Comune di Locorotondo - I Borghi più belli d'Italia, Club di Prodotto articolo 23 Statuto ANCI

Regolamento Edilizio - Parte Seconda: Qualità dell'edilizia e dell'architettura


Indice Parte Seconda

  1. QUALITA', ECOSOSTENIBILITA', ECOCOMPATIBILITA'
  2. Art. 36 Qualità edilizia ed architettonica
  3. Art. 37 - Eliminazione delle barriere architettoniche
  4. Art. 38 - Eco-sostenibilità ed eco-compatibilità
  5. Art. 38 bis - Parcheggi per le biciclette
  6. QUALITA' COSTRUTTIVA E SICUREZZA
  7. Art. 39 - Qualità costruttiva e sicurezza nelle nuove costruzioni
  8. Art. 40 - Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti
  9. Art. 41 - Verifiche di sicurezza
  10. Art. 42 - Fascicolo del fabbricato

 
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QUALITA', ECOSOSTENIBILITA', ECOCOMPATIBILITA'

Art. 36 Qualità edilizia ed architettonica

Le attività edilizie disciplinate dal presente regolamento si concretano, nell'ambito della strumentazione urbanistica e ambientale, al fine di conseguire obiettivi di riqualificazione dell'ambiente urbano costruito e di quello di nuova edificazione nella salvaguardia del contesto, attraverso coerenti azioni di tutela dei valori storico-artistici dell'edificato consolidato, di ricerca della qualità architettonica dell'edilizia, della salvaguardia delle risorse ambientali, del perseguimento di modelli di sviluppo compatibili con le componenti dell'ecosistema.
Per l'edilizia di nuova costruzione, benché dal punto di vista tipologico e compositivo sia di libera progettazione, devono essere salvaguardate le regole della buona architettura e il sapiente inserimento planovolumetrico nell'ambiente urbano costruito o da costruire, sia per edifici isolati che per complessi edilizi, per i quali va assicurata, altresì, un'organizzazione spaziale con caratteri di organicità e di integrazione plurifunzionale.
Ai fini della qualità edilizia degli interventi, la composizione dei volumi, degli spazi, delle superfici e degli impianti costituenti l'opera deve essere improntata ai concetti di razionalità e funzionalità, che garantisca il pieno soddisfacimento delle esigenze materiali ed immateriali dell'uomo e che consenta l'uso e lo svolgimento ottimale di tutte le attività cui l'opera è destinata, in condizioni di sicurezza, di igiene e di comfort, con ogni possibile minimizzazione dei consumi di energia e dei reflui inquinanti.
Ai fini della qualità architettonica degli interventi, la progettazione spaziale e distributiva dei volumi edilizi e la configurazione degli stessi in relazione alle aree sistemate o destinate a urbanizzazioni pubbliche o di uso pubblico, deve essere ispirata:
- all'equilibrato rapporto tra volumi edificati e spazi liberi, con particolare cura della sistemazione superficiale delle aree di distacco dei manufatti dalle sedi stradali e dagli spazi pubblici, destinabili a parcheggio, a verde o a spazi pedonali, in rapporto alle esigenze funzionali e alle qualità formali del contesto urbano;
- alla razionalità degli accessi rispetto al ruolo delle strade e degli spazi pubblici prospicienti, senza compromettere il sistema di viabilità veicolare e pedonale;
- al raggiungimento di un corretto livello di integrazione tra residenze, attrezzature e servizi;
- alla coordinata articolazione tra spazi pieni e vuoti della volumetria;
- al felice inserimento degli effetti prospettici e cromatici delle previsioni edilizie rispetto le costruzioni preesistenti e gli spazi pubblici;
- alla cura degli aspetti formali e delle modalità costruttive delle opere di recinzione, delle facciate, degli spazi esterni, delle coperture e degli elementi di finitura;
- all'organizzazione degli spazi di uso collettivo e di relazione sociale, funzionalmente attrezzate anche per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali.
Per gli interventi di riqualificazione e di ristrutturazione di edilizia esistente, la qualità architettonica consiste nel recupero formale, strutturale, costruttivo e distributivo delle caratteristiche originarie dei manufatti che, ancorché rifunzionalizzati, devono conservare, al meglio, i caratteri e l'impianto edilizio tipici dell'epoca di costruzione, mentre per gli interventi su beni sottoposti a vincolo di tutela, la loro qualità è intrinseca e si garantisce con l'utilizzo delle più idonee tecniche di recupero e/o restauro.

