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Regolamento Edilizio - Parte terza: Disciplina Edilizia


Indice Parte Terza

 
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  1. INDICI E PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI, DISTANZE
  2. Art. 43 Parametri edilizi
  3. Art. 44 - Parametri urbanistici
  4. Art. 45 - Destinazioni d'uso
  5. Art. 46 - Distanze
  6. NORMA EDILIZIA, ASPETTO DEGLI EDIFICI E DECORO URBANO
  7. Art. 47 - Accessori, volumi tecnici e spazi interni agli edifici
  8. Art. 48 - Particolari deroghe volumetriche
  9. Art. 49 - Aggetti e sporgenze
  10. Art. 50 - Coperture, canali di gronda e pluviali
  11. Art. 51 - Aspetto e manutenzione degli edifici
  12. Art. 52 - Finiture esterne, intonaci e colore
  13. Art. 53 - Antenne
  14. Art. 54 - Impianti tecnologici a vista
  15. Art. 55 - Impianti tecnologici su nuovi edifici
  16. Art. 56 - Cavi elettrici e telefonici, condutture di acqua, gas e simili
  17. Art. 57 - Area di pertinenza
  18. Art. 58 - Numeri civici e targhe di servitù pubblica.
  19. Art. 59 - Tende aggettanti
  20. Art. 60 - Vetrine, insegne, iscrizioni
  21. Art. 61 - Cassette per lettere
  22. Art. 62 - Requisiti relativi alla riservatezza
  23. Art. 63 - Marciapiedi e porticati ad uso pubblico
  24. Art. 64 - Uscite da autorimesse e da rampe private
  25. Art. 65 - Manutenzione delle aree

 
 

INDICI E PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI, DISTANZE

Art. 43 Parametri edilizi

Superficie coperta - Sc. Per superficie coperta di un fabbricato si intende la proiezione sul piano orizzontale della costruzione sovrastante il piano di campagna, con esclusione delle strutture a sbalzo quali balconi aperti, scale esterne non tamponate, gronde e tettoie.
Altezza - H. L'altezza di un edificio è la media ponderale delle altezze dei vari fronti (v. Allegato "B1").
Per gli edifici a copertura piana, l'altezza del fronte o della parete esterna è la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita dal piano stradale o di sistemazione esterna calpestabile dell'edificio) alla linea di copertura (definita dall'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano); per gli edifici coperti a falda con pendenza inferiore al 35%, a volta con centinatura in vista, a "cummersa" o a trullo, l'altezza è data dalla stessa linea di terra fino al lembo superiore del canale di gronda; per gli edifici a tetto o a falda con pendenza superiore al 35%, dalla linea di terra fino ai due terzi della proiezione verticale del tetto. Nel caso di fronte avente diverse altezze, si considera come altezza la media ponderale della parete scomposta in elementi quadrangolari, utilizzando il criterio di misurazione sopra indicato.
