Comune di Locorotondo - I Borghi più belli d'Italia, Club di Prodotto articolo 23 Statuto ANCI

Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Note: approvato con delibera consiliare n. 52 del 29.10.2013


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Indice

  1. TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
  2. Art. 1 Oggetto del Regolamento
  3. Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti
  4. Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani
  5. Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
  6. Art. 5 Componenti del Tributo
  7. Art. 6 Soggetto attivo
  8. TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
  9. Art. 7 Presupposto per l'applicazione del tributo
  10. Art. 8 Soggetti passivi
  11. Art. 9 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
  12. Art. 10 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
  13. Art. 11 Superficie degli immobili
  14. TITOLO III - TARIFFE
  15. Art. 12 Costo di gestione
  16. Art. 13 Applicazione della tariffa
  17. Art. 14 Determinazione della tariffa
  18. Art. 15 Periodi di applicazione del tributo
  19. Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche
  20. Art. 17 Occupanti le utenze domestiche
  21. Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche
  22. Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche
  23. Art. 20 Scuole statali
  24. Art. 21 Tributo giornaliero
  25. Art. 22 Tributo provinciale
  26. TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
  27. Art. 23 Riduzioni per le utenze domestiche
  28. Art. 24 Riduzioni per le utenze non domestiche
  29. Art. 25 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
  30. Art. 26 Cumulo di riduzioni e agevolazioni
  31. TITOLO V - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI
  32. Art. 27 Presupposto della maggiorazione
  33. TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO
  34. Art. 28 Obbligo di dichiarazione
  35. Art. 29 Contenuto e presentazione della dichiarazione
  36. Art. 30 Poteri del Comune
  37. Art. 31 Accertamento
  38. Art. 32 Sanzioni
  39. Art. 33 Riscossione
  40. Art. 34 Rateazioni
  41. Art. 35 Interessi
  42. Art. 36 Rimborsi
  43. Art. 37 Somme di modesto ammontare
  44. Art. 38 Contenzioso
  45. TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
  46. Art. 39 Entrata in vigore e abrogazioni
  47. Art. 40 Clausola di adeguamento
  48. Art. 41 Disposizioni transitorie
  49. Art. 42 Disposizioni per l'anno 2013
  50. ALLEGATO A
  51. Regolamento assimilazione rifiuti speciali agli urbani
  52. ALLEGATO B
  53. Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
  54. ALLEGATO C
  55. Categorie di utenze domestiche e non domestiche

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, in attuazione dell'art.5 del D.L. 102/2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. Le tariffe del tributo comunale, stabilite con separato atto, si conformano alle disposizioni di cui all'art.5 D.L. 102/2013.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 
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Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:
  a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani (allegato A);
  c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

  a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
  b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  e) i rifiuti da attività commerciali;
  f) i rifiuti da attività di servizio;
  g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
  j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

 
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Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato B provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. Per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, così come previsto dall'art.39, comma 1, della Legge 22.2.1994, n. 146, si rimanda alla delibera di assimilazione n.5 del 13/09/2013 approvata dall'Assemblea ARO BA/6 e della quale il C.C. nella seduta del 08/10/2013 con deliberazione n.46 ha preso atto e allegandola al presente regolamento, ne forma parte integrante e sostanziale.

 
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Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  d) i rifiuti radioattivi;
  e) i materiali esplosivi in disuso;
  f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
  g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  a) le acque di scarico;
  b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

 
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Art. 5 Componenti del Tributo

1. Il tributo ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, si articola in una componente "rifiuti" (TARSU) ed in una componente "servizi" (maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13 del D.L. 201/2011), pari a € 0,30 per metro quadrato da versare direttamente allo Stato per il 2013.

 
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Art. 6 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune, nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente, sulla superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

 
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TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  b) aree scoperte: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing ,cinema all'aperto, parcheggi, etc.;
  c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
  d) utenze non domestiche: le restanti superfici, diverse da quelle domestiche e relative pertinenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.L. 201/2011 sono escluse da tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

 
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Art. 8 Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto di cui al precedente art. 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi ( 183 giorni) nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie (art. 14, comma 6 del D.L. 201/2011).
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (art. 14, comma 7 del D.L. 201/2011).

