Note: Approvato con delibera consiliare n. 99 del 16 dicembre 2005
Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Locorotondo è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi e per l'effetto degli artt. 3 e 36 del D.L.vo 507/93. Il Piano si articola nel presente Elaborato "Regolamento di attuazione", nell'Appendice relativa al Programma delle affissioni e contenente: le tabelle con l'elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, l'elenco degli impianti affissionistici per l'effettuazione delle Affissioni Dirette, le tavole riportanti le posizioni degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, le posizioni per le Affissioni Dirette, la documentazione fotografica relativa alle posizioni per i nuovi impianti pubblici previsti e delle Affissioni dirette, la rappresentazione grafica e fotografica delle tipologie consentite per l'installazione degli impianti affissionistici pubblici e per l'effettuazione delle affissioni dirette.
Il Piano si articola inoltre nell' Elaborato <B>: tavola planimetrica contenente il quadro d'unione delle tavole relative agli impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette, nell' Elaborato <C>: tavola planimetrica contenente la delimitazione degli ambiti di intervento, nell' Elaborato <D>: censimento degli impianti affissionistici in atto al 28/02/2004 contenente le indicazioni delle variazioni necessarie da apportare, nell' Elaborato <E>: relazione illustrativa.
Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Locorotondo. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti affissionistici in atto ed il programma dei nuovi impianti affissionistici.
La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati agli artt. 10 e 18 del presente Regolamento di attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.
Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
Il presente articolo si applica per gli impianti pubblicitari ex artt.10 e 18 del presente Regolamento.
Il titolo abilitativo per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strade statali, regionali o provinciali, è rilasciato dal Comune di Locorotondo previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.
Il titolo abilitativo per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, è rilasciato dal Comune di Locorotondo previa autorizzazione da parte dell'ente Ferrovia dello Stato e nulla osta dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune.
Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposito titolo abiblitativo al Comune di Locorotondo, ai sensi dell'art.10 lett. a) del D.P.R.380/01 e ss.mm.ii.
Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, l'autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato se si tratta di impianto su sede ferroviaria.
Relativamente al titolo abilitativo per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10, il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza al Comune di Locorotondo, unitamente alla domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale. L'istanza dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, il nominativo dell'impresa esecutrice, il nominativo del tecnico abilitato, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, la definizione del mezzo pubblicitario come specificato al successivo art.10 delle presenti norme, la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento TOSAP nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.
Alla domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10 dovranno essere allegati in duplice copia gli elaborati firmati da un tecnico abilitato dai quali risulti la posizione per la quale si chiede il titolo abilitativo per l'installazione, la definizione dell'opera che si vuole realizzare con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, del bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre, dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale. Gli elaborati dovranno dimostrare, anche con l'ausilio di fotografie, il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante; qualora l'impianto sia a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti. Alla domanda dovrà essere allegata, oltre alla polizza R.C. di cui all'art.4 ultimo comma del presente Regolamento una asseverazione a firma di un tecnico abilitato in cui si attesta che:
- il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- la conformità dell'opera alle N.T.A. vigenti ed adottate nonché al Regolamento edilizio, al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento TOSAP nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.
E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini.
Qualora le strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.
Per l'installazione contemporanea di più mezzi pubblicitari può essere presentata una sola domanda.
Contestualmente alla presentazione dell'istanza il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata; nel caso che l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, l'interessato dovrà richiedere contestualmente apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico che, in caso di rilascio dell'autorizzazione sarà assoggettato ad autonomo pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e agli eventuali canoni di concessione o locazione.
Il titolo abilitativo per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10 ha efficacia temporale secondo quanto indicato all'art. 15 dpunto 2 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.
L'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.10 e 18 dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.
Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.
Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in modo particolare il rosso, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.
In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.10 e 18 occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.
La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 è a totale carico del titolare dell'impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi.
I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 sono a totale carico del titolare dell'impianto.
Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 nel caso di decadenza o revoca del titolo abilitativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada.