Nel caso di fronte che presenti una parete in arretramento, fermo restando il criterio di misurazione e fatti salvi gli eventuali collegamenti strutturali a filo facciata, l'altezza della parete viene misurata fino al piano di arretramento, sempre che l'arretramento sia in rapporto di almeno 1 a 1 con l'altezza del corpo arretrato. L'arretramento può essere tratto per una sola volta e per un solo piano.
L'altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico o da particolari norme vigenti, ad eccezione dei soli volumi tecnici, purché siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta.
Volume - V. E' quello del manufatto edilizio o dei manufatti che emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato.
Il volume si ottiene moltiplicando l'altezza del fabbricato, determinata come sopra, per la superficie lorda coperta, escludendo i vani tecnici emergenti al di sopra della copertura che non possono essere inseriti all'interno dell'edificio e gli eventuali spazi interni (cavedi, chiostrine, cortili, ecc.).
Per le costruzioni a trullo, a volta o similari, il volume si ottiene dal prodotto della superficie, al netto delle murature, per l'altezza interna misurata dal piano di calpestio fino al piano di piedritto; nel caso di imposta a quota inferiore a 1,50 metri dal pavimento, il volume è calcolato dal prodotto della superficie, al netto delle murature, per l'altezza pari ai 2/3 di quella interna misurata dal piano di calpestio fino all'intradosso della chiave della copertura.
La cubatura degli spazi coperti destinati al parcheggio obbligatorio concorre alla definizione della volumetria dell'edificio, salvo i casi di deroga previsti in applicazione della Legge n. 122/1989.
Non vengono computati, ai fini della volumetria:
- i porticati a piano terra e a piano rialzato, in ambito urbano, se ad uso collettivo;
- i porticati a piano terra e a piano rialzato, ad uso privato, nel limite del 30% della superficie coperta lorda dell'unità immobiliare e del piano di riferimento, misurati al lordo delle strutture murarie;
- le verande ai piani superiori oltre il piano terra o rialzato, eventualmente chiuse perimetralmente fino ad un massimo del 75%, nel limite del 15% della superficie coperta lorda dell'unità immobiliare e del piano di riferimento, misurate al lordo delle strutture murarie.
La parte eccedente i suddetti limiti costituisce volume a tutti gli effetti e concorre alla volumetria globale dell'edificio.
Superficie utile - Su. La superficie utile è la superficie effettivamente calpestabile, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, ed è pari alla superficie netta abitabile (Sn) comprensiva del 60% delle superfici nette accessorie (Sa), costituite balconi, terrazze, logge, cantinole, soffitte, vani tecnologici, scale interne, ecc..
Tipo edilizio. Si intende per tipo edilizio lo schema dell'edificio col numero dei piani, le modalità aggregative ed il sistema distributivo principale, che ne caratterizzano la destinazione.