 
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Art. 37 - Eliminazione delle barriere architettoniche

Il perseguimento dell'obiettivo di una qualità diffusa dell'architettura non può prescindere da un'edilizia "evoluta", cioè pensata, progettata e realizzata senza barriere architettoniche. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che risultano fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono, a chiunque, la comoda e sicura utilizzazione degli spazi, attrezzature e componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo, per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Tutti gli edifici, pubblici e privati, con qualsiasi destinazione d'uso, in cui ci sia frequenza o permanenza di persone, devono essere costruiti, modificati o adeguati in modo da assicurarne la fruizione anche da parte di  persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, anziani. Tale criterio deve applicarsi anche agli spazi di pertinenza degli edifici stessi e ai relativi accessi.
A tale scopo, la progettazione deve conformarsi, già nella fase embrionale dell'idea tecnica, nell'ottica del superamento della distinzione tra servizi offerti alle persone normodotate e ai servizi specifici per persone disabili e, quindi, della relazione tra barriera e disabilità.
L'eliminazione delle barriere architettoniche trova integrale applicazione in ogni intervento di nuova costruzione e, nei casi di edifici esistenti, quando si autorizzino interventi più ampi di ristrutturazione edilizia o quando l'intervento è specificatamente indirizzato all'abbattimento delle stesse.
Gli edifici esistenti, pubblici e privati aperti al pubblico, compreso i relativi spazi esterni e pertinenziali, devono essere indifferentemente adeguati alla normativa vigente del settore, prima possibile.

 
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Art. 38 - Eco-sostenibilità ed eco-compatibilità

Il Comune di Locorotondo, con l'entrata in vigore del presente regolamento, indirizza e promuove le opere di trasformazione territoriali ed urbane che perseguono criteri di sostenibilità e l'utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, a basso consumo energetico e di limitato impatto ambientale nell'intero ciclo di vita.
A livello progettuale, tali obiettivi si intendono perseguiti quando:
-  gli spazi abitativi, integrati negli aspetti strutturali, tecnologici ed impiantistici, sono organizzati mediante un ottimale controllo del soleggiamento, dell'illuminazione e della ventilazione naturale;
-   il rapporto tra l'isolamento termico e l'inerzia termica del manufatto è correttamente bilanciato, in riferimento all'esposizione degli involucri e all'uso di materiali e di applicazioni tecnologiche salubri e a basso impatto ambientale per tutto il loro ciclo di vita;
- l'orientamento dell'asse longitudinale principale degli edifici è rivolto in direzione est-ovest, con un'oscillazione di +/- 30°;
- i criteri progettuali favoriscono la captazione dell'energia solare nella stagione fredda e l'ombreggiamento nella stagione calda (ad esempio, la previsione di logge, porticati, frangisole);
- la disposizione plano-altimetrica dell'edificio, che tenga conto dei fabbricati vicini esistenti o di quelli appartenenti ad unico piano attuativo, garantisce, nel giorno di minore soleggiamento, il minor ombreggiamento reciproco sulle facciate;
- la dotazione impiantistica è composta da impianti termici e solari "attivi" e strutturata a ridurre il consumo di energia; 
- la disposizione plano-altimetrica dell'edificio non impedisce il funzionamento ottimale degli impianti di captazione solare anche degli edifici limitrofi;
- la costruzione è strutturata a ridurre la formazione e la trasmissione di rumori;
- la maggior parte della superficie degli spazi privati, anche se aperti al pubblico, risulta permeabile all'acqua o, in alternativa, quando le acque meteoriche vengono incanalate, depurate e raccolte in apposite vasche per il successivo uso sanitario o irriguo.
Il raggiungimento di tali obiettivi non prescinde tuttavia da una progettazione organica, integrale ed eco-compatibile, che comprenda gli spazi esterni, il verde e le componenti sensoriali dell'uomo. Tale integrazione viene pienamente perseguita quando il sopra esplicitato aspetto bioclimatico (uso razionale
delle  risorse  climatiche  ed  energetiche,  criteri  di  ombreggiamento,  traspirazione,  riduzione  della  velocità  del  vento, abbattimento dei rumori) raggiunge la sua definizione incidendo sui seguenti ulteriori aspetti dell'ambiente urbano:
- sull'aspetto ambientale, quindi sui criteri di riduzione delle corrività dell'acqua piovana, del livello di
inquinamento dell'aria (ottimizzazione delle risorse climatiche);
- sull'aspetto funzionale, con la dotazione di spazi pertinenziali opportunamente attrezzati e completamente accessibili (senza barriere architettoniche);
- sull'aspetto estetico, quindi sui criteri di influenza emozionale delle persone (benessere visivo, acustico, olfattivo,  tattile)  mediante la  complementarietà fra  architettura e  spazi verdi, il  potenziamento della biodiversità sia vegetale che animale, l'applicazione delle tradizioni costruttive.

