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L'art. 6, comma 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede che l'Amministrazione, dopo aver approvato e dato pubblicità ai piani di pagamento dei debiti rientranti nell'ambito di operatività del decreto, comunichi entro il 30.06.2013 a ciascun creditore l'importo e la data entro la quale provvederà al pagamento.
Come previsto dallo stesso comma 9, si pubblica l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata la comunicazione.

 
 

Debiti certi, liquidi ed esigibili