1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a. per Decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";
b. per Legge Regionale, la Legge Regionale 4 agosto 1999 n. 24 "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio";
c. per Regolamento Regionale, il Regolamento Regionale 20 marzo 2001 n. 4 "Art. 1 e 2 lett. a) della L.R. 24/99. Regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita";
d. per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione ed è soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese della competente C.C.I.A.A.;
e. per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale, costituisce commercio al dettaglio anche l'attività che, pur assumendo veste, aspetto, immagine o denominazione formale diversa (mostra, esposizione, rappresentanza) viene esercitata in locali o aree aperti/e al pubblico e si concretizza nella vendita al consumatore finale dei prodotti esposti o in operazioni a ciò finalizzate (ricevimento dei potenziali clienti, visione, illustrazione e presentazione della merce, raccolta ordinativi, stipula contratti), essendo del tutto irrilevante l'adozione di particolari modalità quali la consegna differita. Sono fatte salve le speciali norme in materia di mostre, fiere ed esposizioni;
f. per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, vetrine incluse (nella sostanza quella in cui sono esposte o collocate le merci e praticabile dal pubblico). Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, né le zone di passaggio antistanti le vetrine nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali. La superficie di vendita è determinata, per ciascun esercizio commerciale, avendo riferimento soltanto all'area di calpestio del pavimento (non considerandosi cioè l'eventuale esistenza di più piani di appoggio per le merci, anche sovrapposti, in quanto ciò attiene all'arredo del locale) quale risulta dalle tavole allegate alla concessione o autorizzazione edilizia o DIA;
g. per esercizio commerciale, il luogo o lo spazio complessivamente utilizzato ed organizzato dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività di vendita. Più esercizi commerciali con distinti titolari possono coesistere all'interno dello stesso locale o struttura fermo restando che è la somma delle loro superfici di vendita ad individuare la tipologia dell'insediamento e la disciplina applicabile;
h. per area sovracomunale, il territorio di ciascuna delle cinque Province, configurabile come unico bacino di utenza, in conformità con quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale;
i. per sub-area omogenea N. 7 - Provincia di Bari - Sub-Area Monopoli - l'appartenenza del Comune di Locorotondo ad una delle ventiquattro sub-aree aventi caratteristiche socio economiche omogenee.
j. per Comuni della classe II, i Comuni con popolazione compresa tra 10 mila e 50 mila abitanti di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24;
k. per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.;
l. per medie strutture di vendita quelle aventi superficie di vendita da 251 a 2500 mq. suddivise a loro volta in:
· M1: Medie Strutture Inferiori: superficie di vendita compresa fra 251 e 900 mq.
· M2: Medie Strutture Superiori: superficie di vendita compresa fra 901 e 2.500 mq.;
Tali tipologie vengono ulteriormente suddivise, in relazione ai settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita, nella seguente classificazione:
A) Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;
B) Strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare.
m. per grandi strutture di vendita quelle aventi superficie di vendita superiore ai 2500 mq. suddivise a loro volta in:
· G1: Grandi Strutture Inferiori: superficie di vendita compresa fra 2.501 e 7.500 mq.
· G2: Grandi Strutture Superiori: superficie di vendita compresa fra 7.500 e fino a 10.000 mq.
Tali tipologie vengono ulteriormente suddivise, in relazione ai settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita, nella seguente classificazione:
A) Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;
B) Strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare.
n. per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. La superficie di vendita di un Centro Commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
o. per aree commerciali integrate le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita e che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo;
p. per requisiti morali, i requisiti prescritti dall'art. 5 comma 2 e 4 del Decreto. Nei casi indicati in tali disposizioni anche la condanna emessa con l'annotazione di "non menzione" e come applicazione della pena su richiesta delle parti è ostativa all'esercizio dell'attività commerciale;
q. per requisiti professionali, i requisiti prescritti dall'art. 5 comma 5 del Decreto;
r. per popolazione residente, quella risultante dal più recente dato anagrafico disponibile, che per il Comune di Locorotondo è di 14.096 abitanti, nonché una popolazione fluttuante nei periodi estivi di 30.000 abitanti;
s. per zone, le delimitazioni territoriali commerciali del Comune di Locorotondo, stabilite dal P.R.G vigente, e suddivise nella maniera di seguito indicata (come da planimetria allegata che costituisce parte integrante al presente regolamento):
A) CENTRO STORICO
B) ZONA URBANIZZATA
C) ZONA NON URBANIZZATA (contrade) .
1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici, i procedimenti, gli atti e quant'altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
3. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.
1. Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti previsti dall'art. 6 della legge 241/1990 ed in particolare cura la corrispondenza con gli interessati o i controinteressati, ivi comprese le richieste di integrazioni di dati, dichiarazioni o documenti, le comunicazioni d'ufficio, provvede inoltre, secondo quanto indicato dall'art.11 del presente regolamento, ad assicurare adeguati controlli sulle dichiarazioni sostitutive ed alla trasmissione degli atti finali.
2. Restano salve le competenze dei Dirigenti responsabili per l'adozione degli atti finali dei singoli procedimenti nonché la loro responsabilità del procedimento nei casi previsti dal Regolamento Regionale.
3. Ogni ufficio comunale cointeressato ai procedimenti di cui al presente regolamento individua uno o più referenti cui il Responsabile del Procedimento si rapporta per dar luogo ad un'organizzazione improntata a criteri di certezza, celerità, uniformità, omogeneità, efficienza ed efficacia.
4. L'elenco dei referenti è pubblico e di esso, insieme alle altre indicazioni di carattere organizzativo e procedimentale, è data la massima diffusione anche mediante la rete telematica.
Nei casi previsti dall'art. 24 - 1° comma - del presente Regolamento responsabile del procedimento è il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (quando sarà operativo) o, nel frattempo, il Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive che, unitamente ai Dirigenti preposti, provvede all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione unica.
1. L'esercizio del commercio, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal regolamento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica.
2. L'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 della Legge Regionale mediante gli strumenti della programmazione urbanistica commerciale di cui alla Legge Regionale e al Regolamento Regionale.
3. Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate o inviate esclusivamente al:
Comune di Locorotondo - Ufficio Attività Produttive
Piazza Aldo Moro, 29 - Locorotondo e devono essere compilate sugli appositi moduli predisposti e diffusi.
4. Tutti i termini per la conclusione dei singoli procedimenti, o parti di essi, indicati nel presente regolamento, decorrono esclusivamente dalla data di ricevimento/arrivo della domanda e/o della comunicazione presso il Protocollo Generale.
5. Il commercio al dettaglio e le forme speciali di vendita devono essere esercitate nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e urbanistiche (destinazione d'uso).
1. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l'esigenza o l'opportunità, può approvare con appositi provvedimenti, uno o più dei seguenti programmi, corredati di specifica regolamentazione delle attività commerciali:
a. programma per la tutela delle aree urbane interessate da fenomeni oggettivamente riscontrati di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato;
b. programma per la tutela e la valorizzazione dei centri storici;
c. programma integrato per la rivitalizzazione della rete distributiva;
2. La specifica regolamentazione commerciale introdotta con i succitati programmi tiene conto e si integra con quella prevista dal presente regolamento nonché con quella stabilita dagli ordinari strumenti di programmazione urbanistica, generali ed attuativi.
3. Di tali atti e programmi, salvi i diritti di accesso e le forme di pubblicità già previste e disciplinate dall'ordinamento, viene data la massima diffusione e pubblicità.
4. L'autorizzazione per l'apertura e il trasferimento di una grande struttura di vendita di tipologia G2/A è negata, poiché incompatibile con la tipologia dimensionale e la categoria merceologica dell'esercizio di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento Regionale.
5. L'autorizzazione per l'apertura e il trasferimento di una grande struttura di vendita di tipologia G1/A, G1/B e G2/B è negata ove lo strumento urbanistico non prevede espressamente la compatibilità della localizzazione di tale tipologia commerciale.
6. L'autorizzazione per l'apertura di una media o grande struttura è negata ove l'insediamento risulti in contrasto:
· con gli strumenti urbanistici vigenti e con la relativa normativa;
· con i programmi e la specifica regolamentazione commerciale introdotta di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;
· con quanto disposto al successivo art. 7 del presente regolamento (dotazione e caratterstiche dei parcheggi);
· con i criteri di realizzazione dei raccordi viari, previsti o da prevedere nel P.R.G.
L'autorizzazione per le grandi strutture è altresì negata qualora:
· non esista disponibilità numerica prevista dall'art. 5, comma 1 del Regolamento Regionale.
L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento o all'ampliamento di Medie e Grandi strutture di vendita, anche attraverso la concentrazione di esercizi di vicinato già autorizzati ai sensi della Legge 426/1971 e/o in base alla previgente Legislazione Regionale, viene concessa a condizione che la struttura (nuova o già esistente) sia dotata di area privata destinata a parcheggio nella misura prevista dall'art. 12 della L.R. 24/1999, eslusivamente nelle zone territoriali di Tipo B e C, di cui all'art. 1 lett. s) del presente regolamento, nella misura seguente per ogni mq. di superficie di vendita:
Superficie di vendita Settore alimentare o misto Settore non alimentare
fino a 1.500 mq. 1 mq. 0,8 mq.
da 1.500 mq. a 2.500 mq. 1,5 mq. 1 mq.
oltre 2.500 m. 2 mq. 1,5 mq.
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 250 mq., l'estensione o la variazione del settore merceologico sono soggetti a previa comunicazione al Comune da effettuare ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, purchè redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi di cui al successivo art. 10, consente l'effettuazione dell'operazione e l'esercizio dell'attività nella stessa indicata decorsi almeno trenta giorni dalla data del suo ricevimento o arrivo al Protocollo Generale del Comune, secondo quanto specificato al comma 4 dell'art. 5 (cioè il trentunesimo giorno, conteggiando quello di ricevimento).
E' fatta salva l'ipotesi di approvazione dei programmi di cui all'art. 6 comma 1, con cui si sospendano o si inibiscano per un certo periodo gli effetti delle comunicazioni di apertura, che l'interessato preventivamente è tenuto ad accertare e dichiarare (valutazioni di impatto commerciale di cui alla casella 4 del Quadro Autocertificazioni del Mod. COM 1).
1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte , la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune da effettuare ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, purchè redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi di cui al successivo art. 10, consente di subentrare nell'attività, di cessarla o di ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico immediatamente, cioè:
a) nelle data indicata nell'atto di trasferimento e/o di cessazione, o donazione o per causa di morte ed indicato nell'apposito quadro di riferimento del mod. com. 1, in caso di cessazione o subentro nell'attività;
b) nella stessa data in cui è ricevuta al Protocollo Generale in caso di riduzione della superficie di vendita.
La data di cui al punto a) dev'essere rilevata dall'atto notarile (allegato alla comunicazione) o comunicato con autocertificazione indicante gli estremi di esso: nome e sede del Notaio, data della stipula, numero di repertorio, estremi della registrazione, nonché la data di subentro e/o di cessazione nell'attività indicata nell'atto stesso.
Elementi della comunicazione e modalità di redazione
1. La comunicazione di cui agli artt. 8 e 9 deve essere effettuata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica approvata ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto (Mod. COM 1), disponibile presso l'Ufficio Attività Produttive del Comune di Locorotondo.
2. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace ed idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto - e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato - ed è conseguentemente respinta ed archiviata dandone comunicazione all'interessato.
3. Per ogni operazione deve essere presentata una apposita specifica comunicazione, salva la sola ipotesi del trasferimento di sede con contestuale variazione (ampliamento o riduzione) della superficie di vendita, caso in cui è sufficiente compilare la sola sez. C.1 secondo le istruzioni contenute nel Mod. COM 1.
4. La comunicazione deve essere presentata od inviata in triplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'art. 2 D.P.R. 252/1998, eventuale preposto) - una per il Comune, una per l'impresa ed una per la C.C.I.A.A. per la presentazione al Registro delle Imprese - e deve essere compilata in maniera completa e chiara con:
· la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
· l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
· le dichiarazioni prescritte dall'art. 7, comma 2 del Decreto, presenti e contenute - in relazione all'operazione che interessa - nel Mod. COM 1, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.
In particolare nel QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE, la dichiarazione, relativa al locale sede dell'esercizio, concernente il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso deve essere integrata con l'indicazione, nelle apposite righe, di seguito alla locuzione "in quanto", degli estremi dei provvedimenti che ne attestano l'idoneità e cioè:
a) degli estremi della certificazione di agibilità dell'immobile o documento equivalente (così come disposto dal Regolamento edilizio comunale da cui risulti la destinazione d'uso commerciale).
b) degli estremi dell'autorizzazione sanitaria, ovvero, qualora non occorra, la non necessità della stessa.
I dati di cui ai punti a) e b) possono riguardare anche le richieste del certificato di agibilità o dell'autorizzazione sanitaria (se necessaria) in merito presentate ai competenti uffici, fermo restando l'obbligo del conseguimento dei provvedimenti prima di iniziare l'attività che risulterà altrimenti abusiva.
Alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; nel caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.
Deve essere inoltre effettuato il pagamento dei diritti d'istruttoria ed altri eventualmente previsti.
5. La mancanza, incompletezza o non leggibilità anche di una delle dichiarazioni o di uno dei dati e allegati di cui al precedente comma 4, comporta l'inidoneità e l'inefficacia della comunicazione, con conseguente suo rigetto e divieto di esercitare l'attività indicata.