 
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Art. 38 bis - Parcheggi per le biciclette

 Il Comune di Locorotondo, nell'ambito dei più ampi programmi volti a ridurre l'inquinamento urbano dovuto al traffico veicolare (con le conseguenti emissioni di CO2) e tendenti a valorizzare il territorio e le economie locali anche dal punto di vista turistico, promuove la diffusione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante, agevolando gli spostamenti in bicicletta, in alternativa all'automobile, per la mobilità nel tempo libero e per i tragitti casa - luoghi di studio, di lavoro e di servizio.
Fermo restando l'elaborazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica e dei piani provinciali e comunali per la mobilità ciclistica e ciclopedonale, all'interno dei generali strumenti di pianificazione urbanistico-territoriali, con le norme di seguito descritte si recepiscono le prescrizioni della Legge Regionale 23 gennaio 2013, n. 1 - "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica" -.
In ottemperanza all'art. 13, commi 4 e 5, della citata Legge Regionale, negli edifici di nuova costruzione o in quelli oggetto di ristrutturazione radicale, da adibire o adibiti a residenza, a servizi o ad attività produttiva, sia privata che pubblica, devono essere ricavati, nei cortili o in altre parti di uso comune dell'edificio, appositi spazi destinati al deposito delle biciclette, in misura non inferiore al 10% della superficie dei parcheggi obbligatori (ad uso privato o ad uso pubblico) per autovetture.
Pertanto, per precise ragioni di interesse pubblico, le norme eventualmente contenute nei regolamenti condominiali che impediscano il ricovero delle biciclette nei cortili o negli spazi comuni, non trovano più applicazione.
Gli spazi di parcheggio delle biciclette devono essere adeguatamente progettati nel rispetto delle generali normative di sicurezza, garantendo gli spazi di percorso occorrenti ai condomini / utenti, ma anche necessari agli interventi di emergenza (Vigili del Fuoco, ambulanze, ecc.). Più in particolare, la progettazione deve garantire ed assicurare i seguenti ed ulteriori requisiti essenziali:
a) Ubicazione. Il posteggio deve essere previsto in prossimità della destinazione (ad esempio gli accessi, gli ingressi, i luoghi di incontro, ecc.) e, possibilmente, sul percorso per arrivare ad essa. Se il parcheggio dei cicli è previsto in corrispondenza degli accessi deve mantenersi un franco sufficiente per il passaggio e per le operazioni di carico/scarico merci. Le aree di posteggio devono essere adeguatamente segnalate e demarcate.
