Comune di Locorotondo - I Borghi più belli d'Italia, Club di Prodotto articolo 23 Statuto ANCI

Regolamento Servizio Trasporto Scolastico


Note: Versione aggiornata alla delibera consiliare n. 40 del 1° ottobre 2012.


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Indice

  1. Art. 1 - Oggetto
  2. Art. 2 - Soggetti aventi diritto
  3. Art. 3 - Percorsi e fermate
  4. Art. 4 - Dovere di vigilanza
  5. Art. 5 - Iscrizioni
  6. Art. 6 - Trasporto di alunni non residenti
  7. Art. 7 - Contribuzione
  8. Art. 8 - Agevolazioni
  9. Art. 9 - Trasporto per attività didattiche
  10. Art. 10 - Norma finale
  11. Art. 11 - Pubblicità

Art. 1 - Oggetto

1 - Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico, istituito e gestito dal Comune di Locorotondo, ai sensi delle leggi dello Stato e della Regione Puglia, in favore degli alunni residenti nel territorio comunale, per consentire il loro agevole raggiungimento del plesso scolastico più vicino e, comunque, distante più di Km.1,000 dalla casa di abitazione.

 
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Art. 2 - Soggetti aventi diritto

1 - Hanno diritto al servizio di trasporto gli alunni iscritti alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Possono usufruirne anche i bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia.

2 - Il trasporto dell'alunno è garantito esclusivamente presso il plesso scolastico più vicino alla casa di abitazione, salvo dover far fronte a comprovate situazioni di necessità e previo accordo tra famiglia, Comune ed Istituzione scolastica.

 
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Art. 3 - Percorsi e fermate

1 - Il servizio di trasporto scolastico si svolge lungo i percorsi, espressamente individuati nell'allegata planimetria del territorio comunale di Locorotondo, e alle fermate, indicate nella stessa, per il prelievo degli alunni, sempre nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza e di percorribilità delle strade.

2 - Le fermate sono stabilite, a distanze tra loro non inferiori a m.500, in base a criteri oggettivi di perequazione, e precisamente:
   a) lungo le strade direttrici principali, che dal centro abitato si irradiano in tutto il territorio comunale;
   b) nei tratti stradali (slarghi, rettilinei, zone popolose), che consentono lo svolgimento ottimale del servizio in funzione dell'utenza;
   c) nelle zone rurali all'imbocco dei tratturi interni di collegamento tra le citate strade direttrici;
   d) all'interno delle contrade più densamente popolate;
   e) lungo le strade statali e provinciali, per evidenti motivi di sicurezza, con prelievo degli alunni in prossimità delle abitazioni prospicienti sulle stesse o all'imbocco delle strade comunali esistenti.

3 - Con cadenza annuale e, comunque, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, i percorsi e le fermate, così stabiliti, saranno verificati dall'Ufficio Pubblica Istruzione in base alle iscrizioni pervenute da parte degli utenti del servizio e, saranno apportate le eventuali necessarie modifiche, sempre nel pieno rispetto dei criteri sopra enunciati e mediante l'aggiornamento della planimetria di cui al comma 1 del presente articolo.

 
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Art. 4 - Dovere di vigilanza

1 - Al Comune spetta, attraverso il personale addetto al servizio e con la diligenza richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico degli utenti, il dovere di vigilanza sui minori autotrasportati durante lo stretto periodo intercorrente nel loro affidamento tra la vigilanza della scuola e quella, effettiva o potenziale, dei genitori, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e di pregiudizio per l'incolumità personale.

2 - Il dovere di vigilanza per il Comune sussiste dal momento del prelievo dell'alunno dalla fermata, come sopra stabilita, al momento del suo affidamento alla Scuola nei pressi dell'edificio scolastico e viceversa per il ritorno, dopo l'espletamento delle attività didattiche.

3 - Il prelievo e il rilascio presso la fermata avverrano ad orari previamente stabiliti in base ai tempi di percorrenza e alla distanza dal plesso scolastico e, comunque, entro un'ora rispetto al periodo di svolgimento delle attività didattiche. Gli orari così stabiliti saranno comunicati a ciascun utente all'inizio del servizio nell'anno scolastico di competenza.

