Contenuto

Regolamento dei Contratti


Note: Versione aggiornata alla delibera consiliare n. 124 del 30 novembre 2006.



Indice

  1. CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
  2. Art. 1 - Principi generali
  3. Art. 2 - Ambito di applicazione
  4. Art. 3 - Competenza degli organi
  5. Art. 4 - Proposta
  6. Art. 5 - Competenze del segretario comunale
  7. CAPO II - PROCEDURE CONTRATTUALI
  8. SEZIONE I - DISCIPLINA GENERALE
  9. Art. 6 - Programmazione
  10. Art. 7 - Scelta del contraente
  11. SEZIONE II - NORME COMUNI PER LE PUBBLICHE GARE.
  12. Art. 8 - Bandi di gara
  13. Art. 9 - Documentazione a corredo dell'offerta.
  14. Art. 10 - Ammissibilità delle imprese alla gara ed elenco delle imprese da invitare.
  15. Art. 11 - Svolgimento delle gare.
  16. Art. 12 - Commissione giudicatrice.
  17. Art. 13 - Lavori della Commissione giudicatrice.
  18. Art. 14 - Offerte in aumento.
  19. Art. 15 - Offerta economicamente più vantaggiosa.
  20. Art. 16 - Offerte anomale.
  21. Art. 17 - Offerte uguali.
  22. SEZIONE III - PROCEDURE NEGOZIATE
  23. Art. 18 - Ricorso alle procedure negoziate
  24. Art. 19 - Modalità di procedura negoziata
  25. Art. 20 - Gara ufficiosa
  26. CAPO III - TIPOLOGIE CONTRATTUALI RICORRENTI
  27. SEZIONE I - APPALTO DI LAVORI PUBBLICI
  28. Art. 21 - Disciplina
  29. SEZIONE II - APPALTI DI PUBBLICHE FORNITURE
  30. Art. 22 - Disciplina
  31. SEZIONE III - APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI
  32. Art. 23 - Disciplina
  33. SEZIONE IV - SERVIZI PUBBLICI
  34. Art. 24 - Disciplina
  35. Art. 25 - Modalità di scelta dell'affidatario
  36. Art. 26 - Capitolati d'oneri
  37. SEZIONE V - ACQUISTO ED ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI
  38. Art. 27 - Acquisto
  39. Art. 28 - Alienazione.
  40. SEZIONE VI - LOCAZIONI ED AFFITTI
  41. Art. 29 - Disciplina
  42. SEZIONE VII - COMODATO
  43. Art. 30 - Disciplina
  44. SEZIONE VIII - CONTRATTI D'OPERA
  45. Art. 31 - Definizione
  46. Art. 32 - Incarichi attinenti all'architettura ed all'ingegneria
  47. Art. 33 - Contenuto del contratto d'opera
  48. SEZIONE IX - CONTRATTI DI UTENZA
  49. Art. 34 - Disciplina
  50. SEZIONE X - CONVENZIONI URBANISTICHE
  51. Art. 35 - Disciplina
  52. SEZIONE XI - DONAZIONI
  53. Art. 36 - Disciplina.
  54. SEZIONE XII - TRANSAZIONI
  55. Art. 37 - Disciplina
  56. CAPO IV - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
  57. Art. 38 - Forma dei contratti
  58. Art. 39 - Cessione del contratto
  59. Art. 40 - Il subappalto
  60. Art. 41 - Durata
  61. Art. 42 - Prezzi
  62. Art. 43 - Cauzione definitiva
  63. Art. 44 - Spese contrattuali
  64. Art. 45 - Stipulazione
  65. Art. 46 - Rogito
  66. Art. 47 - Repertorio
  67. CAPO V - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
  68. Art. 48 - Responsabilità
  69. Art. 49 - Contratti aggiuntivi
  70. Art. 50 - Inadempimento contrattuale
  71. Art. 51 - Collaudo
  72. CAPO VI - LAVORI, PROVVISTE E SERVIZI IN ECONOMIA
  73. Art. 52 - Designazione dei lavori, delle provviste e dei servizi che possono eseguirsi in economia.
  74. Art. 53 - Modalità di esecuzione delle spese in economia
  75. Art. 54 - Dell'amministrazione diretta
  76. Art. 55 - Del cottimo fiduciario
  77. Art. 56 - Autorizzazione dei lavori, delle provviste e dei servizi in economia
  78. Art. 57 - Ordinazione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia
  79. Art. 58 - Forniture e servizi di modesta entità
  80. Art. 59 - Modalità di affidamento
  81. Art. 60 - Esecuzione in danno
  82. Art. 61 - Lavori, forniture e servizi aggiuntivi
  83. Art. 62 - Prestazione della cauzione
  84. Art. 63 - Liquidazione
  85. CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI
  86. Art. 65 - Norma di rinvio
  87. Art. 66 - Norma finale
  88. Art. 67 - Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Principi generali

1. Il comune si avvale di tutte le forme contrattuali compatibili con la propria natura giuridica, per il perseguimento delle finalità generali della comunità locale.
2. L'attività contrattuale del comune è informata a criteri di imparzialità, pubblicità, trasparenza, economicità, efficienza, efficacia e responsabilità.
3. L'attività contrattuale si uniforma alle esigenze di attuazione dei programmi e dei progetti del Comune.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai contratti di qualsiasi specie, natura e forma posti in essere dal Comune nello svolgimento della propria attività, dalla quale derivi un'entrata o una spesa.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 3 - Competenza degli organi

