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Regolamento Comunale per la T.A.R.S.U.

Note: versione aggiornata alla delibera consiliare n. 29 del 31 marzo 2007



Indice

  1. CAPO I - NORME GENERALI
  2. Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
  3. Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE TEMPORALE
  4. CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO
  5. Art. 3 - ZONE DI APPLICAZIONE
  6. Art. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA
  7. Art. 5 - ESCLUSIONI
  8. Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI
  9. Art. 7 - LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ
  10. Art. 8 - LOCALI ED AREE TASSABILI
  11. Art. 9 - ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE e DOMESTICHE
  12. Art. 10 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE
  13. CAPO III - TARIFFAZIONE
  14. Art. 11 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
  15. Art. 12 - RIDUZIONI DI TARIFFE
  16. Art. 13 - AGEVOLAZIONI
  17. Art. 14 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI
  18. Art. 15 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO
  19. Art. 16 - GETTITO DEL TRIBUTO
  20. Art. 17 - CATEGORIE
  21. Art. 18 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
  22. CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI
  23. Art. 19 - DENUNCE
  24. Art. 20 - DENUNCIA DI VARIAZIONE
  25. Art. 21 - RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI
  26. Art. 22 - Riscossione coattiva
  27. Art. 23 - Perfezionamento della definizione.
  28. Art. 24 - MODALITÀ DEI RIMBORSI
  29. CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO
  30. Art. 25 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
  31. Art. 26 - SANZIONI
  32. Art. 27 - LOTTA ALL'EVASIONE.
  33. CAPO VI - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
  34. Art. 28 - PRINCIPI GENERALI
  35. Art. 29 - INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE
  36. Art. 30 - CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.
  37. Art. 31 - MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI
  38. Art. 32 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI
  39. Art. 33 - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
  40. CAPO VII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
  41. Art. 34 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
  42. Art. 35 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
  43. Art. 36 - PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
  44. Art. 37 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
  45. ART. 38 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
  46. ART. 39 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
  47. CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
  48. ART. 40 - DISPOSIZIONI FINALI
  49. ART. 41 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
  50. ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
  51. ART. 43 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
  52. ART. 44 - RINVIO DINAMICO
  53. ART. 45 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
  54. ART. 46 - NORME TRANSITORIE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993.
2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

 
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Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE TEMPORALE

 1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.
2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, il presente regolamento si applica sino all'anno precedente alle applicazioni, anche in via sperimentale, della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

 
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CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 3 - ZONE DI APPLICAZIONE

(Art. 59, commi 2 e 5 - Art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. L'applicazione della tassa a tariffa intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.

 
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Art. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

(Art. 62, commi 1, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28.12.1995, n. 549, e 4 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 3.
2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

 
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Art. 5 - ESCLUSIONI

(Art. 62, comma 2 del D.Lgs n. 507/1993)
1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purché risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità per inabitabilità o inagibilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono comunque soggetti a tassa:
a) i locali e le aree di proprietà Comunale o privata adibita a uffici per pubblici servizi di comprovata competenza di questo Ente;
b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993;
c) le aree scoperte pertinenziali ad abitazioni;
d) le unità immobiliari ed aree chiusi o sgombri da persone cose e/o suppellettili;
e) locali adibiti esclusivamente al culto pubblico(chiese cattoliche o di altri riti religiosi), esclusi i locali di diversa destinazione;
f) locali adibiti ad esclusivo ricovero di animali e/o foraggio.

 
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Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI

(Art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.), anche abusivo, occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

 
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Art. 7 - LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

(Art. 63, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

 
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Art. 8 - LOCALI ED AREE TASSABILI

(Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:
a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;
e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettivita` in genere;
f) tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici -comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate a depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.
2. Si considerano aree tassabili, nel limite del 25 per cento:
a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.
f) la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono parti comuni del condominio in via esclusiva o comunque dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio.

