Il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 18, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1° gennaio 2013, impegna le Pubbliche Amministrazioni a pubblicare sul proprio sito istituzionale, tutte le informazioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati.
Per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del decreto legge, la pubblicazione, ai sensi del sopracitato articolo, costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante le concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.