 
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Art. 44 - Parametri urbanistici

Superficie territoriale - St. E' l'area complessiva interessata da un piano attuativo, comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e le aree destinate all'edificazione. Alla superficie territoriale si applica l'indice di fabbricabilità territoriale.
Superficie fondiaria - Sf. E' l'area destinata all'edificazione che risulta dalla superficie territoriale al
netto della superficie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Alla superficie fondiaria si applica l'indice di fabbricabilità fondiario. Nel caso di intervento edilizio diretto (zone di completamento e lotti di lottizzazioni), la superficie fondiaria corrisponde alla superficie edificabile del lotto.
Indice di fabbricabilità territoriale - Ift. E' il rapporto (mc/mq) fra il volume realizzabile in una zona che lo strumento urbanistico vigente destina ad insediamento abitativo o produttivo, e la superficie territoriale della zona stessa. Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico nell'ambito degli insediamenti unitari da esso definiti.
Indice di fabbricabilità fondiaria - Iff. E' il rapporto (mc/mq) fra il volume realizzabile e la superficie
fondiaria del lotto.
Superficie minima del lotto. Dove è definito questo parametro, si intende per superficie del lotto quella di intervento diretto e quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria.
Indice di copertura - Rc. E' il rapporto fra la superficie coperta e la superficie del lotto (%). Deve
essere misurato considerando, per superficie del lotto, quella dell'indice di fabbricabilità fondiaria, e per superficie coperta, la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi e pensiline.
Superficie permeabile - Sp. La superficie permeabile è quella non bitumata né pavimentata con
materiali chiusi e non impegnata da costruzioni entro e fuori terra, con esclusione delle opere idrauliche di raccolta, che consente cioè l'assorbimento delle acque meteoriche senza il ricorso a sistemi di drenaggio e canalizzazioni.
Indice di piantumazione. Indica il numero delle piante di alto fusto (n/ha) per ogni ettaro nelle singole
zone, con eventuale specificazione delle essenze. La definizione di "pianta di alto fusto" è in rapporto alla natura o qualità della pianta, con riferimento all'altezza potenziale che la pianta può assumere secondo le dimensioni normali della specie (l'art. 892 del codice civile indica quali "alberi di alto fusto quelli il cui
fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili e gli alberi di non alto fusto, quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami").
Superficie per opere di urbanizzazione primaria - S1. Le opere di urbanizzazione primaria sono definite nella Legge 847/1964 e nella Legge Regione Puglia 6/1979 (tab. C), e cioè:
- strade, slarghi, percorsi veicolari pedonali e ciclabili di uso pubblico a servizio degli insediamenti;
- aree di sosta e di parcheggio;
- piazze e spazi scoperti di uso pubblico, verdi e pavimentati, attrezzati o non attrezzati;
- reti ed impianti idrici e di drenaggio, di fognatura, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono, della banda larga, e gli impianti per la produzione di energia termica ed elettrica (cogeneratori, impianti fotovoltaici, ecc.) e per la distribuzione del calore (teleriscaldamento);
- rete ed impianti di pubblica illuminazione.
Superficie per opere di urbanizzazione secondaria - S2. Le opere di urbanizzazione secondaria sono definite nella Legge 847/1964 e nella Legge Regione Puglia 6/1979 (tab. C), e cioè:
- servizi di assistenza sociale e sanitaria;
- servizi per l'istruzione di base (asili, scuole dell'infanzia, scuole elementari e medie inferiori);
- servizi sociali e religiosi, culturali e ricreativi;
- servizi sportivi, spazi verdi e pavimentati anche sprovvisti di impianti.