Prima del rilascio del titolo abilitativo il titolare della stessa dovrà dimostrare di possedere apposita polizza per R.C. per danni a cose e persone, valida per tutto il periodo di validità dello stesso per un massimale di € 100.000 per ogni infortunio.
Fuori dai centri abitati è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli artt.10 e 18 nel rispetto di quanto prescritto per ciascuno di essi nei successivi articoli, e le cui caratteristiche siano conformi a quanto prescritto all'art.49 ed all'art. 50 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Dentro i centri abitati, fermo restando quanto previsto dall'art.49 del D.P.R.495/92, è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 le cui caratteristiche siano conformi a quanto stabilito in proposito dal presente Piano per ciascuno di essi.
Su ogni mezzo pubblicitario permanente di cui all'art.10 dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.
Fuori dai centri abitati la collocazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.10 e 18 sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.10, con l'eccezione per le insegne di esercizio che non siano collocate su palo, nel rispetto delle seguenti distanze:
- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione: m.8;
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione: m.25;
- dai segnali di indicazione e dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari: m.30.
E' comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nei seguenti punti:
- in corrispondenza delle intersezioni stradali, con l'eccezione per le insegne di esercizio che non siano collocate su palo;
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti ferroviari e non;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.
Il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 e 18 dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:
a) che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti, ove consentito;
c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento.
d) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica..
Ai sensi del 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
Ai fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'installazione degli impianti Pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria; di conseguenza non sarà possibile collocare mezzi pubblicitari in presenza di passaggi inferiori a mt1.
All'interno dei centri abitati, in assenza di marciapiede il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui al successivo art.10 è autorizzato nel rispetto della distanza di m.1 dalla carreggiata.
Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, è vietato installare impianti pubblicitari in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.
La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio, preinsegne, transenne parapedonali, pensiline e paline fermata bus. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità impressa direttamente sui muri. E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.
Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in quattro Ambiti come delimitati nella planimetria "Elaborato C" facente parte del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, e così definiti:
L'AMBITO N. 1 comprende le aree del centro storico di Locorotondo e degli altri centri abitati. In tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari. Pertanto le norme che seguono devono intendersi integrative di quelle attualmente vigenti.
L'AMBITO N. 2 comprende le aree poste all'interno dei centri abitati nel territorio comunale di Locorotondo a prevalente destinazione residenziale; anche in questo Ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.
L'AMBITO N. 3 comprende le restanti aree poste all'interno dei centri abitati nel territorio comunale di Locorotondo come delimitate ai sensi del Codice della strada; in tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.
L'AMBITO N. 4 comprende le aree poste al di fuori dei centri abitati nel territorio comunale di Locorotondo come delimitate ai sensi del Codice della strada; in tale Ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita nel rispetto del Codice della strada.
Nei casi in cui il limite dell'ambito sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati ad essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'Ambito contiguo soggetto a maggiore tutela.
Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici e utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.
Il bordo inferiore del cartello pubblicitario dovrà avere in ogni suo punto un'altezza maggiore o uguale a m.2,20 dal marciapiede se collocato su pali, e a m.2,00 se in aderenza ai fabbricati.
La localizzazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari dovranno essere conformi a quanto stabilito dal presente Regolamento in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
AMBITO N. 1 - Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.
AMBITO N. 2 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti artt.7, 8 e 9 lungo i marciapiedi aventi una larghezza minima di m. 2,00 misurata dal ciglio, purché la proiezione a terra del cartello sia arretrato di almeno 50 cm. dal ciglio del marciapiede. I cartelli potranno essere anche del tipo mono o bifacciale, della superficie massima di mq.2,00 per ciascuna faccia, di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi; potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta; è vietata in ogni caso la luce intermittente.