4 - Per evitare disagi agli utenti e per il soddisfacente svolgimento del servizio in oggetto, saranno concordati dall'Ufficio Comunale Pubblica Istruzione e sentita la Giunta Comunale con i Capi di Istituto, prima dell'avvio dell'anno scolastico, gli orari di inizio e di conclusione delle lezioni. Nel caso in cui, nell'esercizio della riconosciuta autonomia scolastica, vengano istituiti corsi con un particolare orario di lezioni, che coinvolgano un ridotto numero di utenti, si provvederà al loro trasporto solo compatibilmente con l'assetto organizzativo generale del servizio e con facoltà anche di escluderlo, se tale organizzazione dovesse essere per tale motivo sconvolta, con evidenti aggravi per la sicurezza e per la disponibilità di risorse economiche.

5 - Qualora il servizio di trasporto venga sospeso temporaneamente per motivi indipendenti dalla volontà del Comune, dovrà provvedere la famiglia ad accompagnare l'alunno a scuola e garantirne il ritorno a casa.

 
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Art. 5 - Iscrizioni

1 - Improrogabilmente entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere presentata presso l'Ufficio Comunale Pubblica Istruzione, l'apposita domanda di iscrizione, perchè gli alunni, aventi diritto in base al presente regolamento, possano usufrire del servizio di trasporto scolastico.

2 - All'atto dell'iscrizione le fermate, di cui al precedente art.3, saranno mostrate a ciascun istante nell'apposita planimetria, perchè si operi la relativa scelta in funzione del prelievo e del rilascio del singolo utente.

 
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Art. 6 - Trasporto di alunni non residenti

1 - Gli alunni non residenti in questo Comune ed iscritti alla frequenza degli Istituti di Locorotondo potranno usufruire del trasporto scolastico secondo le disposizioni del presente Regolamento e, comunque, dopo che siano state soddisfatte le richieste degli alunni residenti in Locorotondo.

 
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Art. 7 - Contribuzione

1 - L'Amministrazione Comunale, con atto consiliare, stabilisce annualmente la quota a carico delle famiglie, quale contribuzione alle spese sostenute per il trasporto scolastico, e le modalità di pagamento della stessa. Nel caso non venga disposta alcuna variazione, si applica la quota fissata per l'anno precedente.

2 - Il pagamento deve avvenire improrogabilmente entro l'anno scolastico di competenza, pena la sospensione del servizio nel successivo anno scolastico e il recupero, nelle forme di legge, di quanto dovuto.

 
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Art. 8 - Agevolazioni

1 - Possono godere di agevolazioni o esenzioni dal pagamento della predetta contribuzione i cittadini che versino in disagiate condizioni socio-economiche. A tal fine essi dovranno farne formale e motivata richiesta all'atto dell'iscrizione.

2 - Sulla base di necessarie e approfondite indagini condotte dai competenti Uffici del Comune preposti ai Servizi Sociali e alla Polizia Municipale, con apposito provvedimento gestionale sarà disposto in merito entro il 15 settembre di ciascun anno, salvo casi di provata emergenza ed insorti improvvisamente nel corso dell'anno scolastico.

3 - Sono tenuti, comunque, al pagamento della contribuzione il primo e il secondo figlio. Sono esonerati, invece, gli eventuali figli ulteriori e successivi al secondo, sempre che tutti contemporaneamente abbiano diritto e usufruiscano del servizio di trasporto scolastico.

4 - Sono tassativamente escluse altre possibili agevolazioni, in particolare nella fattispecie di cui all'art.4, comma 5, del presente Regolamento.

 
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Art. 9 - Trasporto per attività didattiche

1- Con i mezzi destinati all'espletamento del servizio possono essere effettuate visite didattiche alle seguenti condizioni:
   a) compatibilità con i tempi di svolgimento del servizio obbligatorio;
   b) comunicazione del Capo di Istituto, con indicazione nominativa e numerica degli alunni interessati e contestuale autorizzazione, da far pervenire all'Ufficio Comunale Pubblica Istruzione almeno gg.15 prima della data indicata, salvo urgenze giustificate;
   c) rispetto assoluto e scrupoloso delle disposizioni in materia di trasporto scolastico, in particolare riguardo al numero degli autotrasportati in età scolare e accompagnatori adulti.

 
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Art. 10 - Norma finale

1 - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative di carattere generale attualmente vigenti in materia.

 
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Art. 11 - Pubblicità

1 - Al presente regolamento, che entra in vigore nella data di esecutività della relativa delibera consiliare di approvazione, sarà data ampia pubblicità e conoscenza nei confronti delle famiglie e delle Scuole.

 
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