1. Il Consiglio Comunale approva gli atti fondamentali, di natura contrattuale o comunque negoziale, relativi a:
a) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
b) la contrazione dei mutui e la emissione dei prestiti obbligazionari;
c) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del Segretario Generale o dei Responsabili dei servizi e degli uffici;
d) quant'altro espressamente previsto dalle norme vigenti.
2. La deliberazione del consiglio comunale definisce le modalità fondamentali degli atti di natura contrattuale o negoziale di cui al comma precedente, rinviando alla determinazione a contrattare la definizione:
a) del fine che con il contratto si intende perseguire;
b) del puntuale oggetto del contratto, della sua forma e delle clausole ritenute essenziali;
c) delle modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e delle ragioni che ne sono alla base;
d) dei mezzi di copertura dell'eventuale spesa e della sua imputazione sul bilancio e sul piano esecutivo di gestione, ovvero delle risorse per l'accertamento dell'eventuale entrata.
3. Costituiscono atti di ordinaria amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alla competenza degli organi le aggiudicazioni dei contratti afferenti le spese correnti che siano necessari per l'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi del comune e che non riguardino attività di nuova istituzione.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 4 - Proposta

1. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale sono proposti:
a) dal Responsabile degli AA.GG., quanto alle proposte di deliberazione relative a materie attinenti a più servizi facenti parte dell'articolazione organizzativa del comune;
b) dai Responsabili dei servizi, quanto alle proposte attinenti l'unità organizzativa cui sono preposti.
2. Resta fermo il potere di iniziativa riconosciuto ai componenti degli organi collegiali.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 5 - Competenze del segretario comunale

1. Il Segretario Comunale: 
    a) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; 
    b) cura la tenuta del repertorio dei contratti;
    c) provvede a quant'altro previsto dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

CAPO II - PROCEDURE CONTRATTUALI

 

SEZIONE I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 6 - Programmazione

1. Contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione la Giunta Comunale definisce la programmazione dell'attività contrattuale per il relativo esercizio finanziario.
2. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici sono disciplinati dall'art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e dalle norme vigenti in materia.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 7 - Scelta del contraente

1. Le modalità di scelta del contraente sono previste dalle norme vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato.
2. In particolare, per la scelta del contraente sono seguite procedure:
    a) aperte, altrimenti dette pubblici incanti o aste pubbliche, in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
    b) ristrette, altrimenti dette licitazioni private o appalti concorso, in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dal Comune a seguito di prequalificazione previa pubblicazione di un bando;
    c) negoziate, altrimenti dette trattative private, in cui il Comune consulta le imprese di propria scelta previa o meno gara ufficiosa e pubblicazione di un bando o di un avviso, e negozia con una di esse i termini del contratto.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

SEZIONE II - NORME COMUNI PER LE PUBBLICHE GARE.

Art. 8 - Bandi di gara

 1. Le procedure aperte e ristrette sono sempre precedute da bandi di gara, sottoscritti dal Responsabile del servizio o del procedimento competenti e redatti ai sensi delle norme vigenti, in particolare dalla Sezione II - articoli 63 e seguenti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 9 - Documentazione a corredo dell'offerta.

1. Le offerte devono essere corredate dalla documentazione indicata nel bando o nella lettera d'invito, pena l'esclusione dalla gara ove espressamente comminata.
2. Ove l'esclusione non formi oggetto di espressa comminatoria, la violazione delle prescrizioni del bando di gara o della lettera di invito va interpretata tenendo presenti i canoni dell'imparzialità delle prescrizioni e della strumentalità delle forme, ossia la rilevanza sostanziale delle clausole e la loro rispondenza ad un interesse concreto del Comune, cosicché l'esclusione dalla gara risponda all'accertata insussistenza di almeno uno dei predetti presupposti.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 10 - Ammissibilità delle imprese alla gara ed elenco delle imprese da invitare.

1. Sono invitate a partecipare alle procedure ristrette le imprese che hanno presentato domanda nel termine prescritto, con la relativa documentazione ed inoltre quelle, in possesso dei requisiti richiesti, che il Responsabile del servizio o dell'ufficio competente abbia interesse ad invitare in relazione all'accertata esigenza di garantire l'effettiva concorrenzialità della procedura.
2. Sono invitate a partecipare alle procedure negoziate le imprese individuate dal Responsabile del servizio o dell'ufficio competente, previa eventuale indagine di mercato.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 11 - Svolgimento delle gare.

1. Il seggio di gara è composto dal Presidente, da due testimoni e segretario della commissione che provvede all'autenticazione del processo verbale.
2. L'autenticazione del processo verbale si concreta nella sua materiale redazione e consiste nelle sole operazioni di verbalizzazione, senza che ciò conferisca al processo verbale valore di contratto.
3. Sono chiamati ad esercitare le funzioni di:
a) Presidente, il Responsabile del servizio competente, ovvero da un suo delegato di categoria non inferiore alla D;
b) testimoni, due dipendenti di categoria non inferiore alla B;
c) segretario verbalizzante, dipendente di categoria non inferiore alla B.
4. Il Presidente designa i testimoni e il segretario chiamati a far parte del seggio di gara.
5. Le operazioni di gara possono svolgersi in fasi successive e separate nei casi previsti dalla legge o per decisione del Presidente, ove si rendano necessarie complesse verifiche dei documenti presentati ovvero del contenuto delle offerte.
6. Le sedute di gara possono essere altresì sospese dal Presidente, in particolare per procedere alla valutazione dell'ammissibilità delle offerte.
7. Nella licitazione privata da aggiudicare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa nonché nell'appalto concorso, nel giorno e nell'ora fissati nella lettera d'invito la Commissione, di cui al successivo articolo 12, procede pubblicamente all'apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta e l'aggiudicazione, ove non possa essere contestualmente pronunciata, è rinviata alla conclusione delle operazioni di valutazione, cui si procede in seduta segreta.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827.
9. Le decisioni che, in base alle norme vigenti, sono attribuite all'autorità che presiede la gara si intendono competere al Presidente.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 12 - Commissione giudicatrice.

