Comune di Locorotondo - I Borghi più belli d'Italia, Club di Prodotto articolo 23 Statuto ANCI

Regolamento di Polizia Mortuaria


 

Note: versione aggiorata alla delibera consiliare n. 4 del 28 gennaio 2010.

 
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Indice

  1. TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI
  2. Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
  3. Art. 1 - Oggetto
  4. Art. 2 - Competenze
  5. Art. 3 - Responsabilità
  6. Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
  7. Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico
  8. Capo II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI
  9. Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori
  10. Capo III - FERETRI
  11. Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro
  12. Art. 8 - Verifica e chiusura feretri
  13. Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
  14. Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri
  15. Art. 11 - Piastrina di riconoscimento
  16. Capo IV - TRASPORTI FUNEBRI
  17. Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso
  18. Art. 13 - Trasporti Funebri
  19. Art. 14 - Trasporti gratuiti e a pagamento
  20. Art. 15 - Orario dei trasporti funebri
  21. Art. 16 - Norme generali per i trasporti
  22. Art. 17 - Riti religiosi
  23. Art. 18 - Trasferimento di salme senza funerale
  24. art. 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
  25. Art. 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
  26. Art. 21 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
  27. Art. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero
  28. Art. 23 - Trasporto di ceneri e resti
  29. Art. 24 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio
  30. TITOLO II - CIMITERI
  31. Capo I CIMITERI
  32. Art. 25 - Denominazione cimitero
  33. Art. 26 - Disposizioni generali - Vigilanza
  34. Art. 27 - Reparti speciali nel cimitero
  35. Art. 28 - Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali
  36. Art. 29 - Servizi Cimiteriali
  37. Capo II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
  38. Art. 30 - Disposizioni generali
  39. Art. 31 - Piano Regolatore Cimiteriale
  40. Capo III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE
  41. Art. 32 - Inumazione
  42. Art. 33 - Cippo
  43. Art. 34 - Tumulazione
  44. Art. 35 - Deposito provvisorio
  45. Capo IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
  46. Art. 36 - Esumazioni ordinarie
  47. Art. 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
  48. Art. 38 - Esumazione straordinaria
  49. Art. 39 - Estumulazioni
  50. Art. 40 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
  51. Art. 41 - Raccolta delle ossa
  52. Art. 42 - Oggetti da recuperare
  53. Art. 43 - Disponibilità dei materiali
  54. Capo V - CREMAZIONE
  55. Art. 44 - Crematorio
  56. Art. 45 -Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
  57. Art. 46 - Urne cinerarie
  58. Capo VI - POLIZIA DEI CIMITERI
  59. Art. 47 - Orario
  60. Art. 48 - Disciplina dell'ingresso
  61. Art. 49 - Divieti speciali
  62. Art. 50 - Riti funebri
  63. Art. 51 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
  64. Art. 52 - Fiori e piante ornamentali
  65. Art. 53 - Materiali ornamentali
  66. Titolo III CONCESSIONI
  67. Capo I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
  68. Art. 54 - Sepolture private
  69. Art. 55 - Durata delle concessioni
  70. Art. 56 - Modalità di concessione
  71. Art. 57 - Uso delle sepolture private
  72. Art. 58 - Manutenzione
  73. Art. 59 - Costruzione dell'opera - Termini
  74. Art. 60 - Norme di salvaguardia
  75. Capo II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE
  76. Art. 61 - Divisione, subentri
  77. Art. 62 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
  78. Art. 63 - Rinuncia a concessione di aree libere
  79. Art. 64 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
  80. Art. 65 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua
  81. Capo III - Revoca, decadenza, estinzione
  82. Art. 66 - Revoca
  83. Art. 67 - Decadenza
  84. Art. 68 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
  85. Art. 69 - Estinzione
  86. Titolo IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
  87. Capo I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI
  88. Art. 70 - Accesso al Cimitero
  89. Art. 71 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
  90. Art. 72 - Responsabilità - Deposito cauzionale
  91. Art. 73 - Recinzione aree - Materiali di scavo
  92. Art. 74 - Introduzione e deposito di materiali
  93. Art. 75 - Orario di lavoro
  94. Art. 76 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
  95. Art. 77 - Vigilanza
  96. Art. 78 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
  97. Capo II - IMPRESE POMPE FUNEBRI
  98. Art. 79 - Funzioni - Licenza
  99. Art. 80 - Divieti
  100. Titolo V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
  101. Capo I - DISPOSIZIONI VARIE
  102. Art. 81 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
  103. Art. 82 - Mappa
  104. Art. 83 - Annotazioni in mappa
  105. Art. 84 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
  106. Art. 85 - Schedario dei defunti
  107. Art. 86 - Scadenzario delle concessioni
  108. Capo II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI
  109. Art. 87 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
  110. Art. 88 - Cautele
  111. Art. 89 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria
  112. Art. 90 - Sepolture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio
  113. Art. 91 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria
  114. Art. 92 - Personale addetto ai Servizi Cimiteriali
  115. Art. 93 - Importi di concessioni e rimborso spese
  116. Art. 94 - Sanzioni
  117. Art. 95 - Disposizioni finali
  118. Art. 96 - Abrogazione di norme precedenti
  119. ALLEGATO "A" - Tariffario