 
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Art. 9 - ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE e DOMESTICHE

(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)
A) Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti non sono considerati assimilati agli urbani i seguenti rifiuti speciali:
1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
6 - paglia e prodotti di paglia;
7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
10 - feltri e tessuti non tessuti;
11 - pelle e simil-pelle;
12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
20 - nastri abrasivi;
21 - cavi e materiale elettrico in genere;
22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
26 - accessori per l'informatica.
B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, possono essere, comunque, considerati assimilati, agli urbani, se la loro produzione annua, riferita alla superficie complessivamente utilizzata, non superi i 10 Kg./mq. I produttori di rifiuti, di cui alla stessa lettera, con produzione annua superiore a tale quantità, non potranno, in alcun modo, conferire al pubblico servizio.
C) altresì non possono essere conferiti al pubblico servizio rifiuti prodotti dalle attività di cui al punto precedente, obbligate alla presentazione della Dichiarazione annuale M.U.D., a prescindere dalla quantità di rifiuti prodotta;
D) sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata, così come disposto dall'art.35 del decreto "Ronchi" n. 22/97;
E) non sono compresi nel regime di privativa i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

 
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Art. 10 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

 (Art. 62. del D.Lgs. n. 507/1993)
1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

 
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CAPO III - TARIFFAZIONE

Art. 11 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

(Art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

 
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Art. 12 - RIDUZIONI DI TARIFFE

(Art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. 507/1993)
1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:
N.D. D E S C R I Z I O N E RIDUZIONE% Massima riduci-bilità previstadal decreto
1 Abitazioni con unico occupante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1/3
2 Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1/3
3 I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 1/3
4 Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 1/3
2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella:
a) compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
6. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.
7. Le riduzioni o agevolazioni previste nel presente regolamento non sono cumulabili tra loro.

 
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Art. 13 - AGEVOLAZIONI

(Art. 67, comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:
a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo totale e permanente dal Comune o che si trovino in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal Servizio Sociale comunale;
b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
c) esenzione totale di locali adibiti ad abitazione principale, e sede di effettiva residenza, condotti da cittadini "single", che abbiamo compiuto il 65° anno di età a condizione che occupino immobili in proprietà, usufrutto o locazione, e che oltre ad essere unico occupante abbia un reddito esclusivamente da pensione non superiore a € 6.197,48 con riferimento all'anno precedente a quello dell'istanza. L'interessato non dovrà avere altri redditi oltre a quello dell'immobile, non dovrà essere proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale. Il limite di € 6.197,48, lordi annui, verrà annualmente aggiornato secondo le variazioni ISTAT. Tali condizioni dovranno essere documentate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della Legge n. 15/68 e succ. e mod. ed int.
d) riduzione del 50% delle superfici, per locali adibiti ad abitazione principale a famiglie con presenze di soggetti con minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, situazione che assume connotazione di gravità, il tutto ai sensi del comma 3. dell'art.3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. In tali casi il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore € 20.658,28 e il nucleo familiare convivente non possieda altri immobili sul territorio nazionale con valore ai fini ICI superiore a € 25.822,84 e non sia effettuata sub-locazione.
e) L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993. f) Riduzione della TARSUI annuale da riconoscere ad esercizi commerciali ed artigianali, nella misura del 50% nei casi in cui la superficie totale superi mq.40 e nella misura del 70% nei casi in cui la stessa ne sia inferiore, ad esclusione di Istituti Bancari e Finanziari, ubicati nel centro storico e limitatamente a Corso XX Settembre, dall'altezza di chiusura del traffico veicolare, Via Nardelli, Via Vittorio Veneto, Scalinata fra i palazzi De Tullio e De Bernardis, Corso Umberto e comunque come meglio evidenziato sulla piantina che risulta allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 10/01/2002, sotto l'allegato lett. "A", di cui ne fa parte integrante e sostanziale;
g) Sono esentati dalla tassa tutte le unità abitative, nelle quali il conduttore risieda di fatto, esistenti nel centro storico di Locorotondo, così come delimitato nell'allegata piantina, fino ad una superficie di mq. 50. Sulla parte eccedente tale superficie sarà applicata una riduzione pari al 20%. Tali agevolazioni potranno essere riconosciute e concesse a condizione che il richiedente non possieda altri immobili su tutto il territorio nazionale il cui valore, ai fini I.C.I., non sia superiore a € 25.822, valore comprensivo dell'aumento del 5% della rendita iscritta in catasto.
2. Eventuali ulteriori agevolazioni saranno determinate , con successivo atto, ad approvazione di progetti attuativi tendenti ad incentivare la raccolta differenziata.
h) La tassa annuale per le superfici degli istituti scolastici delle scuole Elementari e Medie Inferiori esistenti nel territorio di questo Comune è ridotta dell'80%.