AMBITO N. 3 - E' consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari mono o bifacciali nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti artt.7, 8 e 9 del presente Regolamento lungo i marciapiedi aventi una larghezza minima di m. 1,50 misurata dal ciglio, purché la proiezione a terra del cartello sia arretrato di almeno 50 cm. dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti. Tali cartelli saranno della superficie massima di mq.3,00 per ciascuna faccia e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità; potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento. E' consentita l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti; è consentita inoltre la diffusione del messaggio pubblicitario per mezzo dei cartelli di cui sopra, recanti immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato, purché la durata di ciascun messaggio non sia inferiore a tre minuti. E' consentita l'installazione dei cartelli lungo i muri ciechi, anche in deroga ai distacchi di cui al precedente art.7, purché secondo un progetto autorizzato dall'ufficio competente per il rilascio, salvo il nulla osta dell'organo di tutela, e non in contrasto con la normativa vigente. Tali cartelli non potranno essere luminosi per luce propria; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile.
AMBITO N. 4 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto in materia dalle norme del Codice della strada; non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.
L'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. L'insegna di esercizio può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta.
Le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno.
Le insegne a parete sono ancorate alla facciata di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono e parallelamente ad essa.
Le insegne a giorno sono quelle non incluse nella definizione del comma precedente; esse sono installate nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture.
Le prescrizioni relative alle insegne sono definite in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante:
AMBITO N.1 - In tale Ambito sono consentite solo le insegne a parete come definite nel presente articolo. Esse potranno essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine ed avranno una lunghezza massima pari alla larghezza della vetrina stessa. L'insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile. Ed in via del tutto eccezionale, ed esclusivamente in questo ambito, si potrà installare insegna a muro in pietra e solo in prossimità dell'ingresso dell'attività di che trattasi.
AMBITO N.2 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete e a giorno. Per le insegne a parete e per gli edifici costruiti da oltre cinquant'anni, valgono le medesime disposizioni previste per l'Ambito n°1, oltre al fatto che le stesse potranno avere una lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività. Le insegne a giorno potranno essere unicamente su palo e collocate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7; saranno poste ad un'altezza minima di 3 metri da terra e a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività; la superficie massima consentita per le insegne a giorno su palo è pari a mq.1,50; in tale Ambito l'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile. In nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata e sugli spazi pubblici.
AMBITO N.3 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete e a giorno. Per le insegne a parete valgono le medesime disposizioni previste per l'Ambito n°2, inoltre potranno essere collocate anche al primo piano sede dell'attività, nei parapetti delle finestre e dei balconi, per tutta la loro lunghezza e avranno l'altezza massima pari a 70 cm. Le insegne a giorno potranno essere collocate su pali, pensiline e cancelli posti al piano terra del fabbricato in cui ha sede l'attività e sulle coperture di pertinenza dello stesso. Le insegne a giorno su palo, della superficie massima pari a mq. 2,50, lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, altezza minima da terra pari a m.4 se sporgenti verso la strada e a m.3 se sporgenti verso l'interno del marciapiede, saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m.2,60 misurata dal ciglio, purché l'asse del palo sia posto ad almeno 60 cm. dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti. Le insegne a giorno sui cancelli e sulle pensiline saranno collocate sulla sommità degli stessi e parallelamente ad essi, avranno una lunghezza massima limitata all'ampiezza del cancello o della pensilina ed un'altezza massima pari a cm.50. Le insegne a giorno poste sulle coperture saranno consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato interamente destinato a sede dell'attività pubblicizzata, saranno collocate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno alla loro altezza, e avranno una superficie massima pari al 3% della facciata su cui prospettano. Nell'Ambito n°3 le insegne a giorno potranno essere a messaggio variabile ma non a luce intermittente, la variabilità messaggio non potrà essere inferiore a tre minuti se l'insegna è collocata in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli; in nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.
AMBITO N. 4 - In tale Ambito è consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. Non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.
Nelle aree e fabbricati di pertinenza dei Centri Commerciali, il Comune di Locorotondo può autorizzare l'installazione di insegne in base a progetti complessivi anche in deroga alle norme previste per le stesse nel presente articolo.