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

 
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Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall' art.113/Bis comma 1, lettera a), b) e c) del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonchè a mezzo del servizio di igiene pubblica della competente unità sanitaria locale.

 
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Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all' interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l' illecito non rilevi penalmente.

 
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Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
a) la visita necroscopica;
b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
d) il trasporto funebre nell' ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
e) l' inumazione in campo comune;
f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

 
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Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli Uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all' art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell' Ufficio comunale o nel Cimitero:
a) l' orario di apertura e chiusura;
b) copia del presente Regolamento;
c) l' elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell' anno;
d) l' elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell' anno e in quello successivo;
e) l' elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm. e ii..

 
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Capo II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

 

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all' obitorio in locali idonei nell' ambito del Cimitero.
2. L' ammissione nel deposito di osservazione o nell' obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l' intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall' Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l' accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell' unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all' art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

 
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Capo III - FERETRI

 

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell' elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

 
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Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale o personale tecnico all' uopo incaricato, vigila e controlla l' applicazione della norma di cui all' art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonchè l' identificazione del cadavere.

 
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Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
a) per inumazione:
- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 69, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l' una di legno preferibilmente esterna, l' altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all' art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all' estero o dallo estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonchè agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall' estero;
d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell' art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall' unità sanitaria locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l' impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell' art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l' indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l' applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

 
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Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all' art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

 
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Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

 
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Capo IV - TRASPORTI FUNEBRI

 

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all' art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dallo Obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso numeroso di persone, il Responsabile del Servizio Competente prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

 
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Art. 13 - Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all' art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell' art. 19 comma 2 del citato DPR.
2. Le Amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso o da eventuali altri diritti.
3. La facoltà di cui al precedente comma si riferisce esclusivamente alla singola persona del socio e non può essere estesa anche ai suoi familiari.
4. Il legale rappresentante della congregazione o della confraternita deve far pervenire alla Amministrazione comunale atto con cui dichiara, nelle formalità di Legge e sotto la propria responsabilità, il possesso della qualità di socio del defunto trasportato e la data in cui tale qualità è stata acquisita. In alternativa, il legale rappresentante dell' Ente potrà far pervenire al Comune dichiarazione, resa nelle medesime formalità di Legge, con cui si trasmette l' elenco degli associati aventi diritto al trasporto con i mezzi della confraternita o della congregazione.

 
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Art. 14 - Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell' art. 10, la sosta lungo il percorso;

b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune nei casi di cui all'art. 10 del presente regolamento;

2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all' obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

 
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Art. 15 - Orario dei trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell' art. 10, la sosta lungo il percorso;

b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune nei casi di cui all'art. 10 del presente regolamento;

2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all' obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

 
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Art. 16 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall' incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
L' incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l' altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

 
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Art. 17 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all' art. 8 della Costituzione, intervenuti all' accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all' ordinaria cerimonia religiosa.

 
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Art. 18 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all' obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall' esterno.