b) Accesso / Uscita dalla rete stradale. L'accesso e l'uscita dalla rete stradale devono avvenire senza intralci agli altri utenti della strada, adottando le misure necessarie a garantire la sicurezza. I posti di parcheggio per le biciclette devono essere raggiungibili senza dover scendere dal ciclo, escludendo la presenza di ostacoli quali, ad esempio, bordi di marciapiede o gradini.
c) Rampe. I posti di parcheggio per le biciclette devono essere collocati a raso o in lieve pendenza.
d) Tipi di impianto. I posteggi per cicli possono essere all'aperto o al chiuso. Nel caso di complessi residenziali è auspicabile combinare i due sistemi, soddisfando le esigenze dei residenti (soste lunghe) e quelle degli eventuali visitatori (soste brevi).
e) Dimensioni. Gli stalli di parcheggio dei cicli devono avere una profondità di 2,00 metri, con un minimo di 1,80 metri nei casi di comprovata impossibilità (la lunghezza standard delle biciclette è compresa tra 1,80 e 2,00 metri) e una larghezza di 0,65 metri, non modificabile, necessaria per poter inserire il manubrio in condizioni di sicurezza (in caso di larghezza inferiore è probabile il pericolo di impigliare i manubri delle biciclette vicine e in caso di larghezza superiore è probabile l'inserimento di un'altra bicicletta). Al fine di agevolare le manovre, è auspicabile prevedere un laterale percorso di accesso libero di larghezza compresa fra 1,70 - 1,80 metri.
Una valida alternativa, nel caso di spazi ridotti, è quella di costituire un parcheggio "compatto" a spina di pesce, con un angolo a 45°, ove la distanza tra una bicicletta e l'altra può essere diminuita fino a 0,50 metri e la profondità dello stallo fino a 1,40 metri.
f) Sistemi di posteggio. Le soluzioni per sostenere e ancorare le biciclette possono essere individuate in base alle situazioni specifiche e alle caratteristiche al contorno, adottando strutture o supporti individuali (archetti ad U, paletti, ecc.) o rastrelliere che consentono di inserire diverse biciclette in allineamento, lasciando al progettista ampio margine in termini di innovazione e di design.
g) Manutenzione. Gli impianti di posteggio per cicli devono essere tenuti in condizioni di normale efficienza e di decoro, prevedendo opportune e cadenzate operazioni di pulizia e manutenzione.
h) Opzioni. Alla corretta progettazione viene affidata, inoltre, la possibilità di prevedere servizi opzionali per i parcheggi dei cicli, come le coperture e l'illuminazione, nell'ambito della funzionalità del posteggio e della sobrietà dell'intervento.
Nei posteggi riservati alle biciclette è vietato il parcheggio dei motocicli. Ove siano previsti posteggi separati, comunque contrassegnati, le aree per le biciclette devono essere più vicine alla destinazione rispetto a quelle dei motocicli.

 
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QUALITA' COSTRUTTIVA E SICUREZZA

