Appendice al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
Note: Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 12 febbraio 2009
1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri e le modalità per il conferimento da parte del Comune di Locorotondo di incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei alla struttura organizzativa, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6 - 6bis- 6ter - 6quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. e dall'art. 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii..
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.
3. Tali disposizioni si applicano alle procedure di affidamento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, aventi natura di:
a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, con o senza abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
1. Per "incarichi di studio" si intendono le attività concernenti indagini, esami ed analisi su un particolare oggetto o problema di interesse per l'Ente e che hanno come obiettivo la consegna di una relazione scritta finale, nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
2. Per "incarichi di ricerca" si intendono le attività di approfondimento su determinate materie con la proposta di risultati e soluzioni, le quali presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte del Comune.
3. Per "incarichi di consulenza" si intendono le attività di valutazione su specifiche questioni indicate dall'Ente, svolte da parte di esperti e finalizzate al rilascio di pareri.
4. Per "incarichi di collaborazione" si intendono le attività di supporto o di cooperazione con Uffici o Settori del Comune per il raggiungimento di obiettivi specifici.
5. Per "collaborazioni coordinate e continuative" si intendono le attività svolte in maniera non saltuaria e finalizzate al raggiungimento di scopi predeterminati. Tali attività consistono in prestazioni d'opera personale, di natura intrinsecamente artistica o professionale, svolte senza impiego di mezzi organizzati, con retribuzione periodica e prestabilita e senza alcun vincolo di subordinazione. Le collaborazioni devono essere coordinate con le esigenze organizzative della struttura comunale, con il potere di verifica da parte del Comune della rispondenza delle prestazioni ai propri obiettivi.
6. Per "prestazioni occasionali" si intendono quelle di collaborazione occasionale, non aventi i caratteri di abitualità, professionalità, coordinazione e continuità, senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa.
7. Gli incarichi, come sopra indicati e conferiti mediante un contratto di lavoro autonomo, sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere gestionale dell'Ente, non comportano osservanza di un orario di lavoro né inserimento nella struttura organizzativa comunale e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Comune.
1. Per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, il Comune può affidare incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento al Comune conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della sua struttura organizzativa;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Per comprovata specializzazione universitaria si intende il possesso del titolo di laurea triennale, magistrale o titolo equipollente, e l'eventuale espletamento di corsi didattici universitari o di formazione specifici, valutabili anche in relazione all'incarico da assegnare.
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi oppure da soggetti che operino nel campo dell'arte, dell'informatica, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
4. Gli incarichi vengono affidati, inoltre, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni dovute a particolari condizioni del possibile incaricato, tra le quali:
a) cause di incompatibilità di cui alle fattispecie individuate all'art. 51 del Codice di Procedura Civile, riferibili all'oggetto e all'esecuzione dell'incarico;
b) cause di incompatibilità per particolari situazioni riconducibili agli amministratori locali, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000;
c) art. 25 della Legge n. 724/1994;
d) art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, relativamente ai dipendenti di Pubbliche Amministrazioni con rapporto lavorativo a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%, fatto salvo l'incarico di lavoro autonomo occasionale;
e) art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente ai dipendenti di Enti Locali con rapporto di lavoro a tempo parziale.
5. Il preventivo accertamento in merito all'inesistenza nella struttura organizzativa dell'Ente di figure professionali idonee allo svolgimento delle specifiche attività oggetto dell'incarico viene svolto dal Responsabile competente, che invia al Segretario e agli altri Responsabili di Settore una apposita richiesta. L'avvio della procedura per l'affidamento dell'incarico esterno è subordinato all'esito negativo del suddetto accertamento.
1. Gli incarichi esterni sono affidati, di norma, mediante procedure comparative.
2. Le suddette procedure vengono rese note mediante specifici avvisi pubblici, nei quali sono evidenziati:
a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico;
b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
c) la sua durata;
d) il compenso massimo previsto;
e) i criteri di valutazione comparativa.
1. Si procede alla selezione degli esperti esterni ai quali affidare incarichi individuali valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, nonché le proposte operative ed economiche, sulla base dei seguenti criteri:
a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
c) tempistica di realizzazione dell' attività professionale;
d) proposta economica.
2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, il Comune può definire ulteriori criteri di selezione, da disciplinarsi in sede di emanazione dell'avviso, pur nel rispetto dei principi di massima fissati dalla presente disciplina.
3. La selezione può avvenire anche attraverso specifici colloqui, volti ad approfondire gli elementi di cui ai precedenti commi e a verificare la competenza in relazione all'incarico da assegnare.