2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, può anche autorizzare il trasporto all' interno dell' abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con la esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l' impiego del mezzo di cui al primo comma.

 
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Art. 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinchè il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all' art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell' Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

 
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Art. 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall' autorizzazione al seppellimento rilasciata dall' Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l' indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell' unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all' art. 8.

4. Dell' autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonchè ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all' interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell' art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in Chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all' interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall' art. 13, comma 1.

8. Per i morti di malattie infettive-diffusive l' autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 comma 1 e 2 del D.P.R. 285/90.

9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

 
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Art. 21 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell' ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

 
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Art. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l' Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all' art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all' art. 25 del Regolamento precitato.

 
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Art. 23 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l' Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l' indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

 
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Art. 24 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell' unità sanitaria locale, salva la competenza dell' autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dello Ufficio. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa. 

 
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TITOLO II - CIMITERI

Capo I CIMITERI

 

Art. 25 - Denominazione cimitero

1. Ai sensi dell' art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero comunale.

 
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Art. 26 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. L' ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione del Cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell' art.113/Bis, comma 1 lettera a), b) e c) del T.U., 18 agosto 2000, n.267.

4. E' onere del Comune eseguire la pulizia, la manutenzione, la gestione dell' intera struttura cimiteriale; il Comune curerà in via esclusiva il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti all' interno del cimitero.



5. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al Cimitero; se questo non ne dispone, tramite Ditta privata, idonea ad eseguire tali operazioni.

6. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

7. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

 
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Art. 27 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell' interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l' assegnazione a tempo determinato dell' area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall' interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

 
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Art. 28 - Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell' art. 27, salvo che non avessero manifestato l' intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

 
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Art. 29 - Servizi Cimiteriali

1. Il Cimitero ha una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all' eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di salme esumate o estumulate per esigenze varie.
2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90.
3. In difetto di appositi locali la camera mortuaria può essere adibita a deposito di osservazione ai sensi dell' art. 64 comma 3 del D.P.R. 285/90.

4. Nel Cimitero apposito locale, avente i requisiti prescritti dall' art. 66 del D.P.R. 285/90 è destinato stabilmente alle autopsie.
In mancanza di tale locale, funge da sala per autopsie la camera mortuaria, all' uopo opportunamente attrezzata.

5. Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonchè per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.
L' ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
6. Nel Cimitero comunale viene istituito un cinerario per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto ad altra destinazione delle ceneri stesse o in caso di volontà che le ceneri siano disperse, a norma dell' art. 80 comma 6 del D.P.R. 285/90.
7. salvo diverse disposizioni da parte delle autorità congedenti, i cinerari possono coincidere con gli ossari.

 
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Capo II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

 

Art. 30 - Disposizioni generali

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l' ordine delle fosse e le misure d' impiego rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il capo X del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell' art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

4. Apposito Piano Regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 92.

 
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Art. 31 - Piano Regolatore Cimiteriale

1. Entro anni 1 (uno) dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale si doterà di un Piano Regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell' arco di almeno venti anni.

2. Il Piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' unità sanitaria locale. Si applica l' art. 139 del T.U. 18 agosto 2000, n.267.

3. Nella elaborazione del Piano il Responsabile del Servizio interessato dovrà tener conto:

a) a) dell' andamento medio della mortalità nell' area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell' ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei Cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonchè dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruite, da destinare :

a) campi di inumazione comune;

b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

c) tumulazioni individuali (loculi);

d) cellette ossario- nicchie cinerarie;

e) ossario comune;

f) cinerario comune.

g) campi o aree destinate a sepolture di culti diversi da quello religioso;

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui allo art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

7. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

 
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Capo III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

 

Art. 32 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di almeno 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
b) Sono private le sepolture per la durata di almeno 10 anni, effettuate su aree in concessione.

 
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Art. 33 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l' installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

4. L' installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

 
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Art. 34 - Tumulazione

1. Le operazioni di esumazioni, estumulazioni, inumazioni e quanto altro simile, dovranno essere effettuate solo nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 13,00, salvo diverse disposizioni emanate dal Sindaco o dalla Autorità Giudiziaria; la tumulazione potrà essere effettua tutti i giorni feriali nell'orario di apertura del cimitero.

2. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l' intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.

4. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75.
A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all' art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

 
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Art. 35 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa, se il Comune ne dispone.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l' uso di un' area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, con progetto già approvato, in attesa di realizzazione.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell' Ufficio, limitatamente al periodo previsto per l' ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l' Ufficio comunale.

4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l' interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

 
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Capo IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

 

Art. 36 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell' anno escludendo i mesi estivi.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4. E' compito degli Organi competenti stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

 
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Art. 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del Servizio Interessato autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile del Servizio Interessato curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l' indicazione delle salme per le quali è attivabile l' esumazione ordinaria.

3. L' inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all' Albo cimiteriale con congruo anticipo.

 
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Art. 38 - Esumazione straordinaria

1. L' esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell' Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro la autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro Cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall' art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dalla autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell' elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, la esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell' unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell' Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato e dell' incaricato del servizio di custodia.

 
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Art. 39 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;

- su ordine dell' Autorità Giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio Interessato cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell' anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all' Albo del Cimitero, per tutto l' anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale; o in mancanza di esso, da idonea Ditta e specializzata nel settore.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7. Nel caso in cui non vi sia stata la completa mineralizzazione della salma si aggiungono degli enzimi per accelerarne i processi e il feretro viene tumulato per un altro anno. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

8. A richiesta degli interessati, all' atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio Interessato può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 1 anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

 
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Art. 40 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite a pagamento secondo le tariffe stabilite.

2. A rchiesta dei familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.
Per quelle richieste dall' Autorità Giudiziaria, si applica l' art. 106 del R.D. 23 dicembre /1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

 
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Art. 41 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell' ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

 
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Art. 42 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell' operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l' altro conservato tra gli atti dell' Ufficio cimiteriale.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio Interessato che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

 
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Art. 43 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l' esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell' asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio Interessato può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l' esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all' interno del Cimitero o, allo esterno, in altro luogo idoneo.

 
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Capo V - CREMAZIONE

 

Art. 44 - Crematorio

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e,conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell' impianto funzionante più vicino.

 
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Art. 45 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L' autorizzazione di cui all' art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall' Ufficio dello Stato Civile.

 
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Art. 46 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all' esterno la indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte; qualora il comune non disponga di apposita nicchia, saranno collocate in cellette ossario.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l' urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all' art. 79, comma 3 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel Cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

4. Spetta al Comune l' approvazione preventiva delle tariffe per l' uso dei colombari.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

 
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Capo VI - POLIZIA DEI CIMITERI

 

Art. 47 - Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l' orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. L' entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell' orario.

3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio Interessato, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L' avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dello orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l' ora prescritta.

 
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Art. 48 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l' ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali se non a guinzaglio;


b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all' interno del Cimitero attività di questua;

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 8 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio Interessato può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

 
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Art. 49 - Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l' offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell' Ufficio.

Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l' assenso dei familiari interessati;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Interessato;

o) qualsiasi attività commerciale;

p) corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse che coprono marmi, epigrafi, fotografie, che sono da ostacolo e che rendono impossibile la lettura, o in qualunque forma non si addicono all'estetica, o che nel tempo siano divenuti indecorosi.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell' interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della Forza Pubblica o deferito all' Autorità Giudiziaria.

 
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Art. 50 - Riti funebri

1. Nell' interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio Interessato.

 
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Art. 51 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio Interessato in relazione al carattere del Cimitero e all' ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Servizio Interessato e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel Cimitero.

6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 88.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l' impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

8. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

 
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Art. 52 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. Nel Cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

3.Dove insistono cipressi o altri alberi, che ostacolano o arrecano danni a Cappelle o altro manufatto, verrà disposto da parte del Comune il taglio degli stessi, ed eventuali danni provocati da ingrossamento di radici o fusto, sarà disposto il rifacimento a totale spese dell' Ente.

 
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Art. 53 - Materiali ornamentali

1. Dal Cimitero saranno tolti d' Ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del competente Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all' estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d' Ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all' ingresso del Cimitero o all' Albo Pretorio per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all' art. 43, in quanto applicabili.