1. Allorché le norme vigenti lo richiedano in relazione al procedimento per la scelta del contraente utilizzato, l'esperimento della gara è affidato ad una Commissione, nominata dal Responsabile del servizio competente e composta ai sensi delle norme anzidette.
2. Ove le norme vigenti nulla prevedano in ordine alla sua composizione, la commissione giudicatrice è composta da tre o cinque membri:
a) dal Responsabile del servizio competente, che la presiede,
b) da dipendenti pubblici, di categoria non inferiore alla B, o da membri esterni al Comune, esperti nella materia oggetto del contratto.
3. Ove le norme vigenti non prevedano diversamente, le decisioni della Commissione sono adottate con la presenza di tutti i suoi componenti ed a maggioranza di voti di questi.
4. Ai componenti, escluso il Presidente perché responsabile del servizio competente, è attribuito un gettone per ogni seduta della commissione di gara in misura di Euro 50,00, per un totale massimo di Euro 500,00 per ciascun componente, salvo il rimborso spese per i componenti esterni. Al segretario verbalizzante è attribuito un gettone per ogni seduta della commissione di gara in misura di Euro 30,00 per un totale massimo di Euro 300,00.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 13 - Lavori della Commissione giudicatrice.

1. Nel corso della valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice può richiedere alle imprese concorrenti chiarimenti ed elementi integrativi circa i documenti presentati.
2. Ai fini della valutazione, la Commissione può specificare, prima dell'apertura delle buste contenenti gli elaborati da valutare, le modalità di attribuzione dei punteggi agli elementi già indicati nei documenti di gara, con disposizioni integrative e di dettaglio, ma non modificative degli elementi stessi.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 14 - Offerte in aumento.

1. Negli appalti di lavori, di servizi e di forniture non è ammessa la presentazione di offerte in aumento.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 15 - Offerta economicamente più vantaggiosa.

1. Ove la gara si tenga con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e fatta salva l'applicazione delle norme vigenti, nel capitolato d'oneri o nel bando sono indicati gli elementi di valutazione ed il peso o punteggio attribuito a ciascuno.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 16 - Offerte anomale.

1. Negli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi l'anomalia delle offerte è valutata ai sensi degli articoli 86 e seguenti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 17 - Offerte uguali.

1. Nelle gare pubbliche in caso siano state presentate offerte uguali, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

SEZIONE III - PROCEDURE NEGOZIATE

Art. 18 - Ricorso alle procedure negoziate

1. Il ricorso alle procedure negoziate per gli appalti di servizi e di forniture è ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il ricorso alle procedure negoziate per gli appalti di servizi e di forniture è ammesso con le modalità di cui al comma precedente quando: 
   a) le procedure aperte o ristrette siano andate deserte o si prevede sulla base di dati oggettivi e comprovati che vadano deserte;
   b) si tratti di acquisto di beni o di prestazione di servizi che un solo soggetto è in grado di fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, ovvero quando la natura o le caratteristiche dei beni e dei servizi non permettano il ricorso ad una pubblica gara; 
   c) l'urgenza della fornitura o del servizio, dovuta a circostanze imprevedibili e non imputabili a colpa del comune, non permetta di esperire procedure aperte o ristrette;
   d) debba procedersi all'affidamento di servizi complementari non considerati nel contratto originario e resi necessari da circostanze imprevedibili al momento dell'affidamento dell'appalto, a condizione che siano inseparabili sotto l'aspetto tecnico ed economico dalla prestazione principale, nel limite del 50% dell'importo relativo all'appalto iniziale;
   e) per la ripetizione di forniture o di servizi analoghi a quelli già affidati allo stesso appaltatore mediante procedure aperte o ristrette, nelle quali siano state previste tali possibilità, per un periodo massimo di tre anni;
   f) per l'affidamento allo stesso contraente di forniture o servizi destinati al completamento, alla sostituzione parziale, o all'ampliamento di quelle esistenti, allorché il ricorso ad altra impresa condurrebbe all'acquisto di materiale di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero difficoltà tecniche o all'espletamento del servizio con modalità diverse incompatibili con le precedenti;
   g) per la stipulazione di contratti per la manutenzione, l'assistenza e gli aggiornamenti di attrezzature, impianti e sistemi informativi che deve essere necessariamente effettuata dall'impresa installatrice o fornitrice;
   h) per le forniture ed i servizi da prestare nell'ambito di ricerche, esperimenti, e studi che possono essere effettuati soltanto da una determinata impresa;
   i) nei casi in cui ricorrano circostanze speciali od eccezionali;
   l) nei casi in cui l'importo delle forniture e dei servizi non ecceda la somma di € 10.000,00, I.V.A. esclusa, e sempre che siano preceduti da documentata indagine di mercato;
   m) in tutti gli altri casi previsti dalle norme vigenti.
3. Il ricorso alle procedure negoziate per l'affidamento di appalti di lavori pubblici è ammesso nei casi consentiti dalle norme vigenti.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 19 - Modalità di procedura negoziata

1. La procedura negoziata può espletarsi previo gara ufficiosa o mediante diretta contrattazione con una sola impresa.
2. Per gli appalti di forniture e di servizi, si può ricorrere a procedura negoziata diretta nei casi di cui alle lettere del comma 2 dell'articolo precedente;
3. Per gli appalti di lavori, si ricorre a procedura negoziata diretta nei soli casi ammessi dalle norme vigenti.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 20 - Gara ufficiosa

1. Salva l'applicazione delle norme vigenti che prevedano un numero superiore, la gara ufficiosa è esperita tra almeno cinque imprese, se risultino sussistere in tale numero soggetti qualificati all'esecuzione delle prestazioni.
2. Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito in non meno di otto giorni dalla spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza.
3. La valutazione delle offerte e la scelta dell'aggiudicatario sono effettuate dal responsabile del servizio competente, assistito da responsabile del procedimento dallo stesso prescelto.

 
Clicca quì per tornare all'indice.