1. A seguito della presentazione o ricevimento delle comunicazioni di cui ai precedenti artt. 8 e 9, l'Ufficio Attività Produttive procede alla verifica della loro regolarità e correttezza formale e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi - dati, dichiarazioni, allegati - richiesti.
Non è necessaria formale comunicazione di avvio del procedimento, valendo a tale effetto la ricevuta e/o copia della domanda, rilasciata dal Protocollo Generale o la ricevuta di ritorno postale fermo restando quanto stabilito all'art. 5 comma 4 del presente regolamento.
Ove la comunicazione risulti formalmente regolare e corretta vengono attivati i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati indicati.
2. Nel caso in cui la comunicazione non sia regolare o corretta per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprensibilità in relazione agli elementi richiesti al precedente art. 10, la comunicazione è considerata inidonea ed inefficace a realizzare gli scopi e gli effetti voluti ed è perciò rigettata attraverso una comunicazione dell'Amministrazione nella quale si indicano le irregolarità e le incompletezze e, nel contempo, si fa divieto e si diffida dall'esercitare l'attività.
I termini di cui agli artt. 8 e 9 decorrono dal ricevimento di nuova, regolare completa comunicazione per la quale dovranno essere nuovamente assolti i pagamenti dei diritti d'ìstruttoria e degli altri eventualmente previsti.
3. L'Ufficio Attività Produttive adotta ogni opportuna iniziativa per divulgare istruzioni atte a facilitare la corretta compilazione delle comunicazioni, potendo a tal fine anche predisporre moduli integrativi o complementari.
4. Salva l'ipotesi di diversa espressa indicazione, il recapito per la corrispondenza agli interessati è costituito dalla residenza (in caso di ditta individuale) o dalla sede legale (in caso di società) dichiarate nella comunicazione.
5. La regolare comunicazione, una copia della quale deve essere presentata alla Camera di Commercio entro i 30 giorni successivi all'effettivo inizio dell'attività, costituisce il titolo che legittima l'esercizio del commercio al dettaglio.
6. Comune e Camera di Commercio stabiliscono gli opportuni, idonei, reciproci accordi di collaborazione per verificare quali fra le operazioni comunicate siano state effettivamente attivate, al fine di un loro corretto monitoraggio ed osservatorio.
7. Il Comune può sempre e comunque intervenire con provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio in caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese nella comunicazione o dei documenti prodotti a corredo, anche se accertata dopo il decorso di 30 giorni dalla sua presentazione.
8. Gli atti relativi al procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e dal regolamento comunale in materia.
9. L'Ufficio Attività Produttive, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di apertura, trasferimento di sede o ampliamento della superficie di vendita, trasmette copia della stessa ai seguenti Uffici:
· Tecnico Comunale;
· Polizia Municipale,
i quali, entro 10 giorni dalla ricezione della stessa trasmettono (per quanto di propria competenza), in risposta all'Ufficio Attività Produttive, comunicazione indicante la regolarità o meno delle dichiarazioni rese all'Ufficio.
Inoltre l'Ufficio Attività Produttive trasmette, per opportuna conoscenza e/o per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese (a seconda dei casi) ai seguenti Uffici della U.S.L. competenti per territorio:
· Igiene e Sanità Pubblica;
· Veterinario (se alimentari prodotti carnei e/o ittici);
· Dipartimento di Prevenzione.
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 2500 mq., l'estensione o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione comunale.
2. Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione per le medie strutture di vendita è stabilito in 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, purchè formalmente regolare e completa degli elementi di cui al successivo articolo 14. Per data di presentazione si intende quella in cui la domanda è ricevuta, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, dal Protocollo Generale del Comune di Locorotondo.
3. Qualora il Comune non si pronunci, adottando espresso provvedimento, sulla domanda entro il termine di cui al comma precedente, salvo vi sia stata interruzione o sospensione dei termini, la domanda si intende accolta conformemente e limitatamente agli elaborati prodotti ed alle dichiarazioni rese.
4. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità con conseguente suo rigetto e immediata archiviazione, contestualmente a:
a. domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse);
b. denuncia di inizio attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza di tali atti o della loro non necessità);
1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione e della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti alla sola preventiva comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, purchè redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi di cui al successivo articolo 14, consente di subentrare nell'attività, di cessarla o di ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico immediatamente, cioè:
a) nelle data indicata nell'atto di trasferimento e/o di cessazione, o donazione o per causa di morte ed indicato nell'apposito quadro di riferimento del mod. com. 2, in caso di cessazione o subentro nell'attività;
b) nella stessa data in cui è ricevuta al Protocollo Generale in caso di riduzione della superficie di vendita.
La data di cui al punto a) dev'essere rilevata dall'atto notarile (allegato alla comunicazione) o comunicato con autocertificazione indicante gli estremi di esso: nome e sede del Notaio, data della stipula, numero di repertorio, estremi della registrazione, nonché la data di subentro e/o di cessazione nell'attività indicata nell'atto stesso.
1. La domanda di cui all'art. 12 e la comunicazione di cui all'art. 13 devono essere effettuate utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica approvata ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Decreto Legislativo 114/1998 (Mod. COM 2 per la domanda; Mod. COM 3 per la comunicazione), disponibile presso l'Ufficio Attività Produttive.
2. La comunicazione o la domanda effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto né ad avviare il procedimento di richiesta dell'autorizzazione - e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato - ed è conseguentemente, respinta ed archiviata e di ciò viene data espressa comunicazione all'interessato.
3. La domanda di autorizzazione deve esser presentata o inviata in duplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'art. 2 D.P.R. 252/98, eventuale preposto), una per il Comune, una per l'impresa al fine, in caso di esito positivo con apposizione degli estremi dell'autorizzazione, della sua presentazione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. entro trenta giorni dall'inizio effettivo dell'attività o delle variazioni richieste.
4. La comunicazione deve esser presentata o inviata in triplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'art. 2 D.P.R. 252/98, eventuale preposto), una per il Comune, una per l'impresa ed una per la C.C.I.A.A. per la presentazione al Registro delle Imprese.
5. Sia la domanda che la comunicazione devono esser compilate in maniera completa e chiara con:
· la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare
· l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa
· le dichiarazioni prescritte dal Decreto, presenti e contenute - in relazione all'operazione che interessa - nel modello COM 2 o COM 3, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.
6. Alla domanda o alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; in caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.
7. Alla domanda deve inoltre essere allegata:
a) copia foglio di mappa catastale con indicata l'esatta ubicazione dell'esercizio richiesto.
b) planimetria debitamente quotata, in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una di unione.
c) planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:500) indicante gli spazi destinati a parcheggio.
d) relazione asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici ed alla relativa normativa, richiamata dal presente regolamento. In particolare deve esser attestata la rispondenza della realizzazione dei raccordi viari, nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche dei parcheggi, secondo quanto stabilito all'art. 7, del presente regolamento, tramite anche apposita tabella comparativa.
e) relazione circa l'infrastrutturazione viaria.
f) relazione circa le conseguenze occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, il rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.