1. Quando sussistano esigenze particolari di celerità, di contenimento della spesa e di razionalizzazione dell'attività dell'Ente, o per incarichi di valore inferiore ad Euro 20.000,00, il Comune può invitare alla procedura selettiva per l'affidamento di incarichi più soggetti individuati mediante indagine di mercato o estrazione da liste di accreditamento di esperti appositamente formate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dal successivo articolo 7.
2. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma 1, il Responsabile competente individua gli esperti da coinvolgere nelle procedure di affidamento di incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza mediante:
a) indagine di mercato, finalizzata ad acquisire informazioni dettagliate su soggetti in grado di realizzare le prestazioni necessitanti all'Amministrazione, al fine di verificarne le capacità tecnico-professionali;
b) selezione da una lista di accreditamento di soggetti in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnico - professionale prevista per la realizzazione delle prestazioni necessarie a soddisfare le esigenze del Comune, già predisposta.
3. L'indagine di mercato può essere realizzata:
a) acquisendo informazioni dal mercato elettronico;
b) acquisendo informazioni da altri Enti che abbiano recentemente affidato incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza analoghi a quelli che il Comune intende affidare;
c) verificando i requisiti di esperti iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni Pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici;
d) sollecitando gli esperti a rappresentare il possesso dei requisiti richiesti mediante avviso pubblico o comunicazione ad ampia diffusione.
4. Le informazioni acquisite nell'indagine di mercato sono elaborate dal Responsabile competente al fine di individuare più soggetti con requisiti di capacità tecnico professionale tali da poter essere consultati per l'affidamento di incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza per far fronte alle esigenze del Comune.
5. Il Responsabile competente può individuare, inoltre, gli esperti da selezionare ricorrendo a liste di accreditamento predisposte dal Comune come strumenti di pre-qualificazione generale, definiti in base al successivo articolo 7.
6. L'individuazione dei soggetti con i quali procedere alla selezione può essere realizzata mediante estrazione degli esperti dalla lista di accreditamento in base al possesso di requisiti ulteriori di capacità tecnico-professionale, richiesti in relazione alla particolare natura o alle specifiche caratteristiche dell'attività oggetto dell'incarico operativo, di studio e di ricerca, o della consulenza.
7. Il Responsabile competente, a fronte di particolari esigenze connesse alla natura dell'affidamento o alla situazione di mercato, può invitare alla selezione anche altri soggetti, oltre a quelli individuati in base all'indagine di mercato o estratti dalla lista di accreditamento degli esperti, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico.
1. Il Comune può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, suddivise per tipologie di settori di attività.
2. La formazione delle liste viene resa nota mediante avviso pubblicato sul sito web del Comune e all'Albo Pretorio, per almeno 15 giorni consecutivi. L'avviso può inoltre essere pubblicizzato mediante altre forme ritenute idonee.
3. Nell'avviso vengono specificati i requisiti richiesti quanto ai titoli di studio e professionali, nonché i requisiti di carattere generale.
4. Le persone interessate devono presentare domanda entro i termini fissati dall'avviso, allegando il proprio curriculum e fornendo tutte le informazioni richieste. Le domande vengono valutate dal Responsabile del Settore competente per l'attività interessata.
5. La lista predisposta al termine della valutazione viene approvata con determinazione gestionale e ha validità, di norma, annuale, salvo diversa previsione all'atto dell'avviso, e, comunque, fino all'approvazione di una nuova lista.
6. L'aggiornamento di ogni lista avviene mediante pubblicazione di un nuovo avviso reso noto mediante le stesse modalità di cui al comma 2.
7. L'ordine di inserimento nella lista dei candidati riconosciuti idonei è determinato dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.
8. Si ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione, in particolari condizioni, un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.
1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'Ente può affidare ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti circostanze:
a) in situazioni di particolare urgenza, non prevedibili e non imputabili al Comune, adeguatamente motivate, che richiedano prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non sia possibile avvalersi di personale interno;
b) per l'affidamento di incarichi a soggetti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza nel mondo del lavoro;
c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte;
d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni Pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
e) per attività comportanti prestazioni di assistenza legale ovvero che richiedano notoriamente specialità della competenza e/o professionalità, in relazione alle caratteristiche tecniche della prestazione da rendere;
f) per attività comportanti prestazioni altamente qualificate per la realizzazione di interventi di consulenza strategica, programmatoria, pianificatoria, organizzativa, contabile, fiscale-tributaria, amministrativo-gestionale o di rilevante livello scientifico, nell'ambito di attività di studio e ricerca.