CAPO III - TIPOLOGIE CONTRATTUALI RICORRENTI

 

SEZIONE I - APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

Art. 21 - Disciplina

1. Gli appalti di lavori pubblici sono aggiudicati con i sistemi ed in conformità ai metodi ed alle procedure previste dalle norme vigenti in materia.
2. La Giunta comunale provvede all'approvazione dei progetti preliminare e definitivo dei lavori pubblici.
3. L'adeguata pubblicità per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00 avviene mediante l'affissione di avviso all'albo pretorio del comune e sul portale web del Comune.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

SEZIONE II - APPALTI DI PUBBLICHE FORNITURE

Art. 22 - Disciplina

1. Gli appalti di pubbliche forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria sono aggiudicati nel rispetto delle disposizioni di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e delle altre norme vigenti in materia.
2. Gli appalti di pubbliche forniture di importo superiore alla soglia comunitaria sono aggiudicati nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e delle altre norme vigenti in materia.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

SEZIONE III - APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Art. 23 - Disciplina

1. Gli appalti pubblici di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono aggiudicati nel rispetto delle disposizioni di cui al R.D. 23 maggio 1924, n.827 e successive modificazioni e delle altre norme vigenti in materia.
2. Gli appalti pubblici di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria sono aggiudicati nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni e delle altre norme vigenti in materia.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

SEZIONE IV - SERVIZI PUBBLICI

Art. 24 - Disciplina

1. Il Comune può provvedere alla gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali mediante affidamento diretto a:
a) Istituzioni;
b) Aziende speciali, anche consortili;
c) Società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 25 - Modalità di scelta dell'affidatario

1. I pubblici servizi sono disciplinati da contratti di servizio e devono essere preceduti da gare ad evidenza pubblica.
2. Sono fatte salve le norme vigenti che prevedano particolari modalità di scelta del contraente (art. 113 e art. 113bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.).

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 26 - Capitolati d'oneri

1. I capitolati d'oneri per i servizi pubblici di rilevanza economica devono prevedere quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

SEZIONE V - ACQUISTO ED ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI

Art. 27 - Acquisto

1. Gli acquisti di beni immobili avvengono mediante procedure aperte, ristrette o negoziate ai sensi delle norme vigenti.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 28 - Alienazione.

1. I contratti per l'alienazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio comunale disponibile sono di norma stipulati previo esperimento di pubblico incanto.
2. E' data facoltà al Comune di alienare a trattativa privata i beni immobili di cui al comma precedente per i quali si siano verificate una o più gare deserte, purché il prezzo e le condizioni dell'ultima asta andata deserta rimangano immutate, se non a vantaggio del comune.
3. I beni immobili di cui al comma 1 il cui valore di stima non ecceda € 15.000,00 possono essere alienati a trattativa privata:
a) quando, per il loro stato di fatto o di diritto, siano acquisibili da parte di un solo soggetto, o di più soggetti individuati o facilmente individuabili, nel quale ultimo caso deve procedersi previo esperimento di gara ufficiosa;
b) quando esistano altre motivate ragioni o circostanze speciali di opportunità e convenienza.
4. I beni immobili di proprietà comunale possono altresì essere permutati con altri particolari beni immobili, necessari al Comune per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
5. Possono essere alienati i beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, purché non ne venga contraddetto il vincolo di destinazione.
6. Le alienazioni mediante trattativa privata sono sempre precedute dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune per almeno quindici giorni interi e consecutivi dell'avvio del procedimento amministrativo, indicante, oltre agli elementi essenziali prescritti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241,e ss.mm.ii. i criteri per la valutazione di eventuali offerte. Ove, in esito alla pubblicazione anzidetta, pervengano più proposte d'acquisto, si procede all'alienazione mediante gara ufficiosa esperita tra i proponenti, salvo che per il caso di cui al precedente comma 3, lettera b), per il quale si procede comunque mediante trattativa privata diretta.
7. Il pubblico incanto si tiene con uno dei metodi di aggiudicazione previsti dall'art. 73 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827.
8. L'alienazione dei beni appartenenti al patrimonio del Comune si effettua sempre sulla base di perizia dell'ufficio tecnico comunale, indicante l'estensione, la consistenza, la classificazione urbanistica e catastale, il valore di stima dell'immobile, l'esistenza di vincoli o di diritti reali o personali comportanti inalienabilità assoluta o limitazioni all'alienazione, nonché le eventuali sue caratteristiche fisiche, morfologiche o giuridiche che ne giustifichino l'alienazione a trattativa privata.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

SEZIONE VI - LOCAZIONI ED AFFITTI

Art. 29 - Disciplina

1. I contratti con i quali il Comune assume in locazione immobili da destinare a compiti istituzionali possono essere stipulati a trattativa privata.
2. I contratti con i quali il Comune concede in locazione immobili da adibire ad uso abitativo o commerciale sono di regola stipulati mediante trattativa privata, salvo il ricorso al pubblico incanto o alla licitazione privata per i contratti di valore superiore a € 15.000,00.
3. I canoni degli immobili concessi in locazione sono determinati dal Comune in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali.
4. I contratti di locazione finanziaria sono soggetti all'applicazione delle disposizioni relative agli appalti di pubbliche forniture.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