 
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Art. 45 - Destinazioni d'uso

La destinazione d'uso di complessi edilizi, di opere infrastrutturali, di manufatti costruiti sul suolo e nel sottosuolo, è determinata dall'insieme delle attività prevalenti che in essi vengono svolte o siano previste, compatibilmente con le caratteristiche costruttive delle opere.
Le destinazioni d'uso ammissibili, in rapporto alle prescrizioni urbanistiche, sono dei seguenti tipi:
- "residenziale", con prevalenza della funzione abitativa rispetto alle funzioni complementari di attività professionali private, di attività commerciali al dettaglio e di quelle artigianali compatibili;
- "direzionale", con prevalenza delle attività connesse con gli uffici pubblici e privati, con il commercio, con i servizi alle imprese e alla produzione;
- "produttive" per attività artigianali e industriali e "commerciali", compreso il commercio all'ingrosso;
- "turistico-alberghiere" e per "impianti sportivi".
Ogni attività diretta a costituire o a modificare la destinazione d'uso di un immobile comporta trasformazione urbanistico-edilizia del territorio.
La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere conforme alle prescrizioni dello strumento urbanistico e del regime amministrativo eventualmente convenzionato.

 
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Art. 46 - Distanze

Distanza dei fabbricati dal confine di proprietà - Dc. E' la distanza minima fra la proiezione verticale dell'edificio, misurata dalla faccia esterna del muro perimetrale, e la linea di confine, tale che nessun punto sia ad una distanza inferiore a quella stabilita.
Le nuove costruzioni devono essere realizzate ad almeno 5 metri dal confine o, quando consentito dallo strumento urbanistico, direttamente sul confine tramite parete cieca.
La distanza dal confine è anche in rapporto dell'edificio e, precisamente, non inferiore alla metà dell'altezza del fronte dell'edificio (con il minimo assoluto di 5 metri).
Le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico possono prevedere distacchi maggiori, minimi assoluti ed ulteriori criteri di determinazione della distanza anche per le pareti di uno stesso edificio prospicienti spazi interni.
Sono considerati, ai fini della distanza dal confine, i porticati, le verande, i bow-windows, con eccezione degli elementi di arredo urbano, degli sporti ornamentali e/o decorativi e di quelli funzionali a sbalzo che non costituiscono superficie coperta (balconi, pensiline, scale aperte, ecc.).
La linea delimitante i limiti di zona, nella tipizzazione urbanistica, è considerata linea di confine, per la quale le nuove costruzioni devono tenersi arretrate della distanza non inferiore alla metà dell'altezza del fronte dell'edificio, con un minimo di 5 metri.
Nel caso di integrazioni agli edifici esistenti, sono consentiti ampliamenti che si sviluppano "in ombra perpendicolare" rispetto al confine, senza rispettare alcuna distanza, a condizione che non venga superata l'altezza dell'edificio esistente. Gli ampliamenti, invece, che si sviluppano "in vista" del confine devono rispettare la distanza minima stabilita, con il minimo assoluto di 5 metri (v. Allegato "B2"). Tale concetto vale anche per le distanze tra i fabbricati e dai cigli stradali.
Distanza tra i fabbricati - De. E' la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata
dalla faccia esterna dei muri perimetrali, tale che nessun punto di esse sia ad una distanza inferiore a quella stabilita.
Le distanze tra i fabbricati sono indicate nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico, con un minimo assoluto di 10 metri.
Nel caso di non regolamentazione di casi specifici si applicano le disposizioni del codice civile.
Anche in questo caso sono considerati, ai fini della distanza, i porticati, le verande, i bow-windows, con eccezione degli sporti ornamentali e/o decorativi e di quelli funzionali a sbalzo che non costituiscono superficie coperta (balconi, pensiline, scale aperte, ecc.).
Distanza tra pareti finestrate - Df. Nelle nuove costruzioni, tra le pareti di edifici antistanti, anche in presenza di una sola finestra o parete finestrata, la distanza minima non può essere inferiore a 10 metri (distanza minima inderogabile ai sensi del D.M. 1444/1968). Lo strumento urbanistico può prevedere distacchi maggiori, specie riferiti all'altezza tra i fabbricati frontistanti e alla destinazione d'uso degli immobili.
Negli interventi di recupero o di risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente che non modificano la sagoma planovolumetrica, restano consolidate le distanze intercorrenti tra i manufatti esistenti, anche per la formazione di vedute o lucifere, in aggiunta a quelle esistenti, per adeguare i locali ai requisiti di agibilità/abitabilità.
Per le distanze delle vedute, delle luci e dei balconi si applicano le norme del codice civile, salvo maggiorazioni imposte dallo strumento urbanistico.
Distanza dei fabbricati dai cigli stradali - Ds. Lo strumento urbanistico prevede le distanze degli edifici rispetto ai cigli stradali, in rapporto all'altezza e alla destinazione d'uso degli immobili.
In ambito urbano ed extraurbano, le norme dello strumento urbanistico non possono derogare le disposizioni del D.M. 1 aprile 1968, dettate cioè da interessi diversi da quelli attinenti ai rapporti di vicinato e alle condizioni di salubrità, aventi l'esclusivo obiettivo di impedire costruzioni prossime alla sede stradale e di pregiudicare la percorribilità e l'eventuale ampliamento della stessa.
Distanze dal confine di alberi e piantumazioni, fossi, cisterne, pozzi, tubazioni e simili. Si applicano le norme del codice civile, salvo maggiorazioni imposte dallo strumento urbanistico.