In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:
a) devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
b) non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m.
c) non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.
Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti efficacemente dimostrato, il Comune di Locorotondo potrà derogare dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle tipologie e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme in ciascun ambito ed il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.
Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno e finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installato in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. da essa. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00x0,20 e superiori di m.1,50x0,30.
Relativamente all'ambito 2 la tipologia del supporto recante le preinsegne, sarà definita nell'apposita commissione Urbanistica.
Lo sfondo di ciascuna freccia di orientamento sarà di colore giallo per le indicazioni di sedi di attività turistiche, ricettive, commerciali e di servizio nel settore terziario; sarà di colore grigio per le indicazioni di sedi di attività artigianali, industriali e di servizio nel settore secondario.
L'altezza minima del bordo inferiore del supporto sarà pari a m.0,60 dal piano di posa. Il supporto sarà installato parallelamente al senso di marcia dei veicoli, alla distanza minima di cm.0,60 dal ciglio del marciapiede, o alla distanza minima di m.2,50 dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede.
E' ammesso l'abbinamento, su ciascuna faccia del medesimo supporto, di un numero massimo di quattro spazi per preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che siano tutte delle stesse dimensioni ed oggetto di un'unica autorizzazione. Ciascun supporto sarà corredato di cimasa con l'indicazione dell'amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza dell'autorizzazione. La cimasa sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.
Sulla medesima viabilità, dall'inizio alla fine, le strutture di sostegno saranno tutte della stessa tipologia. Su ciascuna struttura le preinsegne saranno tutte delle stesse dimensioni e saranno realizzate con la stessa grafica; il messaggio, corredato da freccia di direzione, dovrà essere essenziale, vale a dire che dovrà riportare il nome dell'attività pubblicizzata, la via in cui è ubicata, l'eventuale marchio o simbolo.
Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica. Non si adottano per le Preinsegne le prescrizioni di cui al precedente art.7 relative alle distanze e ai distacchi dagli altri mezzi pubblicitari.
AMBITO N.1 - è consentita solo la pubblicizzazione direzionale di attività turistiche, ricettive ubicate all'interno di tali Ambito.
AMBITO N.2 - è consentita la pubblicizzazione direzionale di attività turistiche, ricettive, commerciali e di servizio nel settore terziario. E' consentita inoltre la pubblicizzazione direzionale delle attività artigianali ubicate all'interno di tali Ambito.
AMBITO N.3 e N.4 - è consentita l'installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione direzionale di attività industriali, artigianali e commerciali, in conformità a quanto previsto all'art.134 del D.P.R. 495/92 commi 5, 6, 7 e 8, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le richieste per l'installazione di nuove preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto nel rispetto di quanto prescritto al primo comma.
La transenna parapedonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nel centro abitato e lungo la viabilità extraurbana; la transenna parapedonale potrà essere installata unicamente in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, solo se l'Amministrazione riterrà necessario installarla per motivi di sicurezza; la collocazione della transenna parapedonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m. 1,50 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto.
La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapedonali non potrà superare i 3 mq. per singolo impianto, esse saranno del tipo rimovibile e saranno composte da una struttura con funzione di barriera e dell'altezza massima di m.1,20 recante il messaggio pubblicitario.
La transenna parapedonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi; il posizionamento della transenna parapedonale è autorizzato dal Comune di Locorotondo e la sua installazione e gestione è a carico del titolare dell'impianto.
E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate.
Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.
La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali.
L'esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.
Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidezza, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 da terra ed unicamente nei punti attualmente utilizzati ed in quelli che saranno predisposti dal Comune di Locorotondo. L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.
Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta e non può essere posto in opera mediante aggancio su infrastrutture pubbliche (pali di illuminazione, cavi e simili).
AMBITO N.1 - non è consentita l'esposizione di striscioni.
AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di striscioni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali tipo fiere e sagre. .
AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di striscioni.
Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidezza, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di Locorotondo. L'esposizione di stendardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.