SEZIONE VII - COMODATO

Art. 30 - Disciplina

1. Ai componenti la Commissione giudicatrice per concorsi pubblici riguardanti posti a tempo indeterminato competono i seguenti compensi professionali:
a) agli esperti, esterni o interni all'Ente, € 1.032,00 (milletrentadue/00), oltre al rimborso delle spese di viaggio, se residenti in comune diverso, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni in materia di missioni e trasferte, nonché di vitto, allorquando ne sussistano i necessari presupposti e condizioni;
b) al segretario di commissione, il compenso di € 600,00 (settecento/00), nonché il rimborso degli eventuali pasti consumati, quando i lavori si protraggano per l'intera giornata o, comunque, conformemente a quanto recato sub lett. a).;
c) agli esperti di cui all'art 15 un compenso forfettario, da determinarsi a cura del Responsabile del Settore competente in materia di personale, commisurato alla specifica professionalità posseduta ed alle condizioni del mercato;
d) agli eventuali dipendenti membri del comitato di vigilanza, il trattamento economico ordinario e/o straordinario contrattualmente previsto e determinato.
2. Ai Responsabili gestionali ed al Segretario Generale, svolgenti funzioni di presidente, non spetta alcuno dei compensi di cui al presente articolo, in conformità alle prescrizioni di cui alle norme vigenti e alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267/2000, e dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. n.165/01, trattandosi di attribuzioni istituzionali conferite e riconosciute in relazione alla posizione e qualifica rivestita, fatto salvo l'eventuale trattamento di missione e trasferta conformemente a quanto recato dal comma 1, lettera a).
3. Nel caso di procedimenti selettivi interni di cui al TITOLO IX del presente regolamento, i componenti delle commissioni dipendenti del Comune di Locorotondo, percepiscono un compenso pari a € 400,00, al segretario di commissione spetta un compenso di € 200,00.
4. Ai componenti interni e al segretario delle Commissioni di selezione per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 55 del presente Regolamento, spetta un compenso di € 200,00.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

SEZIONE VIII - CONTRATTI D'OPERA

Art. 31 - Definizione

1. Si ha contratto d'opera quando una persona si obbliga a compiere una prestazione con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune committente in cambio di un corrispettivo in danaro.
2. Rientrano nel contratto d'opera gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
3. Il contratto d'opera è di tipo professionale quando per l'esercizio delle prestazioni è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi ai sensi delle norme vigenti.
4. Il comune può ricorrere a contratti d'opera per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, per carenze d'organico o comportanti il possesso di professionalità delle quali non è dotato.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 32 - Incarichi attinenti all'architettura ed all'ingegneria

1. Per l'affidamento di incarichi attinenti all'architettura ed all'ingegneria trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 33 - Contenuto del contratto d'opera

1. Il contratto d'opera deve contenere:
    a) la descrizione dell'oggetto delle prestazioni;
    b) le obbligazioni del Comune committente e dell'incaricato;
    c) il termine entro cui la prestazione deve essere resa;
    d) la determinazione del corrispettivo con riferimento alle tariffe professionali, se esistenti, o a valori di mercato congrui;
    e) l'espressa dichiarazione della sussistenza della responsabilità personale professionale e della natura di obbligazione di risultato della prestazione;
    f) l'esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica;
    g) le penali per il ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
    h) il regime fiscale, assicurativo e contributivo cui è sottoposta la prestazione, ai sensi delle norme vigenti;
    i) l'eventuale prestazione di idonea garanzia relativa all'esecuzione delle prestazioni, ai sensi delle norme vigenti;
    l) le modalità per il recesso e per la risoluzione del contratto;
    m) le modalità di risoluzione delle controversie;
    n) quant'altro richiesto dalle norme vigenti.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

SEZIONE IX - CONTRATTI DI UTENZA

Art. 34 - Disciplina

1. I contratti di utenza consistono nella somministrazione periodica o continuativa di beni o di servizi per l'ordinario funzionamento degli uffici comunali, quali esemplificativamente la fornitura di elettricità, acqua potabile, gas metano, servizi telefonici.
2. I contratti di utenza sono conclusi di norma mediante moduli o formulari, integrati, ove possibile, con le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 1342 del codice civile:
   a) recesso automatico alla scadenza senza obbligo di disdetta e divieto di rinnovazione tacita;
   b) pagamento entro termine precostituito, decorrente dal ricevimento della fattura;
   c) disapplicazione delle clausole contrattuali modulari vessatorie, ai sensi degli artt. 1341 e ss. e 1469-bis e ss. del codice civile, contrastanti con norme imperative di legge ed in particolare con l'art. 12 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, o comportanti la prestazione di consenso ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni per l'esercizio di attività non rispondenti al pubblico interesse;
   d) divieto di revisione dei prezzi contrattuali, se non ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

SEZIONE X - CONVENZIONI URBANISTICHE

Art. 35 - Disciplina

1. Le convenzioni urbanistiche disciplinano gli interventi edificatori sul territorio, in esecuzione dei piani urbanistici attuativi di cui alla L.R. n. 56/1980 e ss.mm.ii. e L.R. n.20/2001.
2. In particolare, sono regolati da apposita convenzione:
    a) i piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione;
    b) i piani di zona per l'edilizia economica e popolare;
    c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi; 
    d) i piani di recupero;
    e) i programmi integrati di intervento;
    f) i programmi di recupero urbano.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

SEZIONE XI - DONAZIONI

Art. 36 - Disciplina

1. L'accettazione delle donazioni è disposta con deliberazione indicante:
    a) la precisa descrizione del bene o dei beni oggetto della donazione, con la relativa valutazione economica;
    b) le finalità e le ragioni di pubblico interesse per le quali la donazione viene accettata;
    c) l'espressa accettazione dell'onere, nel caso di donazione modale.
2. L'effettuazione di donazione è disposta esclusivamente a favore di enti pubblici con deliberazione indicante:
    a) la precisa descrizione del bene o dei beni oggetto della donazione, con la relativa valutazione economica;
    b) l'attitudine del bene oggetto della donazione al soddisfacimento dei fini di pubblico interesse perseguiti dal donatario;
    c) ogni eventuale onere da cui la donazione è gravata;
    d) la previsione della retrocessione del bene al Comune donante nel caso in cui vengano a cessare le finalità di interesse pubblico perseguite dal donatario mediante il bene donato.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

SEZIONE XII - TRANSAZIONI

Art. 37 - Disciplina


1. Il Comune può stipulare contratti di transazione per porre fine o per prevenire liti di natura patrimoniale.
2. Il provvedimento di transazione deve contenere:
    a) l'indicazione del diritto controverso;
    b) i provvedimenti che hanno dato luogo alla controversia;
    c) l'entità e la natura delle reciproche concessioni.
3. Non possono formare oggetto di transazione diritti indisponibili dalle parti.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

CAPO IV - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

 