 
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TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

 

Art. 54 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano Regolatore Cimiteriale di cui allo art. 31, l' uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (cappelle, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all' apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R.
10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto a rogito da parte del Segretario Generale.

8. Il diritto d' uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente la individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l' esercizio del diritto d' uso. In particolare, l' atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/e;
- l' eventuale restrizione od ampliamento del diritto d' uso in riferimento all' avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

 
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Art. 55 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all' articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell' art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. La durata è fissata:
a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie;
b) in 99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
c) in 20 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, riferito al punto "c". Comunque si dovrà procedere all' apertura del tumulo praticando dei fori sulla cassa, per consentire la ripresa del processo di decomposizione, con l' immissione di "Enzimi" all' interno del tumulo, adatti per la ripresa della mineralizzazione in salme cui tale processo è stato ostacolato, circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n.10, (Circolare sul trattamento delle salme inconsunte).

4. Nell' atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

5. All' atto dell' assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l' impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma.

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

 
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Art. 56 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale per ossari, nicchie ecc. potrà concedersi in ogni caso anche in assenza di ceneri per i cinerari già individuati; la priorità per la concessione deriva dalla domanda di concessione.

2. La sepoltura, individuale privata, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi e le poste individuali;

3. L' assegnazione dei loculi avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

4. La concessione in uso delle sepolture di cui al sII° comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.


5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell' art. 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando apposito bando di assegnazione approvato dalla Giunta Comunale.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

7. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

 
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Art. 57 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall' art. 55, il diritto d' uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ovvero alle persone regolarmente iscritte all' Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell' atto di concessione.

2. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all' atto dell' ottenimento della concessione.

3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, da presentare all' Ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

4. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta dal Responsabile del Servizio in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 3° comma.

5. L' eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell' istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, del concessonario depositata presso il Servizio Competente almeno 3 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all' uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d' uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell' atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

9. Nel caso di concessione di sepolture per collettività, l' Ente concessionario è tenuto a comunicare al Comune il nominativo del soggetto cui viene concesso il diritto d'uso della singola sepoltura, gli elementi necessari per la individuazione della stessa (Reparto, Piano, Fila, etc...), copia del contratto; tale comunicazione deve intervenire entro 5 giorni dalla concessione del diritto d' uso.

10. Con la medesima comunicazione il legale rappresentante dell' Ente deve dichiarare, con le formalità di legge e sotto la propria responsabilità, il possesso della qualità di socio in capo al soggetto cui viene concesso il diritto d' uso e la data in cui tale qualità è stata acquisita. In alternativa, il legale rappresentante dell' Ente potrà far pervenire al Comune dichiarazione, resa nelle medesime formalità di legge, con cui si trasmette l' elenco degli associati aventi diritto alla sepoltura.

11. Per le concessioni già in atto, gli Enti concessionari e le Confraternite sono tenute a comunicare al Comune, Assessorato ai Servizi cimiteriali, tutti i dati utili alla individuazione degli fruitori, siano essi in vita ovvero defunti, dei loculi realizzati dal medesimo Ente, copia dei relativi atti di cessione, nonché la indicazione dei tumuli occupati e/o dei tumuli liberi; tale comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dall' entrata in vigore del presente Regolamento.

 
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Art. 58 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l' esecuzione di opere o restauri che il Comune prescriva, valutata l' indispensabilità o l' opportunità per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l' altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

 
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Art. 59 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell' art. 54, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro diciotto mesi dalla stipula del contratto di cui all'art. 71; I lavori dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire; I lavori dovranno essere ultimati entro 3 anni dal loro inizio.
2. Entro 6 mesi, dall'avvenuta notifica dell'approvazione degli atti progettuali per il rilascio del permesso a costruire, il concessionario è obbligato a ritirare tale permesso, pena la revoca della concessione, ai sensi dei successivi articoli, in caso di non ritiro nei termini suddetti si applicherà la sanzione di cui al comma 2 dell'art. 60 successivo.
3. Qualora l' area non sia ancora disponibile, i predetti termini decorrono dall' effettiva disponibilità e consegna dell' area stessa.
4. Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio Interessato, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di12 mesi .