 
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Art. 9 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, come a titolo esemplificativo:
  a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e totalmente sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (vedasi comma 4 art.7);
  b) le superfici destinate esclusivamente al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
  c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ossia locali nei quali non si abbia, di regola, presenza umana continua e/o operativa;
  d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati regolari permessi, licenze, concessioni o autorizzazioni ad effettuare lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento (dalla data di inizio dei lavori) e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori (data di inizio dell'occupazione);
  e) le aree impraticabili o i fabbricati oggettivamente inagibili e di fatto inutilizzati (previa acquisizione di debita istanza);
  f) edifici in cui viene esercitato pubblicamente il culto (chiese, moschee, templi e similari) accatastati in coerente categoria E/7 e non anche i locali destinati ad altre diverse attività;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui, però, sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di quelle utenze che risultavano precedentemente totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera f), lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni , all'uopo previste, per infedele dichiarazione.

 
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Art. 10 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate (Autocarrozzarie, Verniciatura, Galvanotecnici, Fonderie, Falegnamerie, Autofficine, Gommisti, Tipografie, Lavanderie e Tintorie, Officine di Carpenteria metallica, Elettrauto, o similari), qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento del 30%. In tal caso è comunque valido quanto al comma 3 del precedente art. 9;
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
  a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, pena la decadenza dal diritto al beneficio.

 
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Art. 11 Superficie degli immobili

1. Sono assoggettati al tributo i locali e/o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani o assimilabili insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 9 del D.L. 201/2011 e successive mm.ii. e fino alla compiuta attuazione (per le unità immobiliari a destinazione ordinaria) delle procedure di cui al comma 9 bis del medesimo art. 14, la superficie assoggettabile al tributo corrisponde, per tutte le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte, alla superficie calpestabile, all'uopo è considerata quella già conosciuta ai fini TARSU.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Mentre per le aree scoperte attrezzate, la superficie calpestabile è misurata a filo del perimetro.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

 
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TITOLO III - TARIFFE

 

Art. 12 Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti, in virtù di quanto disposto dal comma 3 dell'art.5 del D.L. 102/2013, deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito. Nel caso i costi del servizio non siano del tutto sostenuti dal gestore, il P.F. è redatto dall'Ente.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
  a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

 
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Art. 13 Applicazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata sulle superfici e in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

 
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Art. 14 Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. L'insieme dei costi da coprire sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche.
3. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della tariffa con le modalità stabilite al successivo art.23 e 24.
5. Nel periodo transitorio, fino al funzionamento a regime del nuovo servizio di raccolta e smaltimento RSU, alle utenze domestiche e non domestiche la riduzione di cui al comma precedente sarà applicata, previo conferimento della differenziata alle isole ecologiche, con un sistema premiante di "raccolta punti", che si tradurrà in una riduzione tariffaria da applicare sul tributo dell'anno successivo.

 
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Art. 15 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto, in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, computato su base giornaliera.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

 
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Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile e dei locali che ne costituiscono pertinenza i coefficienti di calcolo.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

 
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Art. 17 Occupanti le utenze domestiche

1. In ossequio a quanto stabilito dall'art.5 del D.l. 102/2013 e ss.mm.ii., per il 2013 alle utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, non si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 158/99. 

 
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Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

 
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Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato C.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato C viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Detto dato è desumibile dal certificato di iscrizione alla CC.I.AA. e/o dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Quando l'attività non risulti iscritta alla CC.I.AA. e non esistano le suddette certificazioni la classe tariffaria è assegnata in base all'effettiva destinazione d'uso prevalente dei locali.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Si applica la tariffa relativa alla categoria prevalente con riserva di verificare l'effettiva destinazione d'uso delle aree e dei locali occupati/condotti.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi conosciuti dall'Ente.

 
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Art. 20 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

 
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Art. 21 Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui ai successivi articoli 26 e 27.

 
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Art. 22 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 27.