Art. 38 - Forma dei contratti

1. I contratti da stipulare a seguito di procedure aperte, ristrette, negoziate o di affidamento con il sistema in economia hanno la forma dell'atto pubblico amministrativo o dell'atto pubblico.
2.Si procede alla stipulazione per scrittura privata, dei contratti aggiudicati mediante procedure aperte, ristrette o negoziate ovvero affidate con il sistema in economia, di importo non superiore a Euro 15.000,00.
3. I contratti stipulati per scrittura privata possono essere formati nel modo seguente:
    a) per mezzo di scrittura privata formata dall'offerente e dal responsabile del servizio o dell'ufficio competente;
    b) per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato o del foglio delle condizioni o della determinazione di aggiudicazione, se le condizioni di esecuzione siano contenute in questa;
    c) con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
    d) per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con imprese commerciali.
4. Ove la controparte non acceda nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, il comune può dichiararla decaduta dall'aggiudicazione ed aggiudicare le prestazioni al concorrente che segue nella graduatoria di gara, restando salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento dei danni.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 39 - Cessione del contratto

1. Il contratto stipulato con il Comune può essere ceduto nei soli casi previsti dalle norme vigenti.
2. In particolare, il contratto di appalto di lavori pubblici non può essere ceduto, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione, a pena di nullità.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 40 - Il subappalto

1. Negli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi il subappalto è disciplinato dalle norme vigenti.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 41 - Durata

1. Nei contratti stipulati dal Comune devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
2. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovazione tacita, salvo che nei casi previsti dalle norme vigenti.
3. Per i contratti di appalto di forniture e di servizi che abbiano durata non inferiore all'anno l'appaltatore, laddove previsto nel bando, può, su richiesta del Comune, proseguire nella prestazione alle medesime condizioni del contratto in essere, per un periodo massimo non superiore a tre mesi.
4. E' consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata al Comune la successiva precisa determinazione quantitativa dell'entità delle prestazioni da eseguire, sulla base di quantità stimate in via solo presunta e previa fissazione del prezzo per unità di prestazione.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 42 - Prezzi

1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che si tratti di prezzi amministrati.
2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione di una percentuale di ribasso rispetto ai prezzi di listino risultanti da apposite pubblicazioni.
3. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa deve essere prevista una clausola di revisione periodica del prezzo, operata sulla base di una istruttoria condotta dai Responsabili della acquisizione di beni e di servizi sulla base dei prezzi di mercato rilevati ed elaborati dall'istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni.
4. Sino alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione dei prezzi di mercato di cui al comma precedente, i contratti possono prevedere clausole di revisione dei prezzi contrattuali, nel rispetto dell'art. 1664, comma 1, del codice civile.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 43 - Cauzione definitiva

1. Coloro che stipulano contratti con il Comune sono tenuti a prestare cauzione per l'adempimento.
2. Si può prescindere dalla cauzione per i contratti da stipulare conformemente a condizioni generali predisposte dal terzo contraente che sia impresa di notoria solidità che non prevedano la prestazione di cauzione e per le quali il Comune non possa imporla senza rinunciare alle prestazioni necessarie all'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
3. La misura e le forme per la prestazione della cauzione definitiva per l'appalto di lavori pubblici, di forniture e di servizi sono previste dalle norme vigenti.
4. Per gli appalti di forniture e di servizi la misura della cauzione è del cinque per cento dell'importo netto contrattuale, e le forme ammesse sono previste dalle norme vigenti.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 44 - Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali, comprese le spese di trasferta e gli oneri fiscali, sono a carico del terzo contraente, a meno che norme speciali ne facciano carico al Comune.
2. Sui contratti relativi ad alienazioni, locazioni, comodati, appalti e cottimi fiduciari di lavori, di forniture e di servizi, concessioni di qualsiasi natura, anche se stipulati a seguito di procedure ristrette o negoziate, e per l'autentica di scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, sono obbligatoriamente dovuti i diritti di rogito.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 45 - Stipulazione

1. I Responsabili dei servizi provvedono alla stipulazione dei contratti secondo la competenza loro attribuita.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 46 - Rogito

1. Il Segretario Comunale può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, con l'osservanza della legge notarile, salvo i casi in cui la legge preveda espressamente il ministero di notaio.
2. Il rogito degli atti pubblici e l'autenticazione delle scritture private possono essere affidate al notaio allorché la redazione del contratto presenti particolari difficoltà o sussistano ragioni di urgenza, o l'altra parte contraente ne faccia richiesta.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 47 - Repertorio

1. Sono iscritti obbligatoriamente a repertorio tutti i contratti soggetti a registrazione in termine fisso.
2. Il responsabile del procedimento addetto all'ufficio contratti cura la tenuta dello scadenziario dei contratti repertoriati, a cadenza semestrale e, in caso vi siano contratti in scadenza, ne dà comunicazione al Segretario comunale, al direttore generale ed ai Responsabili dei servizi.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

CAPO V - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

 

Art. 48 - Responsabilità

1. Alla esecuzione del contratto sovrintende il Responsabile del servizio cui la relativa dotazione finanziaria sia stata assegnata dal Piano Esecutivo di Gestione, salvo che sia da questi affidata al responsabile del procedimento.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 49 - Contratti aggiuntivi

1. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali sono preceduti, così come quest'ultimi, dalla determinazione a contrattare, assunta ai sensi e nei limiti previsti dalle norme vigenti.
2. Nei contratti di appalto di forniture e di servizi, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni convenute sono ammesse, con obbligo dell'appaltatore di assogettarvisi alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo dell'appalto.
3. Le varianti in corso d'opera ai contratti di appalto di lavori pubblici sono disciplinate dalle norme vigenti in materia.
4. I contratti aggiuntivi, le appendici ai contratti principali e le varianti in corso d'opera sono stipulate nella medesima forma seguita per il contratto principale.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 50 - Inadempimento contrattuale