 
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Art. 14 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

(Art. 67, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, e nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 45% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, in cui si dimostri di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti conferibili al pubblico servizio, è accordata una diminuzione della relativa tariffa unitaria pari al 75%.

 
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Art. 15 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

(Art. 59, comma 6 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del Comune, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 80% di quanto dovuto per il periodo considerato.

 
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Art. 16 - GETTITO DEL TRIBUTO

(Art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. La tariffa della tassa è determinata, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.
3. Ai fini della determinazione del costo del servizio è dedotto dal costo complessivo di nettezza urbana, a titolo di costo di pubblico spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni, un importo pari al 5%(cinquepercento).

 
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Art. 17 - CATEGORIE

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel territorio di questo comune continuano ad applicarsi, sino all'anno precedente all'applicazione delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, determinando, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 507/93 la classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria:
CAT DESCRIZIONE DEI LOCALI
2 Abitazioni, depositi familiari e boxes
3 Circoli ricreativi, teatri, cinematografi, locali o parti di essi adibiti esclusivamente ad esposizione
4 Associazioni varie, stazioni ferroviarie, sedi politiche, sportive, culturali, ricreative, religiose (ad esclusione dei locali adibiti al culto), caserme, palestre - impianti sportivi coperti e non a disposizione del pubblico - spogliatoi - bagni ecc.(con esclusione delle aree destinate all'effettivo svolgimento dell'attività sportiva), asilo nido - mense scolastiche - convitti, collegi, camere ammobiliate, alberghi, aree adibite a vendita all'aperto, campeggi, autorimesse pubbliche, locali per revisione veicoli, ivi compresi i locali di deposito
5 Lavanderie in genere, tintorie, laboratori fotografici, eliografie, tipografie, stamperie incisioni, vetrerie, serigrafie,(superficie ridotte del 25% per produzione inferiore a 10kg/mq, ma contestuale di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, tossici i quali sono obbligati a convenzioni con ditte specializzate, art.9 regolamento RSU), ivi compresi locali di deposito o similari
6 Caseifici, pescherie, macellerie, pollerie(superficie ridotte del 45% per produzione inferiore a 10kg/mq, ma contestuale di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi per i quali sono obbligati a convenzioni con ditte specializz0ate, art.9 regolamento RSU), ivi compresi locali di deposito o similari
7 Studi professionali, uffici privati e pubblici non commerciali compresi i locali adibiti a depositi e/o archivi, studi di estetiche e parrucchieri, barbieri, ivi compresi locali di deposito o similari
8 Distributori di carburanti (aree coperte da pensiline, autolavaggi, autoservizi in genere) ad esclusione di locali adibiti ad esercizi diversi, ivi compresi locali di deposito o similari
9 Stabilimenti di lavorazione di frutta e verdura, stabilimenti vinicoli, frantoi oleari(superficie ridotte del 45% per produzione inferiore a 10kg/mq, ma contestuale di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi per i quali sono obbligati a convenzioni con ditte specializzate, art.9 regolamento RSU), ivi compresi locali di deposito o similari
10 Auto-motoriparatori - carrozzieri - elettrauti - meccanici attrezzature agricole, o industriali o di trasporto su ruote in genere, gommisti(superficie ridotte del 45% per produzione inferiore a 10kg/mq, ma contestuale di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi per i quali sono obbligati a convenzioni con ditte specializzate, art.9 regolamento RSU), ivi compresi locali di deposito o similari
11 Laboratori artigianato in genere, falegnami, lavorazione di pelle, similpelle, gomma caucciù, vimini ecc., fabbri, officine in genere con scarti di fili di ferro, laminati in alluminio, retine ecc. (superficie ridotte del 25% per produzione inferiore a 10kg/mq, ma contestuale di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, tossici i quali sono obbligati a convenzioni con ditte specializzate, art.9 regolamento RSU), ivi compresi locali di deposito o similari
12 Studi medici e dentisti e/o odontotecnici e veterinari, centri di fisioterapia e simili, radiologici, lab. Analisi(superficie ridotte del 25% per produzione inferiore a 10kg/mq, ma contestuale di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, tossici i quali sono obbligati a convenzioni con ditte specializzate, art.9 regolamento RSU), ivi compresi locali di deposito, archivio o similari
13 Esercizi commerciali in genere, oreficerie, noleggio videocassette, negozi per informatica, negozi di materiale elettrico, idraulico e per le costruzioni in genere, autoricambi, ferramenta, cabine telefoniche e simili, sale da ballo coperte e/o scoperte, ricevitorie enalotto, totip, totocalcio e simili ed agenzie di viaggio, ivi compresi i locali di deposito
14 Locali per la vendita di frutta e verdura, fiori e piante, giornali, alimenti vari, erboristeria, di cooperative per la vendita di prodotti similari, di tabacchi, spacci interni di associazioni - circoli ricreativi - sportivi - aziendali limitatamente alla superficie destinata per tale attività, ivi compresi i locali di deposito o similari
15 Locali di panifici e simili, ivi compresi i locali di cooperative per la vendita di prodotti similari, compresi i locali di deposito
16 Ospedali e case di cure per la parte dove non si producono rifiuti ospedalieri, scuole di ogni ordine e grado ivi comprese le palestre coperte
17 Supermercati ed ipermercati, discount e simili compresi i locali di deposito
18 Ristoranti, bar, pasticcerie, tavole calde, pizzerie, birrerie, pub e simili ivi compresi i locali di deposito e similari
19 Locali di farmacie compresi i depositi
20 Banche ed istituti di credito e finanziari, (superficie ridotte del 10% per produzione contestuale di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi per i quali sono obbligati a convenzioni con ditte specializzate, art.9 regolamento RSU) ivi compresi locali di deposito o similari
21 Confezioni di abbigliamento(superficie ridotte del 25% per produzione inferiore a 10kg/mq, ma contestuale di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi per i quali sono obbligati a convenzioni con ditte specializzate, art.9 regolamento RSU), ivi compresi locali di deposito o similari
22 Salottifici, tappezzieri e mobilifici relativamente alle superfici adibite all'assemblaggio
23 (art. 67 del D.Lgs.507/93)Superfici operative ove si producono rifiuti che per qualità e quantità, i produttori sono obbligati alla dichiarazione annuale M.U.D., si applica l'abbattimento del 70% della tariffa di riferimento.Superfici operative ove si producono rifiuti destinati effettivamente al riutilizzo dimostrando l'avvenuto trattamento in altri processi produttivi, si applica l'abbattimento del 85% della tariffa di riferimento.
24 Tassa giornaliera di smaltimento : 50% IN PIU' DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO
2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