 
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TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

 

Art. 23 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

 
N.
Descrizione
Riduzione
a)
abitazione con unico occupante
30%
b)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare
30%
c)
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibite all'attività, ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente
30%
d)
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero (AIRE) o ricoverati in case di cura e/o riposo, per più di sei mesi all'anno
30%
e)
abitazioni di residenza occupate da nucleo familiare composto da anziani ultrassettantenni che hanno, come unica fonte di reddito, la pensione minima INPS e risultano esclusi dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi
30%
f)
abitazioni di residenza occupate da nucleo familiare con presenza di soggetti portatori di handicap, riconosciuti tali ai sensi della Legge 5/2/1992, n.104, art.3, comma 3
30%
 

Le utenze domestiche che producono rifiuti conferiti in forma differenziata direttamente presso i centri di raccolta, denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa in virtù dei punteggi maturati, nel corso dell'anno solare, così come di seguito specificato:

 
Tipologia di rifiuto
Coefficienti punteggio per kg.
CARTA - TETRAPAK
2,00
ALLUMINIO - LATTINE - SCATOLAME
1,00
VETRO
0,50
PLASTICA
1,00
 
Limiti di punteggio
Riduzione applicabile
Al raggiungimento di 150 punti
5,00%
Al raggiungimento di 300 punti
10,00%
Al raggiungimento di 400 punti
15,00%
Al raggiungimento di 500 punti
20,00%
Al raggiungimento di 750 punti
25,00%
Al raggiungimento di 1.000 punti
30,00%
 

2. Tutte le riduzioni previste nel presente regolamento, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei modi e nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa istanza di riduzione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

 
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Art. 24 Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Alla tariffa si applica una riduzione pari al 30% relativamente ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzioni si applicano tenendo conto dell'art.23, secondo e terzo comma.
4. Le utenze non domestiche che producono rifiuti conferiti in forma differenziata direttamente presso le isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa, così come di seguito specificato:

 
Tipologia di rifiuto
Coefficienti punteggio per kg.
CARTA - TETRAPAK
0,50
ALLUMINIO - LATTINE - SCATOLAME
0,50
VETRO
0,50
PLASTICA
0,50
CARTONE
0,50
 
Limiti di punteggio
Riduzione applicabile
Al raggiungimento di 1000 punti
5%
Al raggiungimento di 2000 punti
10%
Al raggiungimento di 4000 punti
15%
Al raggiungimento di 6000 punti
20%
Al raggiungimento di 10000 punti
25%
 
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Art. 25 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dall'autorità sanitaria.
2. Le condizioni di cui al comma 1, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al soggetto gestore del servizio di nettezza urbana ed al Settore Risorse del Comune. Dalla data della diffida, qualora non si provveda a porre rimedio al disservizio entro un congruo termine, decorreranno gli eventuali effetti sul tributo.

 
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Art. 26 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quella prevista per la raccolta differenziata dei rifiuti conferiti alle isole ecologiche. In caso di pluralità di riduzioni richieste, si applica quella più favorevole al contribuente.

 
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TITOLO V - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

 

Art. 27 Presupposto della maggiorazione

1. Come disposto dall'art. 14, comma 13 del D.L. n. 201/2011 e ribadito dall'art.5 del D.L.102/2013, alla tariffa determinata in base alle precedenti disposizioni regolamentari, si applica una maggiorazione pari a 0,30 €/mq a copertura dei costi relativi a servizi indivisibili sostenuti dal Comune. La maggiorazione relativa all'annualità 2013 è specificatamente disciplinata dall'art. 10, comma 2 del D.L. n. 35/2013 e, ove da esso non diversamente disposto, dall'art. 14, commi 13 e 35 del D.L. n. 201/2011.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra la tariffa vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti. Per l'anno 2013 è versata direttamente e totalmente allo Stato.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 18.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

 
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TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 28 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  b) il numero ed i dati degli occupanti, per le utenze domestiche;
  c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;  e) la tipologia di attività effettivamente esercitata;
  f) le occupazioni già dichiarate e non corrispondenti a singole unità già censite in catasto;
  g) le unità locate o concesse in comodato d'uso a persone fisiche o imprese, già dichiarate dal proprietario, ad esclusione dei casi in cui l'uso delle stesse è saltuario o inferiore ai tre mesi;
  h) i dati castali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  a) per le utenze domestiche:
  - dall'intestatario della scheda di famiglia, nel caso di residenti;
  - dall'occupante a qualsiasi titolo, nel caso di non residenti;
  - dal legale rappresentante, nel caso di utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche;
  b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

 
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Art. 29 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche, deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre:
  a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo famigliare e/o non residenti;
  b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e i dati ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza, art.17 comma 3;
  c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza;
  d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
  g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
  h) le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e degli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre:
  a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
  d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
  f) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala.
5. La comunicazione dell'indirizzo P.E.C. è obbligatoria per le utenze non domestiche, ove non rilevabile dall'Ente attraverso i dati dalla C.C.I.I.A, mentre rimane facoltativa per le utenze domestiche.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali preposti o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione, da restituire compilato e sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