1. L'inadempimento contrattuale comporta le conseguenze previste dalle norme vigenti, dal contratto e dal capitolato d'oneri.
2. Per l'inadempimento non disciplinato ai sensi del comma precedente, il Responsabile del servizio o il Responsabile del procedimento che ha stipulato il contratto procede alla stregua della disciplina civilistica vigente in materia.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 51 - Collaudo

1. Gli appalti di forniture e di servizi sono soggetti a collaudo secondo quanto previsto dal relativo capitolato d'oneri. Ove esso nulla disponga o il contratto non sia regolato da capitolato, il collaudo è sostituito dall'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni resa dal Responsabile del servizio o del procedimento che abbiano sovrainteso all'esecuzione del contratto.
2. Gli appalti di lavori pubblici sono soggetti a collaudo ai sensi delle norme vigenti in materia.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

CAPO VI - LAVORI, PROVVISTE E SERVIZI IN ECONOMIA

 

Art. 52 - Designazione dei lavori, delle provviste e dei servizi che possono eseguirsi in economia.

1. Sono eseguibili in economia i lavori:
a) di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di beni appartenenti al demanio ed al patrimonio disponibile ed indisponibile comunale, ivi compresi i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
b) di manutenzione e riparazione di immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
c) di completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
d) concernenti interventi non programmabili in materia di sicurezza;
e) di manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dalla vigente normativa;
f) non suscettibili di differimento, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
g) necessari per la compilazione di progetti.
2. Sono eseguibili in economia le forniture:
a) per l'organizzazione e la partecipazione a corsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni su materie istituzionali e per spese minute di rappresentanza;
b) per l'acquisto di arredi, di mobili d'ufficio, di valori bollati, di materiale di cancelleria, di stampati, di modelli, di litografie, di materiale per disegno e per fotografia, di reagenti chimici e combustibili per apparecchiature comunali;
c) per l'acquisto di arredo urbano;
d) per l'acquisto di automezzi, di mezzi d'opera e di macchine operatrici, di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura, di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori, di personal computer, di programmi informatici, di apparecchiature e di materiali audiovisivi, di elettrodomestici, di apparecchiature e di prodotti tecnologici in genere ad uso dei servizi ed uffici comunali;
e) per l'acquisto di libri e pubblicazioni varie;
f) per l'acquisto di articoli casalinghi, di oggetti di corredo e di biancheria;
g) concernenti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni costituiti a norma delle vigenti disposizioni, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza;
h) per l'ordinario funzionamento e la gestione degli uffici e servizi comunali e degli edifici scolastici, ivi compresi gli acquisti di generi alimentari in genere, le forniture di vestiario e di accessori per i dipendenti comunale e l'acquisto di materiali di consumo, di materiali didattico e ricreativo, di generi alimentari per i servizi alla persona;
i) per l'acquisto di piante, arbusti, sementi e giochi per l'allestimento di aree verdi attrezzate;
l) per l'acquisto di carburante e lubrificante.
3. Sono eseguibili in economia i servizi:
a) di riparazione e di manutenzione di mobilio, degli automezzi ed attrezzature in uso agli uffici e servizi comunali, con acquisto dei pezzi di ricambio e degli accessori;
b) di manutenzione e spurgo di fognature e di impianti di depurazione;
c) per l'organizzazione e partecipazione a corsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni su materie istituzionali tra cui quelle per la locazione per breve tempo di immobili con le relative attrezzature, nonché per spese minute di rappresentanza;
d) di traduzione ed interpretariato nei casi in cui il comune non possa provvedervi con proprio personale;
e) di stampa e di riproduzione di bollettini, circolari e materiale vario, di pubblicazione di bandi e avvisi;
f) di noleggio di automezzi, di mezzi d'opera e di macchine operatrici, di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura, di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori, di personal computer, di programmi informatici, di apparecchiature e di materiali audiovisivi, di noleggio, riparazione e manutenzione di elettrodomestici, apparecchiature e di prodotti tecnologici in genere ad uso dei servizi ed uffici comunali;
g) per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
h) di noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti di produzione, elettronici, meccanografici, televisivi e di amplificazione e diffusione sonora;
i) per trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;
l) per la rilegatura di libri e pubblicazioni varie;
m) occasionali e saltuari di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, custodia, vigilanza, illuminazione e riscaldamento di locali comunali o in uso agli uffici, di riparazione e lavatura di articoli casalinghi, di oggetti di corredo e di biancheria;
n) per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni costituiti a norma delle vigenti disposizioni, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza;
o) per studi e rilevamenti, tra cui rilievi e frazionamenti catastali;
p) postali, telegrafici, telefonici;
q) per la stipulazione di polizze assicurative;
r) per l'ordinario funzionamento e gestione degli uffici e servizi comunali e degli edifici scolastici, ivi compresi le inserzioni speciali negli elenchi telefonici;
s) per sgombro della neve.
4. Il limite di spesa per ogni singolo lavoro di cui al comma 1 del presente articolo è stabilito nella misura massima di € 200.000,00, netti dall'I.V.A, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a) e b), per i quali detto limite è stabilito in € 50.000,00, netti dall'I.V.A..
5. Il limite di spesa per ogni singola fornitura o servizio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è stabilita nella misura massima di € 50.000,00, sempre al netto dell'I.V.A..
6. È fatto divieto di suddividere artificiosamente i lavori, le forniture ed i servizi di cui al presente articolo.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 53 - Modalità di esecuzione delle spese in economia

1. Le spese in economia per lavori, le forniture ed i servizi di cui al precedente articolo 52 commi 1, 2 e 3 del presente regolamento possono essere eseguiti:
    a) in amministrazione diretta;
    b) per cottimo fiduciario;
    c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 54 - Dell'amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, le forniture ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore.
2. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del servizio o dell'ufficio organizza ed esegue le prestazioni per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto all'uopo.
3. Il responsabile del servizio o dell'ufficio acquista altresì i materiali e noleggia i mezzi d'opera eventualmente necessari per l'esecuzione delle prestazioni.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 55 - Del cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario i lavori, le forniture ed i servizi per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese, esercitate in forma individuale o mediante società cooperative o commerciali.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 56 - Autorizzazione dei lavori, delle provviste e dei servizi in economia