 
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NORMA EDILIZIA, ASPETTO DEGLI EDIFICI E DECORO URBANO

Art. 47 - Accessori, volumi tecnici e spazi interni agli edifici

Accessori. Dove consentiti, saranno ad un solo piano ed adibiti al servizio dell'edificio principale (guardianie, alloggio custode, locali deposito, cantinole, soffitte, ecc.).
La cubatura degli accessori sarà conteggiata ai fini del volume massimo realizzabile e non dovrà superare la percentuale, in rapporto al predetto volume, stabilita nella tabella dei tipi edilizi.
Volumi tecnici. Si intendono come tecnici i volumi e i relativi spazi di accesso strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnologici che, per esigenze di strumentalità e funzionalità delle unità immobiliari, non trovano collocazione entro il corpo dell'edificio.
I volumi tecnici sono realizzabili in deroga volumetrica, fatti salvi i limiti imposti dalle norme urbanistiche, quando accompagnati da una motivata richiesta e da un'inequivocabile dimostrazione oggettiva dimensionale, rapportata al layout e alle caratteristiche tecniche degli impianti da installare.
Si qualificano come volumi tecnici:
a) le cabine elettriche ed i locali caldaia;
b) i locali per il trattamento ed il condizionamento dell'aria;
c) i locali per il trattamento ed il deposito di acque idrosanitarie, serbatoi idrici;
d) i volumi extracorsa degli ascensori e i relativi locali macchina;
e) gli apparati tecnici per la sicurezza e l'igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiere;
f) lo spazio necessario per l'accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani, in conformità alle leggi igienico-sanitarie, a servizio della società di gestione del servizio;
g) i vani scala al di sopra delle linee di gronda;
h) le scale esterne, a servizio di qualsiasi piano, quando abbiano carattere di sicurezza e siano finalizzate a garantire l'evacuazione dell'edificio in caso di emergenza;
i) piccoli ambienti di servizio, annessi alle abitazioni e finalizzati allo sciolinio dei panni, di dimensioni nette massime di 1,5 mq se previsti su balconi in aggetto, e di 3,00 mq se previsti su lastrici di copertura (nei casi di installazione sui balconi, deve essere però garantita la ripetizione di tanti ambienti di servizio sui rimanenti balconi dell'edificio, in modo da non intaccare l'armonia compositiva di facciata; mentre nei casi di installazione sui lastrici di copertura, deve essere garantito l'arretramento dei volumi rispetto ai parapetti e l'addossamento al torrino del corpo scala);
j) tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque assimilabili.
Non sono considerati volumi tecnici, pertanto, i locali complementari all'abitazione, quali ad esempio le soffitte, gli stenditoi chiusi, i bucatai, i cosiddetti "locali di sgombero" od anche i locali sottotetto, con la conseguenza di essere computabili ai fini della volumetria.
In linea generale, i volumi tecnici devono essere realizzati con tipologie che ne prefigurino in maniera inequivocabile l'uso e progettati in modo armonizzato rispetto alle caratteristiche architettoniche del resto dell'edificio o del tessuto edilizio circostante.
Spazi interni agli edifici. Si intendono per spazi interni agli edifici le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro. Sono classificati nei seguenti tipi:
a) Ampio cortile. Si intende per ampio cortile uno spazio interno, nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte la parete antistante, con un minimo assoluto di 15 metri; b) Patio. Si intende per patio uno spazio interno di edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a 5 metri e pareti circostanti di altezza non superiore a 4 metri;
c) Cortile. Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a 8 metri e la superficie del pavimento è superiore ad 1/5 di quella delle pareti che la circondano. Ogni muro prospiciente su cortile deve avere l'altezza tale che, conducendo da esso la normale (media) sino al muro opposto, questa deve risultare non minore di 2/5 dell'altezza.
d) Chiostrina. Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a 10,50 metri e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a 3 metri.
e) Cavedio. Si intende per cavedio una cavità praticata all'interno del volume costruito al fine di aerare bagni o ripostigli.

 
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Art. 48 - Particolari deroghe volumetriche

Negli edifici di nuova costruzione non sono computati ai fini del calcolo del volume, della superficie lorda, della superficie coperta, dell'altezza dell'edificio, dei distacchi tra edifici, dei distacchi dai confini, delle distanze minime dalle strade e non contribuiscono a determinare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed il costo di costruzione, e sono quindi equiparati a "volumi tecnici" ai sensi dell'articolo precedente, i seguenti elementi necessari all'esclusivo miglioramento del livello di isolamento termico e di inerzia termica degli edifici, nonché all'ottenimento del comfort ambientale invernale ed estivo, ai sensi della vigente normativa (L.R. 13/2008):
- il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i 30 cm;
- il maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusivamente strutturale;
- le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15% della superficie utile delle unità abitative realizzate;
- tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturali.
I medesimi criteri di deroga possono applicarsi negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, come sopra regolamentati, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa antisismica e dalle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio. Gli edifici ricadenti nelle zone omogenee "A" ed "A1" sono esclusi da ogni tipo di intervento esterno corticale.
Per beneficiare della deroga, deve essere dimostrato il miglioramento dell'efficienza energetica producendo idonea documentazione tecnica al momento del rilascio del titolo abilitativo.
Ulteriore deroga viene concessa nel caso di demolizione e ricostruzione di un solaio orizzontale, posto a copertura di edificio esistente, laddove la ricostruzione avvenga ad una quota diversa di quella preesistente e si dimostri legata esclusivamente al miglioramento della qualità dell'abitare, lavorare o utilizzare lo spazio interno (ad esempio, la maggiore altezza per il raggiungimento dell'altezza libera minima interna).