1. Per ciò che concerne i procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni di cui all'art. 13 ed i conseguenti atti ed effetti finali, valgono le disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento in quanto applicabili alle medie strutture (escluso cioè le disposizioni inerenti le comunicazioni ad efficacia differita).
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione comunale.
2. Il rilascio dell'autorizzazione suddetta è subordinato al verificato rispetto:
- della conformità dell'insediamento ai vigenti strumenti urbanistici ed alla relativa normativa;
· del Piano di Settore per il Commercio (a redigersi);
· dei programmi di cui all'art. 6 - comma 1 - del presente regolamento e della specifica regolamentazione commerciale con gli stessi introdotta;
· con i criteri di realizzazione dei raccordi viari, previsti o da prevedere nel P.R.G.
· delle altre norme del presente regolamento e delle norme igienico-sanitarie.
L'autorizzazione è negata qualora sia stata negata, o comunque non rilasciata almeno cinque giorni prima del termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione commerciale, la concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione dell'insediamento.
3. Nel caso di domande concorrenti per l'apertura di una media struttura di vendita valgono le priorità previste dall'art. 10, comma 2, del Decreto.
4. L'approvazione dei programmi di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento e la specifica regolamentazione con gli stessi introdotta possono prevedere disposizioni, prescrizioni e procedure per la valutazione dell'impatto urbanistico ambientale al fine di rendere compatibile la localizzazione e l'apertura degli esercizi, comprese le medie strutture di vendita, con le caratteristiche dell'area interessata e con gli interventi programmati.
5. A seguito dell'approvazione di apposito programma per la tutela delle aree vulnerabili di cui all'art. 6, comma 1 lett. a) del presente regolamento, il Comune può prevedere la graduazione dell'inserimento delle medie strutture di vendita definendo la percentuale massima di incremento annuale dell'indice di equilibrio commerciale nelle aree oggetto di programmazione.
6. L'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di medie strutture di vendita è dovuta purchè l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'art. 24 della previgente legge 11.6.1971 n° 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati sul territorio comunale (nel caso di approvazione e operatività dei programmi di cui all'art. 6, comma 1, tali esercizi devono essere localizzati nelle aree interessate dai programmi stessi).
Allo scopo deve esser considerata la superficie di vendita effettiva di ognuno degli esercizi che si intendono concentrare o accorpare la cui somma complessiva deve quindi essere congrua - cioè almeno equivalente - con quella richiesta per realizzare l'intervento.
Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.
Nell'ipotesi di cui al presente comma l'autorizzazione può essere negata solo quando l'apertura o l'ampliamento della media struttura sia in contrasto con gli strumenti urbanistici, nonché quanto prescritto per la dotazione e le caratteristiche dei parcheggi dell'art. 7 del presente regolamento oppure quando sia negata la concessione o autorizzazione edilizia.
7. A seguito della presentazione della domanda di apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, estensione o cambiamento del settore merceologico di una media struttura, il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della sua regolarità e correttezza formale e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi - dati, dichiarazioni, allegati - richiesti conformemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 14 del presente regolamento.
8. Ove la domanda risulti formalmente regolare e corretta il Responsabile del procedimento attiva le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese e dei dati indicati mediante richiesta agli uffici competenti per gli accertamenti.
Non è necessaria formale comunicazione di avvio del procedimento, valendo a tale effetto la ricevuta e/o copia della domanda, rilasciata dal Protocollo Generale o la ricevuta di ritorno postale fermo restando quanto stabilito all'art. 5 comma 4 del presente regolamento.
9. Nel caso in cui la domanda non sia formalmente regolare e corretta per riscontrate omissioni, incompletezze o incomprensibilità, ne viene data comunicazione al soggetto interessato entro venti giorni dal ricevimento della domanda stessa invitandolo a presentare le necessarie integrazioni (dati, dichiarazioni o altra documentazione richiesta) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione stessa. Contestualmente l'interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione è interrotto fino all'integrazione della pratica come sopra detto e che la mancata integrazione della medesima entro i termini perentori assegnati comporta la decadenza della domanda e la sua archiviazione.
10. La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente necessaria viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale, quando sarà operativo lo Sportello Unico, nel frattempo la concessione o l'autorizzazione edilizia necessaria, deve essere antecedente all'autorizzazione commerciale.
1. Le grandi strutture di vendita sono individuate e disciplinate sulla base di parametri definiti dalla Giunta Regionale, come specificato al all'art. 1 punto m) del presente regolamento.
2. L'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita delle tipologie di cui al comma 1 del presente articolo, saranno autorizzate in sede di conferenze di servizi, così come previsto dall'art. 3, comma 7 del Regolamento Regionale e all'art. 8, comma 7 della L.R. 24/99.
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione od il cambiamento del settore merceologico, sono soggetti ad autorizzazione comunale.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità con conseguente suo rigetto ed immediata archiviazione, contestualmente a:
a. domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse);
b. denuncia di inizio attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse o della loro non necessità);
3. Per i criteri e le procedure inerenti l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita si rinvia all'art. 8 della L.R. 24/99 e all'art. 7 del Regolamento Regionale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede, all'ampliamento della superficie di vendita, all'estensione o al cambiamento del settore merceologico è subordinato al rispetto dei programmi di cui all'art. 6, comma 1, e della specifica regolamentazione con gli stessi introdotti con le altre disposizioni del presente Regolamento e delle norme igienico-sanitarie.
1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, purchè redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi di cui al successivo art. 20, consente di subentrare nell'attività, di cessarla o di ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico, immediatamente, cioè:
a) nelle data indicata nell'atto di trasferimento e/o di cessazione, o donazione o per causa di morte ed indicato nell'apposito quadro di riferimento del mod. com. 2, in caso di cessazione o subentro nell'attività;
b) nella stessa data in cui è ricevuta al Protocollo Generale in caso di riduzione della superficie di vendita.
La data di cui al punto a) dev'essere rilevata dall'atto notarile (allegato alla comunicazione) o comunicato con autocertificazione indicante gli estremi di esso: nome e sede del Notaio, data della stipula, numero di repertorio, estremi della registrazione, nonché la data di subentro e/o di cessazione nell'attività indicata nell'atto stesso.
1. Per ciò che concerne gli elementi della domanda di cui al precedente art. 18 o della comunicazione di cui al precedente art. 19 e le modalità della loro redazione e presentazione si richiamano le disposizioni dell'art. 14 del presente regolamento, valide anche per le grandi strutture di vendita.