 
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Art. 18 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione di superficie nel caso di occupazione di area.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa ovvero al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

 
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CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI

Art. 19 - DENUNCE

(Art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, e deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione. 3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione. 4. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
3. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 24, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa.

 
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Art. 20 - DENUNCIA DI VARIAZIONE

(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. La denuncia di cui all'art. 25, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 25, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14.

 
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Art. 21 - RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI

1) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la riscossione del Tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni viene effettuata direttamente dal Comune e avviene col sistema della autotassazione, con le modalità indicate nei commi seguenti.
2) Il contribuente eseguirà, su invito da parte dell'Ente, in cui si comunicano le superfici detenute e soggette a tassa, con allegato il relativo bollettino di c/c, in autotassazione, con versamento del dovuto in 2(due) rate di uguale importo scadenti il:
- 31 marzo;
- 30 settembre;
di ogni anno.
3) Il tributo dovrà essere liquidato nell'importo determinato sulla base delle superfici tassabili in atto al 1o gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo stesso. Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in corso d'anno, saranno conguagliate in sede di versamento delle rate successive alle variazioni stesse.
4) I soggetti obbligati eseguiranno i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite:
a) il conto corrente postale N. 12445755 intestato al Comune di Locorotondo - Tesoreria Comunale;
b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.
Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:
- con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- in via telematica e/o carte di credito con modalità in via di perfezionamento.
5) Il contribuente ha la facoltà di versare il tributo in unica soluzione, alla prima scadenza utile.
6) Qualora le somme dovute, per l'anno in riscossione, dovessero superare l'importo di € 516,46 sarà possibile, su richiesta del contribuente, autorizzare il pagamento in 4(quattro) rate trimestrali di pari importo. Sull'importo delle rate successive alla prima, che va versata all'atto della concessione della rateizzazione, sono dovuti gli interessi al saggio legale. In tal caso non è richiesta la prestazione di garanzia, ma in caso di mancato versamento anche di una sola rata, lo stesso, perderà il beneficio della rateizzazione. L'ente darà corso alla procedura coattiva.