 
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Art. 60 - Norme di salvaguardia

1. Nel caso in cui, scaduti i termini di proroga, l'opera non sia stata conclusa, sarà applicata una penale pari al 5% del prezzo di assegnazione dell'area per ogni anno di ritardo.
2. Tutte le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, così come modificato, e al rispetto dei termini per l'inizio e fine lavori indicati nel comma 1 del precedente art. 59.
3. Nel caso in cui il Concessionario non presenti il progetto nei termini di cui al comma 1 dell'art. 59 o di cui al comma 2 del presente articolo, incorre nella sanzione di una penale del 15% se il progetto viene presentato entro un anno dell'avvenuta scadenza dei 18 mesi, scaduto tale termine si procederà alla revoca della concessione che sarà disposta con Determina del Responsabile del Servizio Interessato e notificata al Concessionario a mezzo del Messo Comunale. Il Comune restituirà la somma corrisposta, trattenendo la penale del 15% e disporrà di nuovo dell'uso dell'area che potrà essere ceduta in concessione ad altri richiedenti.

 
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Capo II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

 

Art. 61 - Divisione, subentri

1. Più concessionari, aventi diritto, possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l' individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il D.P.R. n: 445/2000, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.
In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l' individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d' uso.

6. Con atto di concessione si può prevedere la possibilità che più concessionari di un' unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l' unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell' art. 57 sono tenuti a darne comunicazione all' Ufficio entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell' intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L' aggiornamento dell' intestazione della concessione è effettuato dall' Ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell' art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d' Ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell' intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell' art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall' ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

 
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Art. 62 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari
1
-------
2 x "N"

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

 
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Art. 63 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l' area non sia stata utilizzata per l' inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d' atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

 
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Art. 64 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d' atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell' indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro,scelto di comune accordo tra le parti o in caso di disaccordo da parte del Presidente del tribunale competente, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

 
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Art. 65 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell' art. 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d' atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa di atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell' Ufficio Tecnico Comunale.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell' art. 64.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

 
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Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

 

Art. 66 - Revoca

1. Le concessioni di suoli cimiteriali a tempo determinato di durata superiore ai 99 anni eventualmente rilasciate anteriormente all' entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate dal Comune, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell' ultima salma, qualora si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile tempestivamente provvedere all' ampliamento ovvero alla costruzione di un nuovo Cimitero.

2. E' comunque facoltà dell' Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

3. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata con atto amministrativo, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l' uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l' originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un' equivalente sepoltura nell' ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall' Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

4. Della decisione presa, per l' esecuzione di quanto sopra, l' Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all' Albo pretorio per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

 
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Art. 67 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d' uso della sepoltura, previsto all'art. 56, 5° comma;
d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all' art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
e) quando risulti omessa la comunicazione prevista all' art. 57 del presente Regolamento, comma 9, 10 e 11;
f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
g) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell' atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all' albo pretorio e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio.

 
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Art. 68 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

 . Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del settore disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

 
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Art. 69 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell' atto di concessione ai sensi del precedente art. 55, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest' ultimo caso, quanto disposto nell' art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell' ossario comune o nel cinerario comune.

4. Non hanno effetto nei confronti del Comune eventuali atti di cessioni sottoscritti tra Enti Religiosi e usuari dei loculi che implichino una durata dell' uso eccedente la durata della concessione del suolo in favore dell' Ente.

5. Alla scadenza della concessione del suolo cimiteriale il Comune rientra nella piena disponibilità della Tomba, cappella o del loculo e procederà alle relative assegnazioni secondo le disposizioni dettate dal presente Regolamento.

6. Le concessioni effettuate in passato senza prefissione del termine di scadenza, salvo quelle espressamente qualificate come perenni, si presumono avere una validità di 99 anni; la medesima disposizione si applica a tutte le aree rientranti nel perimetro del cimitero comunale utilizzate da Enti e soggetti privati anche in assenza di specifico provvedimento o in assenza di convenzione di concessione; alla scadenza del periodo di 99 anni si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

 
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TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

 

Art. 70 - Accesso al Cimitero

1. Per l' esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell' opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio competente.