 
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Art. 30 Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari almeno all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

 
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Art. 31 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo l'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, tramite PEC o raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune o anche a mezzo notifica del messo comunale, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, a pena di decadenza.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

 
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Art. 32 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% del tributo non versato o versato in ritardo, previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. La mancata o infedele indicazione del numero di occupanti effettivi e dei relativi dati per le utenze domestiche e la mancata o infedele indicazione della destinazione d'uso dell'unità immobiliare per le utenze non domestiche costituisce infedele dichiarazione.
4. All'omessa indicazione nella dichiarazione dei dati catastali dell'unità immobiliare occupata è applicata la sanzione amministrativa di € 100,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 100. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per la violazione di norme tributarie si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473 nonché di quanto previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011.
8. La sanzione di cui al comma 1 del presente articolo è ridotta (Ravvedimento Operoso), sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 471/97.

 
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Art. 33 Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti, dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.
2. Per il 2013 l'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in 3 rate con facoltà di effettuare il pagamento delle prime due in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, nonché tramite modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bonifico bancario, POS e altre modalità che l'Ente riterrà opportuno mettere a disposizione del contribuente.
4. Le modifiche inerenti alla caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere oggetto di conguaglio o di compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo, fatta salva una diversa ed espressa indicazione del contribuente.
5. L'importo complessivo del tributo da versare, è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori a 0,49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art.1, comma 166 della Legge n.296/2006.
6. Al contribuente, che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto. L'avviso indica le somme da versare entro sessanta giorni dalla ricezione in unica rata, con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1 oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 31.

 
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Art. 34 Rateazioni

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di pagamento a qualunque titolo richieste, con le seguenti modalità:
  a) per importi fino a € 500,00 (€cinquecento), massimo dieci rate mensili, di importo minimo di € 50,00 (€cinquanta) per singola rata;
  b) per importi fino ad € 5.000,00 (€cinquemila), massimo ventiquattro rate mensili, di importo minimo di € 100,00 (€cento) per singola rata;
  c) per importi superiori ad € 5.000,00 (€cinquemila), massimo trentasei rate mensili, di importo minimo di € 500,00 (€cinquecento) per singola rata.
2. All'importo da rateizzare, saranno applicati gli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento della prima rata dell' avviso e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Il rilascio dell'autorizzazione è, comunque, subordinato al pagamento della prima rata dello stesso.
4. In caso di mancato pagamento di tre rata:
  a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  c) l'importo restante non può più essere rateizzato.

 
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Art. 35 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura prevista dalle norme vigenti ed in virtù di quanto disciplinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio annuale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

 
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Art. 36 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il credito spettante può essere compensato, ove esplicitamente richiesto dal contribuente, con il tributo dovuto per l'anno in corso e/o per gli anni successivi, salvo diversa indicazione del contribuente da esprimersi nella domanda di rimborso e avendo come obiettivo la semplificazione degli adempimenti, a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria.

 
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Art. 37 Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

 
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Art. 38 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni o Ingiunzioni Fiscali in esecuzione riscossione coattiva, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal precedente art.35 del presente Regolamento.

 
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 39 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Sono altresì non più applicabili, le riduzioni, le esenzioni e le agevolazioni precedentemente considerate da leggi e/o regolamenti comunali.

 
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Art. 40 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

 
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Art. 41 Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

 

Art. 42 Disposizioni per l'anno 2013

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a) e b), le rate del tributo erano stabilite, con la deliberazione di C.C. n. 31 del 04.06.2013, alle seguenti scadenze: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
2. Per l'anno 2013, il termine per il pagamento della III rata a conguaglio e la maggiorazione è fissato al 16 dicembre, rettificando quanto già stabilito dalla deliberazione di cui al comma precedente.
3. Per l'anno 2013, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è
versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale, applicando, comunque, nella stessa riduzioni, agevolazioni e/o esenzioni all'interno di questo Regolamento previsti.

 
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ALLEGATO A

Al presente Regolamento è allegato e ne forma parte integrante e sostanziale, quello relativo alla assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi, approvato dall'ARO BA/6 con propria delibera n.5 del 13/09/2013, in ossequio al disposto delle Leggi della Regione Puglia nn. 24 e 42 del 2012, e della quale il Consiglio Comunale ha preso atto nella seduta del 08/10/2013 con la deliberazione n. 46.