Lo stendardo può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso lo stendardo può aggettare sulla carreggiata. In ogni caso lo stendardo non potrà mai essere collocato utilizzando infrastrutture pubbliche quali pali di illuminazione, cavi elettrici, segnaletica verticale ed altro.
AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di stendardi finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali.
AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di stendardi finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.
AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di stendardi
Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di m.1,00 x 1,50 per ciascuna faccia, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m.2,50 prospicienti il fabbricato in cui ha sede l'attività a cui si riferiscono, o nelle aree private di pertinenza dell'attività; il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m.1,50.
L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non superiore a tre di essi per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.
Nel caso in cui il cartello temporaneo si riferisca alla pubblicizzazione di cantieri edili il termine di durata dell'autorizzazione può essere non superiore a 180 giorni.
AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali.
AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.
AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di cartelli temporanei.
Negli Ambiti nn.2, 3 e 4 sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite all'art.37 del D.P.R.610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a mesi 3 non rinnovabili.
E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, previo progetto approvato dal Comune di Locorotondo il quale valuterà anche il contenuto del messaggio in relazione al contesto urbano in cui è inserito. Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile.
In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Locorotondo, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive.
Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.
E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni e per le Affissioni dirette.
Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano sono quelle indicate nell'appendice; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera; dette posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente dietro determina motivata del dirigente responsabile.
All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:
a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento
d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;
e) gli impianti affissionistici del formato 600x300 dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m.8,00 dalle intersezioni, e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati.
La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.
Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.
Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.
Gli impianti affissionistici, qualora siano inclusi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto affissionistico, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del presente Capo.
L'installazione degli impianti affissionistici non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria. Pertanto nella loro istallazione dovrà essere sempre verificato che vi sia una larghezza minima di mt. 1,50 di marciapiede libero da qualsiasi occupazione.
L'impianto per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare.
Ciascun impianto destinato alle pubbliche affissioni è dotato di una cimasa recante la scritta "COMUNE DI LOCOROTONDO - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.
Ciascun impianto destinato alle Affissioni dirette è dotato di una cimasa recante la scritta "AFFISSIONE DIRETTA - NOME DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.
Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell'appendice:
SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio), con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140, 200x210, 600x300.
SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140.
SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato 600x300 in fondo metallico, sostenuto da pilastrini a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina, alta 20 cm.
Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone, i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore determinato dal Comune, con suo apposito atto, anche in rapporto al luogo di collocazione dell'impianto il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm.70x100 o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.
Gli impianti affissionistici potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta
Dal censimento degli Impianti in atto al 28/02/2004 risultano n°75 Impianti Affissionistici di proprietà comunale per complessivi 260,40 mq pari a 372 fogli 70x100.
Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, saranno rimossi gli Impianti affissionistici indicati nel censimento allegato e risultanti vetusti, o di intralcio alla circolazione pedonale, o non più rispondenti alle norme sulla circolazione stradale. Nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, gli Impianti affissionistici saranno integrati con l'installazione di n°25 nuovi impianti per le pubbliche affissioni pari a mq. 272 circa, per cui il presente Piano prevede che nel territorio comunale saranno presenti n°100 impianti per le pubbliche affissioni per complessivi mq.532 (760 fogli del formato 70x100) pari a 38 mq./1.000 abitanti.
Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti indicati nell'appendice. Dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalità:
SUPERFICI A FINALITA' ISTITUZIONALE, NECROLOGICA E SOCIALE: n°50 impianti per mq.186 (265 fogli del formato 70x100), pari a circa il 35% delle pubbliche affissioni, nei quali troveranno collocazione i messaggi di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica.
SUPERFICI A FINALITA' COMMERCIALE: n°50 impianti complessivi per mq.346 (494 fogli del formato 70x100), pari a circa il 65% delle pubbliche affissioni, nei quali troveranno collocazione i messaggi di carattere commerciale.
Le Affissioni dirette possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente Piano, con particolare riferimento al presente articolo.