3. E' tassativamente vietato alle Imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all' interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 48 e 49 in quanto compatibili.

 
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Art. 71 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio, su conforme parere del Medico incaricato all'igiene Pubblica, osservate le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

2. Nell' atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Il numero dei loculi è fissatodal piano regolatore cimiteriale.

4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell' area ed il coefficiente 3,50.

5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l' esterno del Cimitero.

6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell' area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente Servizio.

8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d' opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l' opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l' Autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.

11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell' Servizio competente, lapidi, ricordi, e similari.

 
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Art. 72 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell' Imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all' articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all' art. 70, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l' importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc...., necessari per l' esecuzione delle opere stesse.

 
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Art. 73 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l' Impresa deve recingere, a regola d' arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l' Autorizzazione del Responsabile del Servizio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall' Ufficio, secondo l' orario e l' itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l' Impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

 
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Art. 74 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione di piccoli veicoli delle Imprese per l' esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio competente.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull' area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

 
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Art. 75 - Orario di lavoro

1. L' orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio, compatibilmente con l'apertura del cimitero con esclusione del sabato e giorni festivi salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal responsabile del servizio .

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall' Ufficio.

 
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Art. 76 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile del Servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l' introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

 
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Art. 77 - Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio interessato vigila e controlla che l' esecuzione delle opere siano conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell' adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.

2. Il responsabile del servizio Interessato accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all' Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 70 e 72.

 
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Art. 78 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del Cimitero è tenuto all' osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.

2. Altresì il personale del Cimitero è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all' interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all' interno dello orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente alla attività cimiteriale, sia all' interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il Personale del Cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l' attività svolta.

 
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Capo II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

 

Art. 79 - Funzioni - Licenza

1. Le Imprese di pompe funebri, a richiesta dei richiedenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;

- fornire feretri e gli accessori relativi;

- occuparsi della salma;

- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le Imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

 
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Art. 80 - Divieti

1. E' fatto divieto alle Imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all' interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli Uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;

 
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Titolo V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - DISPOSIZIONI VARIE

 

Art. 81 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All' interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri e/o Benemeriti" ove il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre per l' assegnazione di posti destinati alle ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

 
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Art. 82 - Mappa

1. Presso l' Ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l' aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

 
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Art. 83 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti;
b) il numero d' ordine dell' autorizzazione al seppellimento;
c) la struttura schematica della sepoltura con l' indicazione della collocazione delle salme;
d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
e) gli estremi del titolo costitutivo;
f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
g) la natura e la durata della concessione;
h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

 
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Art. 84 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d' ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all' aggiornamento delle mappe cimiteriali.

 
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Art. 85 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l' anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L' Ufficio, sulla scorta del registro di cui all' art. 83, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per Cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
a) le generalità del defunto;
b) il numero della sepoltura, di cui all' ultimo comma dell' art. 82.

 
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Art. 86 - Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile dell' Ufficio predispone entro il mese di dicembre di ogni anno l' elenco delle concessioni in scadenza.

 
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Capo II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 87 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Gli adempimenti di cui all' art. 61, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 2 (due) anni dall' entrata in vigore del presente Regolamento.

 
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Art. 88 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l' apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l' Amministrazione s' intenderà e resterà estranea all' azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

 
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Art. 89 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Spetta al dipendente Responsabile dell' Ufficio l' emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell' osservanza del Regolamento stesso.

 
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Art. 90 - Sepolture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell' entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l' istituto dello "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d' uso sulla Concessione.

2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via Amministrativa, anziché ordinariamente in via Giurisdizionale.
In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

5. Nelle ipotesi previste dal comma 1, la durata del diritto d' uso e disciplinata dall' art. 69, comma 6, del presente Regolamento.

 
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Art. 91 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall' art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall' entrata in vigore del presente Regolamento.