Art. 39 - Qualità costruttiva e sicurezza nelle nuove costruzioni

La qualità costruttiva delle opere edilizie è connessa con le caratteristiche tecnico-prestazionali dei sistemi costruttivi, strutturali, murari, delle finiture e degli impianti, in relazione ai materiali impiegati e alle lavorazioni di cantiere.
I sistemi costruttivi, da individuarsi tra quelli più congrui rispetto allo stato dei luoghi e alle destinazioni d'uso delle opere, devono essere conformi alle norme tecniche prescritte in rapporto alla tipologia dell'opera stessa.
La scelta progettuale del sistema costruttivo e delle relative caratteristiche tecnico-prestazionali deve essere adeguatamente motivata ed esplicata, in modo esauriente, negli atti tecnici allegati alle istanze di costruzione.
Il progetto strutturale deve essere elaborato secondo i principi della scienza e della tecnica delle costruzioni, conformemente alle prescrizioni fissate dalla specifica normativa tecnica di settore. L'esecuzione delle opere deve avvenire secondo i dettami tecnici imposti dalle normative e le migliori regole dell'arte costruttiva, con l'uso accorto delle tecniche più avanzate disponibili nel settore edilizio, operando tutti i controlli di accettazione dei materiali e dei componenti edilizi, espletando tutte le verifiche, su parti e sull'insieme dei manufatti, preordinate alla definitiva collaudazione.
Ai fini della sicurezza, oltre a quanto in generale stabilito dalle normative di settore, devono essere garantiti i seguenti requisiti in ordine alla protezione della normale utenza:
- le finestre con parapetto pieno devono presentare il davanzale ad un'altezza non inferiore a 0,90 metri dalla quota del pavimento interno (la somma tra l'altezza e lo spessore del davanzale deve essere almeno 1,10 metri);
- le finestre a tutt'altezza e quelle con parapetto di altezza inferiore a 0,90 metri devono essere dotate di ringhiera fino all'altezza di 1,05 metri;
- le finestre devono essere facilmente lavabili dall'interno;
- i balconi devono presentare parapetti pieni o ringhiere di altezza non inferiore a 1,05 metri;
- le parti che delimitano spazi destinati alla permanenza o al transito delle persone non devono presentare sporgenze pericolose;
- gli spazi privati di uso comune, in condizioni meteorologiche normali, non devono presentare pavimenti sdrucciolevoli;
- gli spazi di collegamento destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono essere dotati di opportuna segnaletica;
- ogni edificio deve essere munito di un agevole e sicuro accesso alla copertura;
- la manutenzione dei vari elementi costitutivi dell'edificio, compreso le coperture, deve poter essere eseguita agevolmente ed in condizioni di sicurezza;
- gli impianti e le apparecchiature permanenti, in condizioni di normale funzionamento, non devono immettere negli edifici serviti esalazioni, fumi o vibrazioni.

 
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Art. 40 - Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti

I proprietari degli edifici esistenti hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che tutte le parti costituenti l'edificio mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.
In tali casi, la qualità costruttiva delle opere di recupero e degli interventi manutentivi sull'edilizia esistente è perseguita con l'uso delle più appropriate tecniche costruttive e l'impiego dei materiali più idonei in relazione alla natura delle opere da riattare, oltre che con l'uso di materiali di certificata qualità e di particolare perizia nell'esecuzione.
Qualora un edificio o una parte di esso presenti evidenti segnali di pericolo e di rovina, pregiudizievoli per la pubblica e privata incolumità, il proprietario, i conduttori o gli inquilini hanno l'obbligo di comunicare il pericolo agli uffici comunali competenti e al più vicino comando dei VV.FF. e, nei casi di manifesta gravità, di evacuare i luoghi pericolanti. Il Comune, attraverso il proprio personale tecnico, provvede, con la necessaria urgenza, alla verifica dello stato dei luoghi e, se del caso, a diffidare il proprietario all'immediata esecuzione dei lavori di riparazione o di demolizione, fissandone eventualmente le modalità operative e un termine perentorio, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio, a spese del proprietario, in caso di inadempienza.

 
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Art. 41 - Verifiche di sicurezza

