Comune di Locorotondo - I Borghi più belli d'Italia, Club di Prodotto articolo 23 Statuto ANCI

Regolamento Comunale per l'Imposta Municipale Unica (IMU)

Note: versione aggiornata alla delibera consiliare n. 33 del 04.06.2013

 

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Indice

  1. ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
  2. ART. 2 - QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO
  3. ART. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO
  4. ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI
  5. ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
  6. ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI
  7. ART 7. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI
  8. ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLO STATO
  9. ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE
  10. ART. 10 - VERSAMENTI ED INTERESSI
  11. ART. 11 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE
  12. ART. 12 - DICHIARAZIONE
  13. ART. 13 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
  14. ART. 14 RATEIZZAZIONI
  15. ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA
  16. ART. 16 -DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l¢applicazione nel Comune di Locorotondo dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Locorotondo.

 
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ART. 2 - QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 380 dell'articolo 1 del DL 201/2011, è riservata allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili iscritti in catasto alla categoria "D"(immobili ad uso produttivo), calcolato all'Aliquota standard dello 0,76%. Il gettito riveniente dall'eventuale aumento della suddetta aliquota è riservato al Comune.

 
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ART. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Sono, invece, esenti i terreni agricoli ricadenti nel territorio di questo Comune, in virtù di quanto stabilito nella Legge n. 984/1977 e di quanto previsto nella Deliberazione della Giunta regionale n. 5664 del 18 giugno 1984, in attuazione alle direttive impartite dalla Legge n. 268 del 1975.

 
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ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

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ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2.A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3.In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o strutturato è comunque utilizzato.
4.Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

 
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ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1.La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  a.Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  b.Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e a causa si ciònon utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il qualesussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico delproprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Inalternativa, il contribuente ha facoltà di presentare unadichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dalperiodo precedente.

 
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ART 7. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

 
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ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLO STATO

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, soli, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

 
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ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1.Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92. 
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e  2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 del Comune di Locorotondo quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani, così come meglio riportato al precedente art.3, comma 2.

 
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ART. 10 - VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. Nel caso tali date coincidessero con giorni festivi o non lavorativi, la scadenza è prorogata al 1° giorno successivo utile. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale la quota da versare al Comune. 
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 4,00.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

 
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ART. 11 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute di competenza del Comune, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali vigenti, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. 

 
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ART. 12 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

 
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ART. 13 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai  sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento Comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997. all'uopo si richiama la deliberazione di G.C. n. 74 del 21/05/2009.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.

 
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ART. 14 RATEIZZAZIONI

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Al di sotto di tale importo, comunque, non inferiore ad € 300,00, le rate non potranno essere superiori ad un numero di 12.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, il modello ISEE, e copia della dichiarazione dei redditi relativa ai due periodi d'imposta precedenti, nonché, ove si tratti di soggetto esercente un'attività d'impresa o professione, la situazione economica e ove necessaria anche patrimoniale, aggiornata alla data di richiesta della rateizzazione. L'Ufficio Tributi potrà richiedere ogni altra informazione o documento ritenuto utile per la concessione della rateizzazione.
3. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.
4. In caso di mancato pagamento di n. 2 (due) rate, anche non consecutive:
   a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
   b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, attivando le procedure coattive previste dalle Leggi vigenti;
   c) l'importo non potrà più essere rateizzato.

 
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ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97 
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00.

 
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ART. 16 -DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

 
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