito non appena saranno perfezionate le relative modalità.
3. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado, o se impossibilitato per gravi motivi di salute dimostrati da attestazioni di ricovero presso istituti e/o presidi sanitari.

 
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CAPO II - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 13 - Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

 
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Art. 14 - Informazione del contribuente.

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

 
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Art. 15 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

 
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Art. 16 - Motivazione degli atti - Contenuti.

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti devono comunque indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

 
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Art. 17 - Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce un una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

 
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Art. 18 - Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente, ove vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Tale mancanza sarà interpretata quale silenzio assenso. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

 
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CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 19 - Accertamento con adesione e conciliazione Giudiziale.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)
1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente e della Conciliazione Giudiziale.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è più soggetto ad impugnazione, non è più integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. La Conciliazione Giudiziale, invece, può aver luogo, a seguito di istanza proposta da una delle parti, solo davanti alla Commissione Provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione, anche parziale della controversia, può essere esperito d'ufficio anche dalla Commissione stessa.
5. In caso di avvenuta conciliazione il versamento delle somme dovute avverrà come disposto, per l'accertamento con adesione, nel successivo art.23.
6. le sanzioni amministrative per la conciliazione avvenuta davanti alla Commissione Provinciale si applicano nella misura ridotta di un terzo delle somme irrogate.

 
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Art. 20 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, la consequenziale notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, a cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

 
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Art. 21 - Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 19 e 20 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

 
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Art. 22 - Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

 
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Art. 23 - Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20(venti) giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 22 con le modalità di cui al precedente art. 12.
2. Le somme dovute, seguito della fase accertativa, possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 8(otto) rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia se il dovuto non supera l'importo di € 51.645,69.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente: a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione; b) dovrà corrispondere, in unica soluzione la parte restante dell'imposta oltre agli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva con le modalità previste dall'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, meglio specificate nel successivo articolo.

 
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Art. 24 - Riscossione coattiva

(R.D. 14 aprile 1910, n. 639)
1. La riscossione delle somme non versate, a seguito di quanto posto in atto nell'articolo precedente, sarà tentata espletando la procedura prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639: esecuzione forzata a mezzo di ingiunzione fiscale.
2. Il procedimento di coazione sarà esercitato direttamente dal Comune e per esso dal suo Funzionario Responsabile oppure, ove si rendesse necessario, da terzi regolarmente abilitati.

 
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Art. 25 - Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 23, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al precedente art.24.

 
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CAPO IV - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 26 - Compenso incentivante al personale addetto.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)
1. Ai sensi dell'art.3, comma 57, della Legge 23/12/1996, n. 662 e ai sensi dell'art. 59 lettera p) del Decreto Legislativo n. 446/97, una percentuale del gettito dell'Imposta Comunale sugli Immobili, nelle misure determinate, di anno in anno, dalla Giunta Comunale, è destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi del Comune di Locorotondo.
2. In virtù dello stesso art.59, lettera p), è attribuito al personale dell'Ufficio Tributi un compenso incentivante, in aggiunta agli istituti contrattuali previsti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nelle misure percentuali determinate di anno in anno, dalla Giunta Comunale in relazione a progetti specifici.

 
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CAPO V - SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 27 - Sanzioni.

1. Per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione e/o comunicazione, di cui al precedente art.10, comma 3, e/o per la mancata trasmissione di atti richiesti al contribuente nell'espletamento di funzioni di accertamento, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 103,29, con riferimento a ciascuna unità immobiliare omessa.

 
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Art. 28 - Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 3, della legge 13 maggio 1999,
n.133, gli interessi moratori nella misura prevista dalle leggi vigenti al momento.

 
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Art. 29 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

 (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)
1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Funzionario Responsabile.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità. 

 
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Art. 30 - Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)
1. In deroga alle previsioni dell'articolo 29, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

 
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Art. 31 - Ravvedimento.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un quinto del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro un anno dalla data della sua commissione;
c) al 50% di quella prevista per l'omissione della comunicazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;
d) al 75% di quella prevista per l'omissione della comunicazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore ad un anno.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale.

 
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CAPO VI - NORME FINALI

Art. 32 - Norme disapplicate e abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono eliminate:
a) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, per incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sempreché ciò non determini una qualsiasi maggiore imposta;
b) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473; B) sono abrogate in presenza, comunque, di regolare versamento dell'imposta.
c) sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti e precedenti.

 
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Art. 33 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

 
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Art. 34 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2002; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

 
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Art. 35 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo Statuto comunale;
c) i regolamenti comunali.

 
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Art. 36 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

 
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Art. 37 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

 
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