 
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Art. 92 - Personale addetto ai Servizi Cimiteriali

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali sarà composto secondo la dotazione organica e il seguente mansonario:
- Custode:
a)- il Custode generalmente deve osservare e fare osservare tutte le disposizioni di cui presente Regolamento. Deve inoltre, per ogni cadavere ricevuto, ritirare e conservare presso l' apposito Ufficio del Cimitero le varie Autorizzazioni che vengono ricevute presso l' ufficio ed annotate giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare fornito dallo Ufficio Comunale;
b)- Custodire le chiavi dei locali del Cimitero e tutto il materiale ed attrezzi posti a servizio del Cimitero stesso;
c)- Sorvegliare acchè sia tenuto in stato di decenza e decoro tutto il Cimitero, le adiacenze e le immediate strade di accesso;
d)- L' apertura e la chiusura del Cimitero;
e)- Tenere aperto, nei giorni festivi, il Cimitero;
f)- Fare eseguire tutti i lavori e preparare gli spazi di terreno destinati alla piantagione fiorifera con diligenza ed arte;
g)- Curare che le costruzioni per tumuli, edicole, tombe e cappelle, vengano dagli interessati, fatte eseguire giusto il progetto previamente approvato in conformità degli articoli precedenti;
h)- Disimpegnare qualunque altra attribuzione che gli verrà eventualmente affidata dalla Autorità Municipale e dal Responsabile del Servizio, che abbia naturalmente attinenza con i servizi del Cimitero;
i)- il Custode ha l' obbligo di alloggiare negli appositi locali forniti gratuitamente dalla Amministrazione comunale, in mancanza di essi, nelle immediate vicinanze;
l)- Comunicare con immediatezza, al Responsabile del proprio servizio, ogni qualsiasi inosservanza riguardante il presente Regolamento.
-Manutentore: ( muratore-manovale-addetto alle pulizie) -
Il Manutentore supplisce il Custode nei casi di assenza e di impedimento, ed ha inoltre i seguenti obblighi:
a)- Tenere in stato di decenza e netto da ogni erba il Cimitero, le sue adiacenze e la immediata strada di accesso;
b)- Mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture nel campo comune nella debita forma anche a riguardo allo scolo delle acque piovane;
c)- Tenere costantemente pulito i viali e coltivare le piante, le siepi e i fiori collocati nello interno del Cimitero;
d)- Prestarsi all' estrazione del carro funebre dei feretri ed al loro trasporto nella Camera Mortuaria, nelle fosse, nei loculi a cui sono destinati;
e)- Provvedere alle tumulazioni e alle estumulazioni;
f)- Osservare tutte le disposizioni che gli verranno impartite dal Custode o suoi superiori nello interesse del servizio;
g)- Assistere agli incarichi delle eventuali autopsie che si facessero nel Cimitero, praticando le occorrenti esumazioni, disinfezioni, ecc..;
h)- Inumare ed esumare i cadaveri, le membra ed i pezzi di cadaveri che venissero escavati.

 
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Art. 93 - Importi di concessioni e rimborso spese

Gli importi dovuti per le concessioni nei Cimiteri sono determinati con deliberazione di Consiglio Comunale; quali dovuti a titolo di rimborso spese per forniture e servizi, con deliberazione della Giunta Municipale.

 
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Art. 94 - Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato,sono punite ai sensi degli Artt. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, Testo Unico 3 marzo 1934, n.383, in relazione agli Artt.1 e seguenti della Legge 3 maggio 1967, n.317. Per le infrazioni commesse dalle Ditte o dai loro incaricati autorizzati a lavorare nei Cimiteri, il Sindaco può sospendere la stessa dall' esercizio della sua attività presso il Comune per un periodo indeterminato; in caso di gravità dell' infrazione o recidiva, il Sindaco può dichiarare la cancellazione dal registro di categoria di cui al presente Regolamento.

 
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Art. 95 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285 del 10 settembre 1990 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie del 27 luglio 1934 n.1265.

 
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Art. 96 - Abrogazione di norme precedenti

Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 9.9.1964, è abrogato.

 
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ALLEGATO "A" - Tariffario

 
 (109.48 KB)Clicca quì per scaricare il tariffario (Allegato A) del regolamento di polizia mortuaria (109.48 KB).
 
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