1. L'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia è preceduta da apposita determinazione del Responsabile del servizio competente, indicante:
   a) il fine che si intende perseguire;
   b) l'oggetto delle prestazioni, la forma dell'atto di cottimo e le clausole ritenute essenziali;
   c) le modalità di scelta del cottimista ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e dal presente regolamento;
   d) l'elenco delle imprese da invitare, allorché si debba esperire indagine di mercato.
2. Il Responsabile del servizio impegna con propria determinazione la spesa complessiva nelle forme previste dalla legge e dal vigente regolamento comunale della contabilità.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 57 - Ordinazione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia

1. Il Responsabile del servizio, conseguita l'esecutività della determinazione con cui è stata autorizzata l'ordinazione in economia del lavoro, della fornitura o del servizio ed è stata impegnata la relativa spesa, provvede all'ordinazione delle prestazioni a seguito di stipula di apposito contratto nei termini di cui al precedente art. 38 del presente Regolamento.

Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 58 - Forniture e servizi di modesta entità

1. Le forniture ed i servizi di importo non superiore a € 500,00, al netto dell'I.V.A., sono ordinati mediante buoni economali previa richiesta scritta del Responsabile del servizio, numerati progressivamente e contenenti la quantità e qualità dei beni e servizi, l'importo ed il relativo capitolo di bilancio.
2. L'ordinazione delle forniture e dei servizi affidati mediante buoni è disciplinata dal Regolamento economale.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 59 - Modalità di affidamento

1. Nel cottimo fiduciario l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese, individuate dal Responsabile del servizio o del procedimento competenti sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare le offerte oggetto di negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione da fornire e la richiesta di provare o dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalle norme vigenti.
3. I preventivi sono richiesti sulla base di una perizia di stima, con le condizioni di esecuzione alla medesima annesse per i lavori, le forniture ed i servizi.
4. Per i lavori, le forniture o i servizi di importo inferiore a € 10.000,00 netti dall'I.V.A., si può procedere ad affidamento diretto.
5. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del servizio o del procedimento competenti possono disporre , contemporaneamente alla redazione del verbale di cui alle norme vigenti, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00, netti dall'I.V.A., o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del servizio o del procedimento competenti; il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il Responsabile del servizio o del procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi che deve essere approvata con determinazione del Responsabile del servizio per provvedere all'impegno della spesa.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 60 - Esecuzione in danno

1. Nel caso di inadempimento per fatti imputabili all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, il Responsabile del servizio o del procedimento competente, dopo sua diffida a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione diretta di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio, a spese del soggetto inadempiente, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno conseguente.
2. Ogni eventuale irregolarità nell'esecuzione dei lavori, forniture e servizi dovrà essere segnalata dal Responsabile del servizio o del procedimento competente, senza pregiudizio per l'immediata assunzione dei provvedimenti del caso, se di loro competenza.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 61 - Lavori, forniture e servizi aggiuntivi

1. Nel caso si rendessero necessari in corso d'opera forniture e servizi aggiuntivi, il Responsabile del servizio, con ulteriore determinazione autorizzativa, provvederà all'impegno della maggiore spesa ed alla sua ordinazione, fino a concorrenza del quinto del prezzo convenuto, previsto nella originaria determinazione di affidamento.
2. Nel caso si rendessero necessari in corso d'opera lavori aggiuntivi, il Responsabile del servizio, con ulteriore determinazione autorizzativa, approva una perizia suppletiva. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di € 200.000,00, nette dall'I.V.A..

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 62 - Prestazione della cauzione

1. Per i lavori, le forniture ed i servizi affidati ai sensi del presente regolamento è facoltà del Responsabile del servizio o del procedimento competente chiedere la prestazione di idonea cauzione.
2. La prestazione di cauzione è comunque obbligatoria per i lavori di importo superiore a Euro 10.000,00, netti dall'I.V.A..

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 63 - Liquidazione

1. La liquidazione ed i pagamenti dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia sono effettuati nei modi previsti dal Regolamento Comunale della Contabilità.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 64 - Responsabilità

1. Il Responsabile del servizio o del procedimento competente risponde della corretta esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, della loro contabilizzazione, nonché del contenimento della spesa entro il limite autorizzato.
2. Nel caso vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo della preventiva autorizzazione, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra l'impresa fornitrice e il responsabile del servizio o del procedimento che abbia consentito la prestazione. Detto effetto si estende, per le esecuzioni reiterate o continuative, a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 65 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme vigenti per le materie che ne costituiscono l'oggetto.
2. Ove le norme espressamente richiamate dal presente regolamento siano abrogate, integrate o modificate da disposizioni sopraggiunte all'emanazione del presente regolamento, i corrispondenti richiami si intendono operati alle norme vigenti all'epoca di assunzione del relativo provvedimento.
3. Ove il presente regolamento faccia riferimento alle norme vigenti in una data materia, la disposizione applicabile è assunta con riferimento all'epoca dell'adozione del relativo provvedimento.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 66 - Norma finale

1. I limiti di importo di cui al presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Restano salve le competenze già attribuite all'Economo Comunale dal regolamento di contabilità, nei limiti di importo, di oggetto e con le procedure ivi previste.
3. Ove fossero stipulate convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia e in ogni altro caso di gestione associata di funzioni o di servizi, funge da assuntore delle prestazioni il Comune designato capofila dalle singole convenzioni via stipulate.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
a) il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi in economia approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 31 del 04/06/2001 e successive modificazioni.
c) ogni altra disposizione comunale incompatibile con le norme dello stesso regolamento.

 
Clicca quì per tornare all'indice.
 

Art. 67 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, unitamente alla delibera di approvazione.

 
Clicca quì per tornare all'indice.