 
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Art. 49 - Aggetti e sporgenze

Gli aggetti e le sporgenze delle facciate non devono costituire pericolo per le persone o cose. In particolare, negli edifici e sulle murature fronteggianti il suolo pubblico, o di uso pubblico, sono vietati:
- aggetti e sporgenze superiori a 5 centimetri fino all'altezza di 2,20 metri dal piano di marciapiede o 2,50 metri dal piano stradale (privo di marciapiede) ed aggetti superiori a 20 cm fino alla quota consentita per i balconi (elementi decorativi a rilievo, cornici, davanzali, marcapiani, vetrine, ecc.);
- porte gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad una altezza inferiore a 2,20 metri dal piano del marciapiede e di 4,50 metri dal piano stradale (privo di marciapiede), fatti salvi gli infissi scorrevoli;
- aperture verso l'esterno delle porte di accesso dei locali prospicienti suolo pubblico (nel caso di normative specifiche che richiedano l'apertura verso l'esterno, queste devono essere arretrate rispetto al filo della facciata in modo da non costituire intralcio alla circolazione di veicoli e pedoni; deroghe particolari possono essere accordate quando, per esclusivi motivi di sicurezza ed in presenza di edifici di carattere storico o di riconosciuta valenza architettonica, sia dimostrata la materiale impossibilità dell'arretramento dell'apertura);
- zoccoli e parti basamentali dell'edificio non possono occupare, in nessun caso, parti di suolo pubblico, salvo interventi manutentivi di edifici esistenti o quando venga dimostrato che l'intervento sia elemento utile al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e di decoro; in tali casi, la massima sporgenza deve essere contenuta in 5 cm.
I balconi, le pensiline ed i volumi comunque in aggetto su strade pubbliche o private, salvo gli aggetti e le sporgenze di cui sopra, sono disciplinati come segue:
- non è ammesso alcun aggetto per strade aventi larghezza minore o uguale a 4 metri;
- per strade di larghezza superiore a 4 metri, l'aggetto non potrà essere superiore a 1/10 della larghezza della strada;
- la dimensione degli aggetti non deve essere mai superiore a quella dei marciapiedi.
Se l'aggetto è previsto su suolo pubblico, di uso pubblico o su strada pubblica o privata, non può essere ad altezza inferiore a 3,30 metri dal piano del marciapiede o a 4,50 metri dal piano stradale (privo di marciapiede). Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto. Sono ammessi balconi completamente chiusi (bow-window) o parzialmente chiusi solo nelle costruzioni arretrate dal filo stradale, sempre che il predetto filo stradale non venga in alcun punto superato dalla proiezione in verticale della linea di massima sporgenza: in tali casi, l'aggetto massimo consentito è di 1,50 metri.
Sono permessi gli aggetti e ingombri da pluviali esterni, purché contenuti nella misura di 15 centimetri. Nei casi di porticati e di verande, non sono ammessi ulteriori sbalzi, pensiline o cornicioni oltre l'inviluppo delle strutture murarie.

 
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Art. 50 - Coperture, canali di gronda e pluviali

Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere considerati elementi architettonici di conclusione dell'intero edificio. Pertanto, le soluzioni progettuali devono prevedere il coordinamento e l'armonizzazione delle facciate e delle coperture in un unicum compositivo.
In linea generale, è vietato riversare liberamente le acque meteoriche delle grondaie e dei tetti sul suolo pubblico, se non attraverso canali, doccioni e pluviali.
I pluviali, in corrispondenza del marciapiede, devono essere convenientemente incassati per lo scarico delle acque meteoriche sulla sede stradale.
La parte inferiore dei pluviali (per un'altezza di almeno 1,50 metri) deve essere costituita da materiale metallico indeformabile (lamiera di ferro o di rame, ghisa, ecc.).
Per gli edifici a carattere monumentale o di particolare importanza estetica, i tubi pluviali devono essere incassati nelle murature per tutta la loro lunghezza, salvo che a vista non formino un'unità compiuta e sufficientemente caratteristica dal punto di vista architettonico.
L'eventuale riparazione dei pluviali rimane a carico dei proprietari.