L'attenzione al tema della sicurezza delle costruzioni, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, rappresenta per il Comune di Locorotondo una linea di indirizzo.
Nella considerazione obiettiva che qualsiasi opera costruita dall'uomo debba ritenersi una fonte di pericolo, specie in dipendenza della vetustà e dell'esposizione agli agenti esterni e/o atmosferici, il Comune di Locorotondo, con attuazione graduale nel tempo, dispone che tutti i manufatti edilizi plurifamiliari o condominiali ed unifamiliari a schiera o variamente aggregati e/o accorpati ad altri, con epoca di costruzione superiore a 30 anni, vengano sottoposti a verifica di sicurezza.
Tale verifica, a carico del proprietario dell'immobile, deve essere condotta da un tecnico abilitato e qualificato con criteri tecnico-scientifici, per mezzo di analisi a vista, con utilizzo di mezzi strumentali, esecuzione di saggi, prove di carico e/o analisi di laboratorio su campioni di manufatti, da operarsi in modo sistematico e mirato sull'intero organismo edilizio, in modo da relazionare inequivocabilmente:
- la stabilità e la consistenza dei terreni e delle rocce di sottofondazione, con riferimento alle caratteristiche geologiche, all'eventuale presenza di cavità e di fattori di crisi delle masse terrose o rocciose, in relazione ai carichi sovrastanti;
- l'integrità costruttiva delle opere di fondazione, delle strutture verticali ed orizzontali, dei manufatti in muratura, interni ed esterni, e la capacità di resistenza delle sezioni reagenti alle sollecitazioni indotte dai carichi fissi, mobili, accidentali e di natura sismica, nel rispetto dei coefficienti di sicurezza prescritti;
- la funzionalità degli impianti in dotazione degli immobili;
- la presenza di elementi e di situazioni di degrado che compromettono le condizioni di sicurezza generale.
La verifica deve quindi attestare esplicitamente la rispondenza della costruzione ai requisiti di sicurezza o, nel caso contrario, l'inidoneità statica e le fonti di pericolo riscontrate, specificando l'indicazione degli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Fermo restando il carattere transitorio e la graduale attuazione della presente disposizione, le verifiche di sicurezza della costruzione si intendono comunque prescritte nel momento della presentazione della prima ed utile pratica edilizia, riguardante l'esecuzione di interventi ristrutturativi anche su una parte della costruzione.

 
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Art. 42 - Fascicolo del fabbricato

Nella stessa ottica di sicurezza, ma con un effetto immediato, è prescritto che ad ogni costruzione edilizia, tanto esistente che di nuova edificazione, ricadente nel territorio comunale, corrisponda il "Fascicolo del Fabbricato" dal quale risulti la relativa storia tecnico-costruttiva e amministrativa, al fine della corretta gestione e della programmazione delle manutenzioni. In particolare, il fascicolo deve contenere:
- l'epoca di costruzione dell'opera, ove risultino indisponibili atti formali autorizzativi;
- le caratteristiche tecnico-costruttive originarie dell'opera, dedotte da documentazione in possesso del Comune e dei proprietari;
- i dati planovolumetrici dei manufatti;
- i valori caratteristici di resistenza dei materiali e le tipologie strutturali e costruttive dell'opera;
- gli elaborati tecnici, le schede dei prodotti, gli eventuali progetti e le attestazioni di conformità della dotazione impiantistica;
- gli esiti di verifiche, di analisi sui materiali, di prove di carico, di saggi, di collaudi parziali e finali, operati sulle opere murarie e sugli impianti;
- le variazioni planovolumetriche, strutturali e costruttive, funzionali, tipologiche, impiantistiche, nonché le mutazioni delle destinazioni d'uso dell'opera e delle condizioni delle sistemazioni al contorno, intervenute dal momento dell'ultimazione dei lavori;
- gli eventi destabilizzanti eccezionali, intervenuti nel corso dell'esistenza dell'opera;
- i dati di natura amministrativa, quali: titoli abilitativi, eventuali varianti o sanatorie, progetti architettonici ed esecutivi, inizio e compimento dei lavori, nulla osta e certificazioni di deposito di progetti strutturali, verbali e attestati di conformità, certificazione di idoneità all'uso dell'opera, estremi dei soggetti intervenuti nell'esecuzione dell'opera e responsabilità (committente, progettista architettonico,
progettista strutturale, progettista impianti, direttore dei lavori, coordinatore sicurezza, collaudatore statico, collaudatore impianti, imprese esecutrici dell'opera, ecc.);
- le verifiche di sicurezza di cui all'articolo precedente.

 
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