1. Per ciò che concerne i procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni di cui all'art. 19 ed i conseguenti atti ed effetti finali, valgono le disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento in quanto applicabili alle grandi strutture (escluso cioè le disposizioni inerenti le comunicazioni ad efficacia differita).
1. Il Centro Commerciale è una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Pertanto, quale media o grande struttura di vendita, il Centro Commerciale deve essere oggetto di specifica domanda ed autorizzazione.
2. E' Centro Commerciale la struttura caratterizzata anche dalla presenza di soli esercizi di vicinato, di esercizi di vicinato e una o più medie o grandi strutture, ovvero da sole medie o grandi strutture.
3. Per superficie di vendita di un Centro Commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, ed essa determina la disciplina e la procedura amministrativa da applicare alle relative domande e comunicazioni.
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita di un Centro Commerciale, sono soggetti ad autorizzazione comunale, salvi i procedimenti autorizzatori e quelli soggetti a comunicazione, ad efficacia differita od immediata, contemporaneamente o successivamente necessari per l'attivazione, le variazioni, e le cessazioni dei singoli esercizi di vendita componenti il Centro Commerciale che sono definiti con autonomi atti o provvedimenti. All'autorizzazione inerente il Centro Commerciale deve quindi attribuirsi essenzialmente valore quantitativo (in termini di superficie di vendita complessiva, eventualmente suddivisa fra i settori alimentare e non alimentare) e di consenso alla sua realizzazione in stretto rapporto con gli strumenti urbanistici e con la concessione o autorizzazione edilizia.
2. La superficie di vendita del Centro Commerciale (nel caso di apertura o di trasferimento) o quella che si intende raggiungere (nel caso di ampliamento) determina la disciplina e la procedura da seguire, secondo che si tratti di media o grande struttura di vendita.
3. La domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie di vendita di un Centro Commerciale - che deve essere corredata da una relazione che ne descrive esattamente la composizione, dettagliando le varie attività e funzioni previste con a fianco di ciascuna indicata la relativa superficie (per quelle commerciali anche la superficie di vendita suddivisa per settore merceologico) - può esser presentata da un unico promotore o dai singoli aspiranti esercenti. Nella seconda ipotesi la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, per i rapporti giuridici con i terzi. Di tale qualifica deve essere dato atto nel frontespizio del Mod. COM 2. Per la modalità di redazione e presentazione della domanda inerente il Centro Commerciale, gli elementi - dati, dichiarazioni ed allegati - necessari, le procedure di controllo e verifica ed il rilascio o diniego dell'autorizzazione, deve farsi riferimento alle relative disposizioni contenute nel CAPO III e IV del presente regolamento, secondo che si tratti di media o grande struttura di vendita.
4. Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore del Centro, può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del Decreto che devono comunque essere posseduti, prima del rilascio dell'autorizzazione per il Centro Commerciale, dal promotore stesso o da altro soggetto richiedente che ne assuma la titolarità. L'intestazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, che dovrà essere in possesso anche degli altri requisiti previsti dall'art. 5 del Decreto, non costituisce caso di subingresso.
5. La planimetria da allegarsi alla domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento indica la superficie complessiva del Centro intesa quale somma delle superfici di vendita di ciascun esercizio commerciale previsto (che pure devono essere indicate) nonché le infrastrutture comuni e gli spazi di servizio gestiti unitamente e le loro superfici.
6. L'autorizzazione per il Centro Commerciale viene intestata e rilasciata al promotore o rappresentante del Centro (nominato come detto al comma 3) il quale rappresenterà il Centro nei rapporti, anche futuri, con la Pubblica Amministrazione.
Il promotore del Centro può essere anche una società o un'associazione stabile di imprese. In tal caso, fermo restando quanto precisato al precedente comma 4, per i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale si applica l'art. 5 comma 6 del Decreto.
7. Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione per il Centro Commerciale, i soggetti interessati provvederanno a richiedere il rilascio delle autorizzazioni o a presentare le comunicazioni per ognuno degli esercizi (rispettivamente grandi o medie strutture ed esercizi di vicinato) costituenti e facenti parte del Centro Commerciale stesso utilizzando l'apposito modello approvato ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Decreto. I procedimenti per l'insediamento dei singoli esercizi commerciali all'interno del Centro sono quelli previsti dal presente regolamento prescindendosi però dall'applicazione degli artt. 12 - commi 2 e 4 -, 14 - comma 7 -, 16 - commi da 2 a 6 e comma 10, 18 - commi 2, 3 e 4. Tali procedimenti devono pertanto concludersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del Protocollo Generale delle domande e/o comunicazioni ove l'insediamento delle attività avvenga conformemente alle prescrizioni e/o vincoli eventualmente stabiliti in sede di rilascio di autorizzazione per il Centro Commerciale ed i soggetti che intendono assumere la titolarità dei singoli esercizi commerciali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto.
1. Qualora ai fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura sia necessario il rilascio di apposita concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione commerciale secondo quanto disposto dagli artt. 12 comma 4 e 18 comma 2 del presente regolamento.
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e di quella commerciale avviene pure contestualmente, quando sarà operativo lo Sportello Unico, nel frattempo la concessione o l'autorizzazione edilizia necessaria, deve essere antecedente all'autorizzazione commerciale, fatte salve eccezioni per i casi regolati da Leggi e Regolamenti Regionali, rilasciandosi in tal caso la concessione o autorizzazione edilizia secondo le norme vigenti in materia.
3. Per le contestualità di cui ai commi precedenti le domande di concessione e/o autorizzazione edilizia e quelle di autorizzazione commerciale vengono presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive, che provvederà a coordinare tempi e procedimenti edilizio e commerciale e ad emanare un unico atto concessorio e/o autorizzatorio eventualmente comprensivo anche di altre autorizzazioni amministrative espressamente richieste (esempio: insegne, pubblicità, occupazioni varie di suolo pubblico ecc.)
4. Resta fermo che essendo il procedimento edilizio e quello commerciale necessariamente interrelati, le richieste di integrazioni dati dichiarazioni o documenti avanzate per uno dei due procedimenti sono valido titolo per la sospensione del procedimento di rilascio dell'atto unico di cui al comma precedente, e comunque di interruzione dei termini sia del procedimento edilizio che di quello commerciale anche al fine di quanto previsto dagli artt. 12 comma 2 del presente regolamento e dal Regolamento Regionale.
5. La Conferenza dei Servizi è regolata dall'art. 8, commi 5, 6 e 7 della Legge Regionale. Il responsabile dello Sportello Unico rilascia l'atto autorizzatorio finale ed unico per le grandi strutture di vendita.
6. L'attività commerciale delle medie e grandi strutture di vendita autorizzate come previsto al presente articolo non può essere iniziata fino alla certificazione, nelle forme previste dalle leggi statali e regionali e dal regolamento edilizio comunale della agibilità degli immobili relativi.