 
Regolamento assimilazione rifiuti speciali agli urbani

Articolo 1 - Campo di applicazione
1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, nel seguito denominato Codice dell'Ambiente, della L.R. 24/2012 e s.m.i., nonché di altre disposizioni previste dalla vigente normativa, per quanto applicabile.
Articolo 2 - Definizioni
1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del Codice dell'Ambiente, che si intendono qui integralmente riportate, ai fini del presente regolamento sono assunte le seguenti ulteriori definizioni:

  ·Centro comunale di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  ·Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci(dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
  ·Imballaggio primario o imballaggio per la vendita: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,....);
  ·Imballaggio secondario o imballaggio multiplo: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte,ecc.);
  ·Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci,ecc.), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
  ·Utenza del servizio: sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e Utenze Non Domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali e industriali, professionali, associazioni, banche negozi particolari, ecc.);
  ·Utenza domestica: immobile aventi come destinazione d'uso prevista dalla Tabella delle Categorie Catastali predisposta dell'Agenzia del territorio una di quelle previste nel gruppo A ad esclusione della categoria A/9 ed A/10. Rientrano in questa categoria anche i garage, depositi ed altri locali ricavati all'interno di strutture edilizie di qualsiasi tipologia aperti o chiusi lateralmente nella disponibilità esclusiva di una famiglia. A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria le utenze di cui all'Art.5 del D.P.R. 27.04.1999, n.158;
  ·Utenza non domestica: immobile avente come destinazione d'uso una diversa da quella domestica. A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria le utenze di cui all'Art.6 del D.P.R. 27.04.1999, n.158;
Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti

  1. La classificazione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi è definita dall'art. 184 del Codice dell'Ambiente, che si intende qui integralmente riportata.
  2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie, come da elenco riportato nell'Allegato 1, al presente Regolamento.
  3. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui al DPR 15 luglio 2003, n. 254, all'interno di: uffici; magazzini, locali ad uso di deposito, cucine e locali di ristorazione; sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; abitazioni; vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione in quanto potenzialmente infettivi secondo le disposizioni del Direttore Sanitario della struttura.
  4. I rifiuti individuati nell'Allegato 1 sono sempre assimilati ai rifiuti urbani, per quantità, qualora l'utenza presenti una produzione giornaliera inferiore al limite di soglia così calcolato:
Limite Soglia Assimilazione = [(Kd massimo di categoria *2)*superficie assoggettata]/365
Dove:

  ·la superficie assoggettata è quella dichiarata o accertata per l'applicazione del corrispettivo/tributo comunque richiedibile, rispettivamente, al Gestore o al Comune;
  ·il Kd massimo è quello di cui alla tabella 4a, all. 1, D.P.R. 158/1999 (vedi Allegato 2).
Nei casi in cui l'utenza superi o ritenga di superare il limite di soglia previsto dovrà essere inoltrata specifica comunicazione al Comune, e per conoscenza al Gestore, entro e non oltre il 31 ottobre, di ogni anno, a valere per l'anno successivo, precisando il quantitativo totale e le tipologie, di rifiuti che si prevede di produrre, il quantitativo giornaliero desunto ed il calcolo, completo, del parametro di confronto del Limite Soglia  Assimilazione. Il Comune, sentito il Gestore, ha trenta giorni di tempo per effettuare le verifiche necessarie, nonché per formulare la soluzione di servizio e le misure organizzative applicabili alla specifica situazione. Qualora il Comune manifesti la propria impossibilità a gestire i quantitativi di rifiuti di cui alla specifica richiesta gli stessi saranno considerati rifiuti speciali non pericolosi e non assimilati agli urbani.
Articolo 4 - Rifiuti speciali non assimilati e sostanze escluse

  1. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:
  ·i rifiuti provenienti dall'attività agricola o dall'allevamento di bestiame o ad altre attività similari da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività agricola;
  ·i rifiuti speciali, diversi da quelli di cui all'Allegato 1 del presente regolamento, e i rifiuti pericolosi.
  2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le sostanze individuate all'Art. 185 commi 1 e 2 del Codice dell'Ambiente.
  3. I produttori di tali rifiuti o sostanze sono tenuti a distinguere i flussi dei rifiuti speciali da quelli dei rifiuti assimilati agli urbani al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

