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Regolamento Comunale funzionamento consulte Territoriali e Tematiche

Note: versione aggiornata alla delibera consiliare n. 6 del 26 gennaio 2006



Indice

  1. Art. 1 - Le Consulte
  2. Art. 2 - Le Consulte territoriali
  3. Art. 3 - Le Consulte tematiche
  4. Art. 4 - Ambito delle Consulte territoriali
  5. Art. 5 - Riunioni congiunte di più Consulte territoriali
  6. Art. 6 - Ambito delle Consulte tematiche
  7. Art. 7 - Funzioni attribuite alle Consulte territoriali e tematiche
  8. Art. 8 - Forme di espletamento delle funzioni delle Consulte
  9. Art. 9 - Accesso agli atti dell'Amministrazione e forme di consultazione dei cittadini
  10. Art. 10 - Il coordinatore delle Consulte
  11. Art. 11 - Durata delle Consulte
  12. Art. 12 - Rinnovo e decadenza del Coordinatore
  13. Art. 13 - Compiti del coordinatore
  14. Art. 14 - Supporto tecnico-organizzativo al funzionamento delle consulte
  15. Art. 15 - Organizzazione interna delle Consulte
  16. Art. 16 - Modificazioni ed abrogazioni del Regolamento
  17. Art. 17 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1 - Le Consulte

1. Il Comune di Locorotondo informa la propria attività amministrativa al criterio della partecipazione dei cittadini e ne garantisce, attraverso strumenti idonei, l'effettivo esercizio.
2. A tal fine, ai sensi dell' art. 44 dello Statuto, sono istituite le consulte territoriali e tematiche.

 
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Art. 2 - Le Consulte territoriali

1. La Consulta territoriale è l'organismo che riunisce i rappresentanti delle contrade.
2. L'istituzione della Consulta avviene mediante la pubblicazione di un avviso dell'Amministrazione Comunale rivolto ai cittadini, onde verificare l'interesse e individuare i soggetti singoli o associati che possono chiedere di farne parte. Tale avviso pubblico dovrà prevedere un periodo di tempo per la presentazione delle domande e l'indicazione dell'eventuale documentazione da produrre.
3. Le associazioni che presentano domanda di adesione alle Consulte sono iscritte a cura del Responsabile Settore Affari Generali nell'Albo Comunale delle Associazioni. A tale scopo la documentazione associativa dovrà essere aggiornata in caso di variazioni statutarie.

 
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Art. 3 - Le Consulte tematiche

1. La Consulta tematica è l'organismo che riunisce, a livello comunale, i rappresentanti di tutte le organizzazioni associative, iscritte nell'apposito Albo Comunale e che operano su una determinata materia o settore di attività. Possono far parte della Consulta tematica anche soggetti diversi dai rappresentanti delle associazioni, purchè o rappresentativi di interessi diffusi o particolarmente affermati negli ambiti di competenza.
2. L'istituzione della Consulta avviene mediante la pubblicazione di un avviso dell'Amministrazione Comunale rivolto alle associazioni e ai cittadini interessati per competenza, che possono chiedere di farne parte. Tale avviso pubblico dovrà prevedere un periodo di tempo per la presentazione delle domande e l'indicazione dell'eventuale documentazione da produrre in relazione alle peculiarità dell'istituenda Consulta.

 
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Art. 4 - Ambito delle Consulte territoriali

1. Le Consulte territoriali sono costituite in numero di quattro, corrispondenti alle seguenti contrade o gruppi di contrade:
1) San Marco - comprende gli abitanti residenti nella zona tra il lato destro della strada per Catuscio angolo via per San Marco e lato sinistro della Statale 172-via Fasano;
2) Trito - Lamie Olimpie - comprende gli abitanti residenti nella zona tra il lato destro della Statale 172-Via Fasano e il lato sinistro della strada Cardone - Montetessa;
3) Tagaro - comprende gli abitanti residenti nella zona tra il lato destro della strada Cardone- Montetessa e il lato sinistro di Via Martina Franca;
4) Pentimi - Sant'Elia - Nunzio - Catuscio - comprende gli abitanti residenti nella zona tra il lato destro di Via Martina Franca e il lato sinistro di Via Sant'Elia/Catuscio fino al limite di contrada Capitolo.

 
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Art. 5 - Riunioni congiunte di più Consulte territoriali

1. Per la trattazione di particolari problemi che interessano zone del comune non esattamente corrispondenti a quelle sopra elencate, le Consulte territoriali possono riunirsi in forma congiunta.

 
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Art. 6 - Ambito delle Consulte tematiche

1. Le Consulte tematiche sono costituite in numero di quattro, corrispondenti ai seguenti settori e materie:
1. Ambiente, territorio, viabilità e trasporti
2. Attività sociali, formative, sanitarie e immigrazione
3. Cultura, Sport e Giovani
4. Commercio e attività produttive

 
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Art. 7 - Funzioni attribuite alle Consulte territoriali e tematiche

1. Le Consulte territoriali e tematiche svolgono funzioni consultive e propositive su tutti i programmi dell'amministrazione comunale, riguardanti, rispettivamente, il territorio di riferimento e lo specifico settore di attività.