7. L'annullamento e/o la decadenza della concessione o autorizzazione edilizia o dell'atto unico autorizzatorio di medie e grandi strutture di vendita per motivi urbanistico-edilizi comporta altresì la revoca della corrispondente autorizzazione commerciale con divieto di proseguire l'attività negli immobili interessati dai provvedimenti di cui trattasi.
1. La vendita al dettaglio può essere esercitata nelle forme speciali previste dal Decreto secondo le modalità e nei limiti previsti dallo stesso e dal presente regolamento.
2. Le forme speciali di vendita si suddividono in:
a. Vendita in spacci interni;
b. Vendita mediante apparecchi automatici;
c. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione;
d. Vendita a domicilio.
1. L'inizio, le variazioni (di superficie di vendita, di settore merceologico, di titolarità o gestione), il trasferimento e la cessazione delle attività di cui al presente capo sono soggette a preventiva comunicazione al Comune.
2. La comunicazione, purchè redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi richiesti, secondo quanto disposto ai successivi commi del presente articolo, consente l'esercizio dell'attività nella stessa indicata decorsi almeno trenta giorni dalla data in cui è stata ricevuta dal Protocollo Generale del comune, ai sensi dell'art.5 del presente regolamento eccetto i casi di subingresso senza modifiche, riduzione della superficie di vendita (per gli spacci interni) o di settore merceologico e cessazione, nei quali la comunicazione ha efficacia immediata, nella data cioè:
a) indicata nell'atto di trasferimento e/o di cessazione, o donazione o per causa di morte ed indicato nell'apposito quadro di riferimento, in caso di cessazione o subentro nell'attività;
b) in cui è ricevuta al Protocollo Generale in caso di riduzione della superficie di vendita.
La data di cui al punto a) dev'essere rilevata dall'atto notarile (allegato alla comunicazione) o comunicato con autocertificazione indicante gli estremi di esso: nome e sede del Notaio, data della stipula, numero di repertorio, estremi della registrazione, nonché la data di subentro e/o di cessazione nell'attività indicata nell'atto stesso.
3. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dal Comune, disponibile presso l'Ufficio Attività Produttive.
4. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto - e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato - ed è conseguentemente dichiarata tale, respinta ed archiviata.
5. Per ogni operazione deve essere presentata una apposita specifica comunicazione, salva la sola ipotesi del trasferimento di sede con contestuale variazione (ampliamento o riduzione) della superficie di vendita per gli spacci interni.
6. La comunicazione deve essere predisposta in triplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'art. 2 D.P.R. 252/1998, eventuale preposto) - una per il Comune, una per l'impresa ed una per la C.C.I.A.A. per la presentazione al Registro delle Imprese - e deve essere compilata in maniera completa e chiara con:
· la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
· l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
· le dichiarazioni prescritte dal Decreto, presenti e contenute - in relazione all'operazione che interessa - nel modello appositamente predisposto, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.
In particolare nel QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE, la dichiarazione, relativa al locale sede dell'esercizio, concernente il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso deve essere integrata con l'indicazione, nelle apposite righe, di seguito alla locuzione "in quanto", degli estremi dei provvedimenti che ne attestano l'idoneità e cioè degli estremi della certificazione di agibilità dell'immobile o documento equivalente così come disposto dal Regolamento edilizio comunale da cui risulti la destinazione d'uso commerciale. Inoltre occorre indicare anche gli estremi dell'autorizzazione sanitaria, ovvero, qualora non occorra, la non necessità della stessa. Tali dati possono riguardare anche le richieste del certificato di agibilità o dell'autorizzazione sanitaria (se necessaria) in merito presentate ai competenti uffici, fermo restando l'obbligo del conseguimento dei provvedimenti prima di iniziare l'attività che risulterà altrimenti abusiva.
Alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; nel caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno. Deve inoltre essere effettuato il pagamento dei diritti d'istruttoria ed altri eventulamente previsti.
7. La mancanza, incompletezza o non leggibilità anche di una delle dichiarazioni o di uno dei dati e allegati di cui al precedente comma 4, comporta l'inidoneità e l'inefficacia della comunicazione, con conseguente suo rigetto e divieto di esercitare l'attività indicata.
1. A seguito della presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art. 26, l'Ufficio Attività Produttive procede alla verifica della loro regolarità e correttezza formale e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi - dati, dichiarazioni, allegati - richiesti.
Non è necessaria formale comunicazione di avvio del procedimento, valendo a tale effetto la ricevuta e/o copia della domanda, rilasciata dal Protocollo Generale o la ricevuta di ritorno postale fermo restando quanto stabilito all'art. 5 comma 4 del presente regolamento.
2. Ove la pratica risulti formalmente regolare e corretta, ai sensi dell'art.11 del D.P.R. n.403/1998 il responsabile del procedimento provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate e dei dati indicati.
3. Nel caso in cui la comunicazione non sia regolare o completa per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprensibilità, la comunicazione è considerata inidonea ed inefficace a realizzare gli scopi e gli effetti voluti ed è perciò rigettata attraverso una comunicazione dell'Amministrazione nella quale si indicano le irregolarità e le incompletezze e, nel contempo, si fa divieto e si diffida dall'esercitare l'attività.
I termini di cui all'art.26 decorrono dal ricevimento della nuova regolare completa comunicazione per la quale dovranno essere nuovamente assolti i pagamenti dei diritti d'istruttoria ed altri eventualmente previsti.
4. L'Ufficio Attività Produttive adotta ogni opportuna iniziativa per divulgare istruzioni atte a facilitare la corretta compilazione delle comunicazioni, potendo a tal fine anche predisporre moduli integrativi o complementari.
5. Salva l'ipotesi di diversa espressa indicazione, il recapito per la corrispondenza agli interessati è costituito dalla residenza (in caso di ditta individuale) o dalla sede legale (in caso di società) dichiarate nella comunicazione.
6. La regolare o regolarizzata comunicazione, una copia della quale deve essere presentata alla Camera di Commercio entro i trenta giorni successivi all'effettivo inizio dell'attività, costituisce il titolo che legittima l'esercizio della forma speciale di vendita.
7. Comune e Camera di Commercio stabiliscono gli opportuni, idonei, reciproci accordi di collaborazione per verificare quali fra le operazioni comunicate siano state effettivamente attivate, al fine di un loro corretto monitoraggio ed osservatorio.
8. Il Comune può sempre e comunque intervenire con provvedimento di divieto di prosecuzione della forma speciale di vendita e cessazione dell'attività in caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese nella comunicazione o dei documenti prodotti a corredo, anche se accertata dopo il decorso di trenta giorni dalla sua presentazione.
