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Regolamento Consiglio Comunale dei ragazzi


Note: Versione aggiornata alla delibera consiliare n. 50 del 12 maggio 2007.


Indice

  1. Indice
  2. Art. 1
  3. Art. 2
  4. Art. 3
  5. Art. 4
  6. Art. 5
  7. Art. 6
  8. Art. 7
  9. Art. 8
  10. Art. 9
  11. Art. 10
  12. Art. 10
  13. Art. 11
  14. Art. 12
  15. Art. 13
  16. Art. 14
  17. Art. 15
  18. Art. 16
  19. Art. 17
  20. Art. 18

Art. 1

1. E' istituito nel Comune il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" (CCR), con l'obiettivo di educare i ragazzi alla rappresentanza democratica, per renderli protagonisti nel confronto di opinioni ed idee, per consentire loro di elaborare proposte e soluzioni riguardo ai problemi del territorio, per offrire uno strumento di partecipazione alle scelte nell'interesse del Paese.

 
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Art. 2

1. Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicare tramite pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale della città su temi e problemi che riguardano la complessiva attività amministrativa del Paese nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si occupa di a) ambiente, b) sicurezza, c) aggregazione, d) tempo libero, e) sport, f) cultura e spettacolo, g) informazione e comunicazione.

 
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Art. 3

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo: la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento.

 
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Art. 4

1. Le decisioni, prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate da un funzionario del comune, che assiste alla seduta, e sottoposte all'Amministrazione Comunale, la quale, entro 60 giorni dal ricevimento, dovrà formulare una proposta scritta circa il problema ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

 
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Art. 5

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale della Città un preciso argomento per la relativa discussione.

 
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Art. 6

1. Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità. Le sedute sono pubbliche.

 
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Art. 7

1. Possono essere eletti, quali consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi, gli alunni iscritti alle classi quarta e quinta della Scuola Primaria e alle classi prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di Primo Grado.

 
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Art. 8

1. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli alunni iscritti alle classi quarta e quinta della Scuola Primaria e alle classi prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 
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Art. 9

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da ventuno alunni, comprendenti anche il Sindaco, dei quali otto alunni della Scuola Primaria e tredici alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado.

 
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6. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica due anni.

 1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità.
a) Entro il 15 ottobre di ogni due anni vengono presentate le candidature a Sindaco e le liste ad esse collegate dei Consiglieri Comunali presso le Segreterie della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado; ad esse dovranno essere allegate le linee programmatiche e dovranno essere sottoscritte da almeno dieci alunni delle rispettive scuole. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere per ogni Istituto e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore.
b) Entro il 30 ottobre, il Dirigente scolastico o suo Delegato, forma le liste dei candidati a Sindaco e a Consigliere Comunale, disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome e della classe di appartenenza;
c) Dal 2 novembre inizia la campagna Elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti nelle forme che, d'intesa con il Corpo Insegnante, riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc....);
d) Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico ( ore 9 - 11) il 3° sabato del mese di novembre e potranno essere costituiti più seggi elettorale;
e) Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale sarà indicato il candidato Sindaco. Essi potranno esprimere il loro voto apponendo una crocetta accanto al nominativo ed aggiungendo la preferenza per un candidato della predetta lista. Dovrà essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
f) Nelle Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado sarà costituito, a cura del Dirigente Scolastico o suo Delegato, uno o più seggi elettorali che saranno composti, ciascuno, da due scrutatori, un segretario ed un Presidente. Il seggio potrà comprendere gli insegnanti ed il personale tecnico della scuola, rappresentanti degli studenti non candidati, rappresentanti delle istituzioni locali e i genitori di alunni non candidati;
g) Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, avrà anche il compito di decidere su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere presentati entro 24 ore da fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro le 48 ore successive;
h) Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi e dovranno essere aperte al pubblico. Saranno eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri, i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, ai sensi del precedente art.9, commi 2 e 4. In caso di parità sarà eletto il più anziano di età. Le votazioni del CCR saranno considerate valide indipendentemente dal numero dei voti avuti;
i) Il lunedì successivo, i risultati dello scrutinio, con le intere liste e relative preferenze, sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, alla Segreteria del Comune;
j) Il Sindaco del Comune pubblica e proclama gli eletti, entro 15 giorni dal ricevimento dei risultati, e salvo la presentazione di eventuali ricorsi, il sindaco e i consiglieri del Consiglio Comunale del Ragazzi;
k) Entro il mese di dicembre, su convocazione del Sindaco del Comune, si svolgerà la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi presso la sala Consiliare del Comune.

 
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Art. 11

1. Nella prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Sindaco dovrà procedere alla nomina della Giunta avente sei componenti, di cui tre di Scuola Primaria e tre di Scuola Secondaria di Primo Grado ed ha la possibilità di indicare anche ragazzi non eletti nel CCR. I componenti della Giunta che non facessero parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi non avranno diritto al voto durante le sedute del Consiglio.

 
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Art. 12

1. Il Sindaco dei Ragazzi deve presentare, nella prima seduta del Consiglio, il suo programma di lavoro.

 
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Art. 13

Il Sindaco eletto avrà il compito di convocare il Consiglio, presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta.

 
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Art. 14

La Giunta eletta, si riunirà dove e quando lo vorrà e dovrà discutere e proporre gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del Consiglio.

 
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Art. 15

 Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno tre volte durante l'anno del suo mandato. La sede del Consiglio è il Palazzo Comunale di Locorotondo.

 
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Art. 16

Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con candidati presi dalla lista dei non eletti in base all'ordine delle preferenze ricevute.

 
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Art. 17

La scuola disciplinerà, al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra "eletti" ed "elettori" nell'ambito del proprio "collegio", attraverso "audizioni" o " dibattiti" nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

 
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Art. 18

L'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione provvederà alla creazione di un congruo stanziamento di fondi per l'attuazione del presente Regolamento e degli atti conseguenti.

 
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Art. 19

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

 
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