 
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Art. 22 - Riscossione coattiva

(R.D. 14 aprile 1910, n. 639)
1. La riscossione delle somme non versate, a seguito di quanto posto in atto nell'articolo precedente, sarà tentata espletando la procedura prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 "esecuzione forzata a mezzo di ingiunzione fiscale".
2. Il procedimento di coazione sarà esercitato direttamente dal Comune e per esso dal suo Funzionario Responsabile oppure, ove si rendesse necessario, da terzi regolarmente abilitati.

 
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Art. 23 - Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 23, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al precedente punto 6) dell'art.22.

 
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Art. 24 - MODALITÀ DEI RIMBORSI

(Artt. 59 e 75 del D.Lgs. n. 507/1995)
1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6o comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere;
3. I rimborsi, spettanti al contribuente, delle somme erroneamente versate in eccedenza, vengono disposte con provvedimento del funzionario responsabile nei termini previsti dall'art.75, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

 
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CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 25 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.

 
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Art. 26 - SANZIONI

(Art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993)
1. Per le seguenti infrazioni:
a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;
d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 73,
comma 3/bis, del D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507; trova applicazione l'art. 76 del detto
D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli omessi o tardivi pagamenti si applicano le norme di cui agli artt. 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471, e 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 472.
3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano, in virtù del disposto della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, una sanzione da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 103,29.
4. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto del suolo pubblico, non risulti versata
all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione,
interessi e accessori.
5. Per le violazioni alle norme di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni all'uopo previste.

 
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Art. 27 - LOTTA ALL'EVASIONE.

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
A) UFFICIO TRIBUTI:
1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 25 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.
B) UFFICIO TECNICO:
1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.
C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:
1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza, oltre al controllo per accertare eventuali contravventori al presente regolamento.
D) UFFICIO ANAGRAFE:
1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2)Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

 
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CAPO VI - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 28 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

 
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Art. 29 - INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

 
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Art. 30 - CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

 
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Art. 31 - MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti devono comunque indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

 
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Art. 32 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

 
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Art. 33 - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2.La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

 
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CAPO VII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 34 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218)
1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di al precedente art. 28.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

 
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Art. 35 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione dei tributi in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

 
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Art. 36 - PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 36 e 37 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutte le superfici cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. La superficie definita vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai locali o aree oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli locali o aree contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

 
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Art. 37 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun locale o area tassabile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo, è ridotta a un quarto.

 
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ART. 38 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito in numero massimo di otto rate trimestrali dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo con le modalità di cui al precedente art. 22.
2. Le somme dovute, a richiesta del contribuente, possono essere ulteriormente rateizzate in un massimo di numero otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:
a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

 
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ART. 39 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 40, comma 1, con l'ulteriore sottoscrizione di cui al successivo comma 2.

 
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

 
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ART. 41 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo gennaio 2002.; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

 
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ART. 43 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) i regolamenti nazionali e regionali e comunali.

 
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ART. 44 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

 
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ART. 45 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

 
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ART. 46 - NORME TRANSITORIE

1.In via del tutto eccezionale per l'anno 2002, in conseguenza dell'utilizzo di un nuovo programma gestionale per la T.A.R.S.U.I., le scadenze dei versamenti previste per il 30 marzo e 30 settembre, per I^ e II^ rata, potrebbero slittare al 30 giugno al 30 ottobre.
2. Le convenzioni stipulate da privati con ditte specializzate per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti non assimilati agli urbani, saranno rese esecutive previa ratifica da parte di questa A.C., così come previsto dall'art. 3 della convenzione tipo allegata alla Relazione Tecnica del Progetto-Offerta per la gestione del servizio raccolta rifiuti.
3. Quanto riveniente dal precedente punto 2. sarà oggetto di futura contrattazione con il Gestore del servizio.
4. Gli importi degli euro per metro quadro a base del calcolo per la determinazione della tassa per ogni categoria di appartenenza, saranno determinati, con apposita, annuale, deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle aliquote. Imposte e tasse, allegata ai bilanci di Previsione.

 
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