9. Gli atti relativi al procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e dal regolamento comunale in materia.
1. Per vendita in spacci interni si intende la vendita al dettaglio effettuata:
a. a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati;
b. a favore di militari;
c. a favore di soci di cooperative di consumo;
d. a favore di aderenti a circoli privati;
e. nelle scuole, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
f. negli ospedali, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
g. nei cinema, teatri e altri luoghi destinati ad accogliere attività di rappresentazione o spettacolo, esclusivamente a favore degli spettatori;
h. nei musei, esclusivamente a favore dei visitatori (fatte salve le norme speciali di cui alla L. 14.01.1993 n° 4 e al D.M. 24.03.1997 n° 139)
i. negli alberghi ed altre strutture ricettive, esclusivamente a favore degli alloggiati (fatte salve le norme speciali vigenti);
j. negli altri luoghi, pubblici o privati, assimilabili (accesso riservato a determinate categorie di soggetti o sottoposto a particolari modalità quali il pagamento di un biglietto);
2. I locali nei quali è effettuata la vendita di cui al precedente comma non devono essere aperti al pubblico né devono avere accesso diretto dalla pubblica via.
1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio. Una stessa comunicazione può essere utilizzata per più apparecchi automatici e per diverse loro ubicazioni (da indicare esattamente). Ove l'installazione insista su suolo pubblico, occorre conseguire l'apposita concessione.
2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita di cui ai precedenti Capi del presente Titolo.
3. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata mediante apparecchi automatici è soggetta alle disposizioni della 287/1991 sui pubblici esercizi laddove si configuri la fattispecie di cui all'art. 1 comma 2 della succitata legge.
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta.
3. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto e dal presente regolamento per l'esercizio della vendita al dettaglio.
Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
8. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche al commercio elettronico nel rispetto dell'art. 21 del Decreto e delle azioni promosse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società.
2. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi.
3. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto, i quali sono autocertificati dagli stessi ed allegati nella comunicazione di cui al precedente comma.
4. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5, comma 2, del Decreto.
5. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonchè del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo; il tesserino deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
6. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
7. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4 e 5 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
8. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo precedente.
1. L'attività commerciale su area pubblica sarà disciplinata sulla base del Decreto e della Legge Regionale in fase di emanazione.
1. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di un esercizio di vendita sono soggetti alla sola comunicazione al Comune competente per territorio.
2. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. La comunicazione di subingresso presentata entro i termini perentori di cui al precedente comma 2 consente al subentrante - purchè in possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, professionali - di esercitare immediatamente (cioè nella data di effettivo subentro rilevabile dall'atto, con le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento) l'attività del dante causa, cui correlativamente incombe l'obbligo di cessarla secondo quanto disposto dal successivo art. 35.
4. La comunicazione di subingresso presentata non rispettando i termini perentori di cui al comma 2 comporta la decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa. Conseguentemente:
a. la comunicazione stessa sarà dichiarata inidonea ed inefficace a produrre gli effetti giuridici previsti dal Decreto - e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato - e respinta con diffida e divieto nei confronti del subentrante ad esercitare l'attività prima assentita, altrimenti abusiva;
b. sarà avviato, ai sensi della Legge 241/90, il procedimento di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa.
5. Ad ogni trasferimento della gestione o della proprietà dell'esercizio deve corrispondere una comunicazione di subingresso (e correlativa comunicazione di cessazione da parte del dante causa, secondo quanto disposto al successivo art. 35) osservando i suddetti termini perentori e la sequenza logica e cronologica dei trasferimenti susseguitisi.
6. Anche al dante causa, per le conseguenze negative in cui può indirettamente incorrere, incombe pertanto l'obbligo di verificare che il subentrante rispetti adempimenti e termini prescritti. A tal fine potrà richiedere informazioni ed accedere agli atti d'ufficio
7. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto.
8. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 del Decreto entro un anno dalla comunicazione di subingresso.
9. Nel caso di morte del titolare, per proseguirne provvisoriamente l'attività in attesa che sussistano le condizioni per la definitiva comunicazione di subingresso (adempimenti successori, definizione dei rapporti all'interno dell'eventuale comunione ereditaria, negoziazione quote, costituzione società per la gestione dell'esercizio ... etc. ... ) è necessario che da parte dell'erede o di uno degli eredi sia presentata comunicazione di prosecuzione dell'attività al Comune, utilizzando l'apposito modello predisposto.
10. All'erede o agli eredi è altresì consentito, entro l'anno dalla data del decesso, cedere in proprietà o in gestione l'esercizio (ipotesi in cui deve comunque essere presentata definitiva comunicazione di subingresso), purchè vi siano succeduti con regolare denuncia.
1. La cessazione dell'attività di un esercizio di vendita è soggetta alla sola comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di cessazione, eccetto quella per causa di morte del titolare, deve essere presentata in via preventiva e comunque entro 30 giorni dalla data di cessazione o dell'atto di trasferimento dell'esercizio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Decreto in relazione all'art. 26 comma 5 del Decreto stesso, anche su segnalazione della competente Camera di Commercio.
1. Il titolare di un esercizio di vendita al dettaglio può affidare la gestione di uno o più reparti dell'esercizio ad altri soggetti in possesso dei requisiti prescritti.
2. L'affidamento del reparto è assimilato al subingresso e soggetto alle comunicazione di cui agli artt. 9 o 13 o 19 del presente regolamento, secondo la superficie di vendita del reparto, da parte del soggetto che lo prende in gestione (nella sezione relativa all'apertura per subingresso del Mod. COM 1 o del Mod. COM 3 dovrà barrarsi la casella "ALTRE CAUSE", indicando "PRESA IN GESTIONE DI REPARTO").
3. Il soggetto che affida in gestione il reparto non deve effettuare alcuna comunicazione né di riduzione della superficie di vendita né di parziale cessazione.
1. La disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio è contenuta in apposita ordinanza sindacale nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto e dalla normativa regionale. Il Comune, per evitare difficoltà di approvvigionamento, in accordo e collaborazione con le Associazioni di categoria e dei consumatori e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, promuove le opportune iniziative affinchè la chiusura degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità.
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
3. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
4. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del precedente comma 3.
5. In caso di vendita di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria, l'obbligo di pubblicità del prezzo può ritenersi rispettato mediante modalità idonee allo scopo, anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno.
6. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
1. In tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
2. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
3. Durante il periodo in cui in un esercizio vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito.
4. Le merci oggetto di vendita straordinaria e come tali offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
5. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni, nonchè l'indicazione della durata della vendita.
6. Durante le vendite di fine stagione è vietato effettuare vendite promozionali.
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e devono essere comunicate al Comune almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.
2. Tali vendite possono essere effettuate nei periodi stabiliti dalla Legge Regionale n. 27 del 15 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
4. La comunicazione al Comune relativa alla vendita di liquidazione, per la quale è predisposta apposita modulistica deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:
a. per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;
b. per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
c. per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;
d. per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi, dandone adeguata prova mediante la descrizione degli arredi da sostituire o la produzione di appositi preventivi.