 
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Allegato 1 - Rifiuti assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani su tutto il territorio comunale
Frazione secca residua essenzialmente composta da frazioni secche non riciclabili come: stoviglie in plastica usate (piatti, bicchieri, forchette, etc.), imballaggi per alimenti sporchi (carta oleata per salumi, formaggi, etc.), stracci, materiale di consumo (prodotti per l'igiene come rasoi o bastoncini o spazzolini), pannolini ed assorbenti, oggettistica, vasellame e altro materiale risultante dalle operazioni di pulizia degli ambienti
imballaggi di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
rifiuti di carta, cartone e similari
materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili)
feltri e tessuti non tessuti
ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
imballaggi primari
accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.), compresa la manutenzione del verde ornamentale
imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili) non contenenti residui di sostanze pericolose classificate simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi"
sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets.
 
 

Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla DPR 15 luglio 2003, n. 254, all'interno di: uffici; magazzini, locali ad uso di deposito, cucine e locali di ristorazione; sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; abitazioni; vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla Tariffa.
"Le sostanze individuate nella tabella sono assimilate ai rifiuti urbani con i limiti quantitativi previsti nel regolamento. Inoltre il servizio deve essere svolto massimizzando la differenziazione del rifiuto all'origine al fine di effettuarne il più alto recupero di materia".

 
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Allegato 2 - Intervalli di produzione kg/m2 per anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

N.
Descrizione attività
SUD: Minimo
SUD: Massimo
01
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
4,00
5,50
02
Cinematografi e teatri
2,90
4,12
03
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3,20
3,90
04
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5,53
6,55
05
Stabilimenti balneari
3,10
5,20
06
Esposizioni, autosaloni
3,03
5,04
07
Alberghi con ristorante
8,92
12,45
08
Alberghi senza ristorante
7,50
9,50
09
Case di cura e riposo
7,90
9,62
10
Ospedale
7,55
12,60
11
Uffici, agenzie, studi professionali
7,90
10,30
12
Banche ed istituti di credito
4,20
6,93
13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
7,50
9,90
14
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
8,88
13,22
15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
4,90
8,00
16
Banchi di mercato beni durevoli
10,45
14,69
17
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
10,45
13,21
18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
6,80
9,11
19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
8,02
12,10
20
Attività industriali con capannoni di produzione
2,90
8,25
21
Attività artigianali di produzione beni specifici
4,00
8,11
22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
29,93
90,50
23
Mense, birrerie, amburgherie
22,40
55,70
24
Bar, caffè, pasticceria
22,50
64,76
25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
13,70
21,50
26
Plurilicenze alimentari e/o miste
13,77
21,55
27
Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio
38,93
98,90
28
Ipermercati di generi misti - 14,53/23,98
14,53
23,98
29
Banchi di mercato genere alimentari
29,50
72,55
30
Discoteche, night club
6,80
16,80
 
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ALLEGATO B

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi
meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del
verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

 
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ALLEGATO C

Categorie di utenze domestiche e non domestiche

Le utenze domestiche e non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

 
N.
Descrizione attività
Tariffa 2013
01
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
3,17
02
Cinematografi e teatri
4,08
03
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3,17
04
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
9,09
05
Stabilimenti balneari
3,17
06
Esposizioni, autosaloni
4,08
07
Alberghi con ristorante
3,17
08
Alberghi senza ristorante
3,17
09
Case di cura e riposo
1,48
10
Ospedale
1,48
11
Uffici, agenzie, studi professionali
8,23
12
Banche ed istituti di credito
27,71
13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
durevoli
8,75
14
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
9,60
15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato
8,75
16
Banchi di mercato beni durevoli
0,37
17
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
8,23
18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
7,54
19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
7,54
20
Attività industriali con capannoni di produzione
8,23
21
Attività artigianali di produzione beni specifici
7,54
22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
16,64
23
Mense, birrerie, amburgherie
16,64
24
Bar, caffè, pasticceria
16,64
25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
13,72
26
Plurilicenze alimentari e/o miste
13,72
27
Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio
9,60
28
Ipermercati di generi misti
13,72
29
Banchi di mercato coperto genere alimentari
9,60
30
Discoteche, night club
8,75
31
Utenze domestiche e relative pertinenze
1,72
 
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