2. Nel caso si renda necessario, l'ampliamento o la revisione di un progetto, affidato in precedenza ad un determinato incaricato, si può procedere in via diretta, mediante affidamento allo stesso incaricato, per ragioni di economicità e convenienza dell'ente.
3. Per ottimizzare l'attività amministrativa e per il contenimento dei costi, possono essere affidati incarichi, in particolare di natura occasionale, direttamente a soggetti esperti individuati in base a quanto previsto dagli articoli 6 e 7, anche quando il valore dell'incarico sia limitato e comunque non superiore al limite di euro 5.000,00.
1. Gli incarichi disciplinati dal presente Regolamento possono essere attribuiti:
a) dal Sindaco, se finalizzati ad una attività di programmazione o di verifica e controllo relativa agli indirizzi politici del Comune;
b) dal Responsabile del Settore per le attività connesse alle proprie funzioni.
2. Gli incarichi affidati possono essere prorogati limitatamente al completamento dell'attività avviata oppure possono essere rinnovati qualora permangano le condizioni che hanno legittimato l'affidamento, purchè tale possibilità sia espressamente prevista nell'atto di affidamento e sia adeguatamente motivata nonché quando l'estrema urgenza risultante da evento imprevedibile e non imputabile all'Ente non sia compatibile con i termini imposti per le procedure comparative.
1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto, che deve essere sottoscritto prima dell'inizio dell'attività dall'incaricato e dal Responsabile della struttura proponente.
2. II contratto contiene, quali elementi essenziali, le generalità dell'incaricato, l'indicazione dettagliata della natura dell'incarico, della durata, del luogo, dell'oggetto, degli obblighi, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso stabilito.
3. Nel contratto dovrà essere precisata l'eventuale non esclusività della prestazione e dovranno essere inserite ulteriori clausole di salvaguardia nell'interesse del Comune, tra cui l'impegno a non divulgare notizie apprese nell'ambito della struttura comunale e la facoltà di accesso agli Uffici per la consultazione di documenti anche attraverso l'utilizzazione di archivi, strumenti, procedure, database e risorse hardware e software in dotazione dell'Ente.
1. Il Responsabile del Settore competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. Il compenso complessivo sarà erogato a seguito di accertamento della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Qualora i risultati delle prestazioni fornite non siano conformi a quanto richiesto, il Responsabile competente può chiedere una integrazione degli stessi oppure può provvedere ad una liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
3. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi sono quelli definiti dalla vigente normativa.
1. Sul sito web del Comune si procede alla pubblicazione degli incarichi affidati, mediante l'indicazione del provvedimento gestionale e del contratto nonchè del nome dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del compenso stabilito.
2. I contratti sono efficaci a decorrere dalla data della suddetta pubblicazione.
3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile gestionale competente.
4. E' istituito presso la Segreteria del Comune un apposito registro informatico degli incarichi affidati, il quale viene formato e aggiornato in base a comunicazioni da parte del Responsabile gestionale, contestuali al provvedimento di affidamento.
5. Qualora il compenso stabilito per l'incarico sia superiore ad Euro 5.000,00, il relativo atto di conferimento deve essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti. L'elenco dei collaboratori esterni va altresì comunicato semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
1. Con l'approvazione del bilancio per l'anno di riferimento è altresì approvato il programma per l'affidamento di incarichi esterni, con l'indicazione del limite massimo della relativa spesa annua da sostenere.
2. Si prescinde dal citato programma, qualora gli incarichi attengano ad attività istituzionali stabilite da una legge.
3. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico deve essere espressamente citato il suddetto programma oppure la specifica norma di legge.
1. La disciplina del presente Regolamento non si applica agli incarichi per i quali sono vigenti specifiche disposizioni normative, e in particolare:
a) gli incarichi di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza, nonché gli incarichi per attività tecnico-amministrative a questi connessi, finalizzati all'esecuzione di lavori pubblici;
b) gli incarichi per la redazione di strumenti generali ed attuativi in materia di pianificazione urbanistica;
c) gli incarichi per la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune;
d) gli incarichi per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
e) gli incarichi per addetti stampa;
f) gli incarichi per attività di formazione del personale.
2. Sono escluse le nomine dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di concorsi e selezioni, nonché gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del Nucleo di Valutazione.
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore nella data di esecutività della relativa delibera di approvazione.