5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi. Non sono ammesse deroghe o proroghe alla chiusura, tranne nel caso in cui il soggetto non abbia usufruito dell'intero periodo previsto dalla legislazione vigente, anche nel caso di indisponibilità della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori.
1. Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite sono regolate dalla Legge Regionale n. 27 del 15 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Comune, d'intesa con la competente Camera di Commercio e sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, può definire periodi diversi da quelli indicati al comma 1 per l'effettuazione delle vendite di fine stagione. Tali diversi periodi saranno definiti con motivata ordinanza sindacale.
1. Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita; le merce offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili. La comunicazione deve essere effettuata al Comune almeno cinque giorni prima dell'inizio della vendita.
2. Le vendite promozionali sono regolate dalla Legge Regionale n. 27 del 15 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate, se consentite e nei limiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente, in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al Comune.
1. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio salvo deroghe stabilite dalla Regione.
2. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data del 24 aprile 1999.
1. In occasione di fiere, feste, manifestazioni, spettacoli o altre riunioni straordinarie in aree o locali privati o nella disponibilità di privati o di enti pubblici diversi dall'Amministrazione Comunale, chi interessato, purchè in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 5 del Decreto e con il consenso dell'organizzatore o del gestore, può presentare una comunicazione per esercitare temporaneamente nel luogo e nel periodo dell'evento, commercio al dettaglio di prodotti allo stesso attinenti.
La comunicazione deve essere presentata, a pena di irricevibilità, almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita. A tal fine deve essere utilizzata l'apposita modulistica predisposta dal Comune, rendendo le dichiarazioni prescritte sulla falsariga delle disposizioni contenute negli artt. 8 e 10 del presente regolamento, in quanto applicabili.
2. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di igiene e sanità, anche in relazione al rilascio delle relative autorizzazioni sanitarie, per quanto attiene alla manipolazione ed al deposito di alimenti ed alla vendita di determinati prodotti.
1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'art. 4 della legge 25.03.1997 n° 77 è consentito il consumo immediato dei medesimi all'interno dei locali purchè:
a. non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione;
b. non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti;
c. non siano predisposte liste o "menù" dei prodotti offerti, con relativi prezzi;
d. non siano raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio con portate di alimenti e/o bevande.
2. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto quali tavoli, sedie, banchi, panche e simili. Non sono tali i piani di appoggio sistemati nell'esercizio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande durante e dopo l'uso.
1. Nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese, deve esserne data comunicazione al Comune almeno 5 (cinque) giorni prima del suo inizio.
2. Il periodo di sospensione può durare fino al massimo di un anno, dopo di che si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 comma 4 lett. b) o comma 5 lett. a) del Decreto.
1. Nelle more dell'adozione di specifici programmi per la tutela e la valorizzazione del centro storico, per salvaguardare le caratteristiche, l'immagine ed il decoro del bene culturale rappresentato da luoghi di particolare pregio ed interesse storico, architettonico, ambientale e culturale del paese nonché in coerenza con i programmi di viabilità, limitazioni o interdizione del traffico veicolare e di prevenzione dell'inquinamento, nei perimetri individuati: CORSO XX SETTEMBRE (comprendendo anche VIA TRENTO e VIA TRIESTE), PIAZZA ALDO MORO (fino all'incrocio di Via Martina Franca), CORSO CAVOUR (comprendendo anche VIA MERCATO NUOVO), LARGO MITRANO (dal n. 50 al n. 60), VIA NARDELLI e tutti gli edifici con ingressi prospicienti a dette vie, come da planimetria (ZONA A) del presente regolamento, è vietata l'apertura delle seguenti attività:
esercizi di vendita di:
o rottami e materiale di recupero;
o articoli per l'imballaggio industriale;
o autoveicoli e simili;
o imbarcazioni e relative attrezzature;
o motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
o pneumatici e relativi accessori e ricambi;
o combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili;
o macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'industria;
o materiali per l'edilizia e simili;
o materiali antincendio e accessori;
o macchine e attrezzature per l'agricoltura e simili compresi ricambi e accessori;
o prodotti chimici;
o oli lubrificanti;
o impianti di gas liquido;
nonché:
o posteggi di commercio ambulante oltre quelli previsti dal piano e regolamento di cui all'art. 33;
o esercizi di trattenimenti e svago quali sale da ballo, discoteche e locali notturni (night club);
o imprese artigiane quali officine meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzerie e elettrauti;
o esercizi di Medie e Grandi Strutture di vendita per il commercio al dettaglio attinenti al settore merceologico alimentare e non alimentare.
2. Fatto salvo il diritto acquisito dagli esercizi che già svolgono le attività di cui al precedente comma 1 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono quindi vietati nuovi insediamenti (anche per trasferimento o ampliamento della superficie di vendita o di esercizio) nonché estensioni merceologiche rispetto alla gamma prima commercializzata, per tali generi. L'inosservanza dei divieti in questione integra la fattispecie dell'attività abusiva, soggetta quindi alle sanzioni di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto, con conseguente provvedimento di diffida e divieto della sua prosecuzione e, in caso di non ottemperanza, di chiusura dell'esercizio.
1. I procedimenti autorizzatori relativi a medie e grandi strutture in essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, per i quali non sia già conclusa l'istruttoria, vengono definiti secondo i termini e le disposizioni stabilite dalla Legge Regionale, dal Regolamento Regionale o dal presente regolamento. I termini di cui sopra decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le domande per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita devono essere adeguate agli strumenti urbanistici adottati ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale e del Regolamento Regionale, dovendo comunque aver riferimento ai parametri per la loro individuazione, così come definiti dalla Giunta Regionale.
3. Le domande per l'apertura di grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare costituenti "polo di attrazione di interesse interregionale" sono irricevibili fino all'adozione degli atti di adeguamento degli strumenti urbanistici adottati ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale, del Regolamento Regionale e delle direttive commerciali, nonché fino alla definizione dei parametri per la loro individuazione approvati della Giunta Regionale.
1. Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente regolamento i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della legge 675/1996 e della vigente normativa in materia anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999.
3. I dati saranno trattati, in via preferenziale, in forma elettronica.
4. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.
5. E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge 675/1996.
1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento, previste negli strumenti attuativi, è sanzionata sulla base degli articoli del D. Lgs. 114/1998 ai quali le stesse sono riconducibili.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme incompatibili contenute in precedenti regolamenti comunali o altri atti comunque denominati aventi valore normativo, salvo le deroghe ed eccezioni espressamente previste.
2. Ogni modificazione o abrogazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento può avvenire esclusivamente mediante abrogazione o modificazione espressa delle stesse, salvo quanto disposto dall'art. 2.
3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.