 
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Art. 8 - Forme di espletamento delle funzioni delle Consulte

1. Le funzioni consultive e propositive delle Consulte vengono svolte mediante l'espressione di pareri, proposte, richieste di chiarimenti agli organi comunali, sia in forma verbale che scritta.
2. Ai fini dell'effettivo svolgimento di tali funzioni riguardo alle scelte e agli atti fondamentali del Comune, dovrà essere opportunamente sottoposta all'esame delle Consulte la bozza del bilancio annuale e pluriennale, prima della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
3. In coincidenza dello svolgimento delle riunioni delle singole Consulte deve essere redatto apposito verbale del quale chiunque abbia interesse alle questioni trattate può prenderne visione.

 
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Art. 9 - Accesso agli atti dell'Amministrazione e forme di consultazione dei cittadini

1. Per il migliore espletamento delle proprie funzioni, le Consulte hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 dello Statuto e dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii., con le modalità previste dall'apposito Regolamento Comunale e con esenzione delle spese eventualmente dovute ai sensi del medesimo Regolamento.
2. Le Consulte possono altresì richiedere l'audizione di organi comunali oppure la convocazione di assemblee o altre forme di consultazione dei cittadini.

 
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Art. 10 - Il coordinatore delle Consulte

1. Ogni Consulta territoriale e tematica elegge nel proprio seno un coordinatore.
2. Tale elezione avviene in prima convocazione a maggioranza semplice dei presenti, purchè questi rappresentino almeno la metà più uno dei componenti la consulta; ovvero in seconda convocazione, sempre a maggioranza semplice dei presenti, indipendentemente dal loro numero.
3. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
4. La convocazione delle consulte per l'elezione del coordinatore viene fatta dal Sindaco.
5. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno quindici giorni.
6. Per le riunioni congiunte delle consulte territoriali, nelle forme di cui all'art. 5 del presente Regolamento, può essere individuato dalle stesse un apposito coordinatore.
7. L'elezione del Coordinatore viene trasmessa al Sindaco.

 
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Art. 11 - Durata delle Consulte

1. Le Consulte territoriali e tematiche hanno durata di tre anni, decorrenti dalla data di insediamento.
2. Nei tre mesi precedenti la scadenza delle Consulte, così definita, l'Amministrazione Comunale avvia la procedura di rinnovo, ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente Regolamento.

 
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Art. 12 - Rinnovo e decadenza del Coordinatore

1. Al rinnovo delle Consulte territoriali e tematiche, il Sindaco avvia le procedure di cui al precedente articolo 10 per l'elezione del Coordinatore di ciascuna Consulta.
2. Il Coordinatore decade dalla carica allorchè sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti la Consulta di riferimento una specifica mozione di sfiducia, adeguatamente motivata.

 
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Art. 13 - Compiti del coordinatore

1. Spetta a ciascun Coordinatore convocare le riunioni della Consulta, mantenere rapporti con gli organi dell'amministrazione comunale, oltre che coordinare tutte le attività della Consulta stessa.
2. Al fine di facilitare l'espletamento dei suoi compiti, il Coordinatore può scegliere alcuni membri della Consulta e costituire con gli stessi un apposito Comitato di coordinamento.
3. Il Coordinatore è tenuto a convocare la Consulta ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei componenti della medesima, ovvero su richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

 
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Art. 14 - Supporto tecnico-organizzativo al funzionamento delle consulte

1. Il servizio di supporto tecnico-organizzativo alle funzioni delle Consulte territoriali è svolto dall'Ufficio di Segreteria del Comune.
2. Per le Consulte tematiche lo stesso servizio è svolto dall'Ufficio comunale tra le cui competenze rientra la materia o il settore di attività della singola Consulta.
3. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione per le riunione delle Consulte la sala consiliare, la sala della Giunta od altro locale comunale, per il cui utilizzo dovrà essere inoltrata al Sindaco una apposita richiesta, da autorizzare compatibilmente con le attività degli organi istituzionali del Comune.

 
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Art. 15 - Organizzazione interna delle Consulte

1. Le singole Consulte, in armonia col presente Regolamento, hanno la facoltà di disciplinare autonomamente, con norme organizzative, gli aspetti qui non esplicitamente definiti.

 
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Art. 16 - Modificazioni ed abrogazioni del Regolamento

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive, sostitutive di disposizioni del presente Regolamento, sono deliberate dal Consiglio Comunale su proposta della competente Commissione Affari Generali.
2. Non si può procedere all'abrogazione totale del presente Regolamento senza che, contestualmente, venga approvato un nuovo Regolamento.

 
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Art. 17 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., viene pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Durante il periodo di pubblicazione, copia dello stesso è inviata alle organizzazioni associative presenti sul territorio.
3. Nei quindici giorni successivi all'avvenuta pubblicazione tali associazioni, nonché singoli cittadini, possono presentare al Sindaco osservazioni e proposte di modifica del regolamento, che vengono portate all'attenzione del Consiglio Comunale per provvedere eventualmente, con deliberazione motivata, a modificare il Regolamento stesso quando ritenga di accoglierle.

 
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