La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette è distribuita in n°4 impianti appositamente individuati nel presente Piano per complessivi mq.72,00 pari a 102 fogli del formato 70x100, pari a circa il 14,5% rispetto alle pubbliche affissioni. L'ubicazione di detti nuovi impianti e la tipologia è quella indicata nell'Appendice al presente Elaborato .
L'installazione e gestione degli impianti per l'effettuazione delle Affissioni dirette sarà affidata dal Comune di Locorotondo ai soggetti di cui al terzo comma dell'art.3 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni previa apposita gara. A tale scopo la superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette sarà suddivisa in più lotti la cui consistenza sarà formalizzata in sede di redazione del bando di gara. La concessione avrà durata triennale.
Sugli impianti per l'effettuazione delle Affissioni dirette possono essere effettuate solo le affissioni di carattere commerciale. E' tassativamente esclusa la possibilità di effettuare su tali impianti la propaganda elettorale.
Tutti gli impianti adibiti all'effettuazione delle Affissioni dirette, esistenti alla data di entrata in vigore del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, dovranno adeguarsi al presente articolo secondo le modalità previste al successivo art.35.
In aggiunta alle superfici previste per le pubbliche affissioni, il Servizio affissionistico del Comune può utilizzare quali supporti provvisori i ponteggi e la recinzioni temporanee installati sul suolo comunale.
Ai mezzi pubblicitari privi di titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Locorotondo, si applica l'art.23 comma 13 bis del Codice della Strada.
I titolari dei mezzi pubblicitari di cui all'art.10 privi di autorizzazione la cui posizione risulti conforme al presente Regolamento di attuazione, potranno chiedere apposita autorizzazione nei modi previsti al Capo I entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, previo pagamento delle sanzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
I titolari dei mezzi pubblicitari di cui all'art.10, esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Locorotondo, utilizzati conformemente all'autorizzazione comunale ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento di attuazione, dovranno adeguarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano. Allo scopo il titolare dovrà presentare, a propria cura e spese, apposita domanda per l'adeguamento dell'impianto alla normativa vigente ed alle prescrizioni previste nel presente Regolamento. Per quanto riguarda gli impianti destinati alla pubblicità permanente, l'adeguamento consiste nella adozione, da parte del titolare dell'impianto, delle modifiche necessarie alla localizzazione e/o al formato per renderlo conforme alla normativa vigente e al presente Regolamento. Per quanto riguarda gli impianti privati destinati alle affissioni dirette, l'adeguamento consiste nella adozione, da parte del titolare, delle modifiche necessarie alla tipologia, localizzazione e/o formato per trasformare l'impianto in cartello pubblicitario, e quindi renderlo conforme al presente Regolamento e non in contrasto con il precedente art.33.
Il titolo abilitativo rilasciato a seguito dell'adeguamento di cui al presente comma avrà durata per ulteriori due anni.
Gli impianti pubblicitari privati esistenti, sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Locorotondo, ma impropriamente utilizzati per le affissioni dirette, dovranno essere rimossi alla scadenza delle autorizzazione che non potranno essere in nessun caso rinnovate in quanto l'affissione diretta, da effettuarsi da parte dei privati, sarà regolamentata solo ed esclusivamente dal precedente art. 33. Per le autorizzazioni prive di scadenza la rimozione dovrà avvenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del piano.
Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, tutti i titolari dei mezzi pubblicitari, qualora non abbiano già adempiuto, dovranno apporre sull'impianto l'apposita targhetta di cui all'art.5 del presente Regolamento, riportante gli estremi identificativi ed autorizzativi come prescritto dal Codice della strada.
In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Concessionario del servizio pubblicità sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni richiamate o stabilite dal presente Regolamento, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di COSAP.
Gli impianti pubblicitari privi di titolo abilitativo, o i cui titolari non abbiano provveduto ad adeguarli al presente Piano ai sensi del precedente art.35, saranno rimossi dal Concessionario su mandato del Dirigente comunale competente in materia previa ordinanza di rimozione emessa dal Comando di Polizia Municipale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.