 
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Art. 51 - Aspetto e manutenzione degli edifici

Gli edifici, sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compreso la copertura, in modo da assicurare il decoro ambientale, la tutela e il rispetto dei valori estetici.
Nelle nuove costruzioni o nella modificazione degli edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici o privati, anche se interni all'edificio, e tutte le opere ad esso attinenti (finestrature, parapetti, ringhiere, ecc.) devono essere realizzati con materiali e cura di dettaglio tali da garantire la buona conservazione nel tempo e devono corrispondere alle esigenze del decoro edilizio e di una corretta ambientazione, tenuto conto dello stato dei luoghi, sia per la forma che per le finiture.
Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico. Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica, fermo restando le limitazioni poste dalle normative di settore (ad esempio, per le tubazioni del gas, la norma UNI 7129/2008).
Tutti gli edifici devono avere un basamento o zoccolo in pietra dura o di altro materiale resistente, dell'altezza non inferiore a 50 centimetri.
Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato normale di conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.
Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni. Il proprietario è altresì obbligato ad eliminare, nel più breve tempo possibile, qualunque iscrizione o imbrattamento che venisse fatto, anche a seguito di vandalismi, sulle murature degli edifici.
Quando le fronti esterne degli edifici e delle parti di essi formano un unico complesso architettonico, questi devono essere conservati uniformemente ed armonizzati nelle tinte e nelle finiture. Nei casi di manutenzione, quindi, i lavori devono essere realizzati in maniera da non pregiudicare l'unità e l'armonia dell'aspetto e delle tinte.

 
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Art. 52 - Finiture esterne, intonaci e colore

Per qualsiasi intervento edilizio riguardante l'aspetto esteriore dell'edificio devono essere precisati i materiali e le finiture delle facciate, degli infissi e di tutti gli ulteriori elementi architettonici che si intendono utilizzare.
Tanto in ambito urbano che extraurbano, l'uso di materiali e di tecnologie "tradizionali" per le finiture esterne rappresenta una linea di indirizzo.
Fermo restando gli immobili ricadenti nella zona "A" (Centro Storico) e nella zona "A1" (fascia di rispetto al Centro Storico) dello strumento urbanistico vigente, trattati più esaustivamente di seguito, devono essere privilegiati, tanto per le nuove costruzioni che per gli edifici esistenti da assoggettare a lavori di ristrutturazione o di manutenzione, i seguenti criteri per le finiture esterne:
- le facciate devono essere ad intonaco di tipo tradizionale, di colore bianco, con eccezioni riguardanti le tonalità di colore dal beige al grigio chiaro, indicate nell'Allegato "C", escludendo qualsiasi altra tonalità non afferente la tradizione costruttiva locorotondese;
- i corpi aggettanti, balconi, pensiline, parapetti, muretti di recinzione, pilotis, porticati ed altri elementi simili possono essere trattati indifferentemente ad intonaco tradizionale o mediante rivestimento in lastre di pietra o klinker, anche di colorazione particolare, ma a congruo contrasto con il fondo bianco delle facciate, in modo da garantire un felice inserimento urbano ed ambientale;
- gli elementi accessori di facciata (corrimani, pluviali, ringhiere, fioriere, infissi, ecc.), possono essere di materiale e di colorazione diversi, sempre nel rispetto del giusto contrasto con la colorazione neutra della facciata e del corretto inserimento ambientale.
Deroga particolare può essere concessa per il generalizzato rivestimento delle facciate, con lastre di pietra (ambito urbano o extraurbano) o di klinker (ambito urbano), solo in caso di unitarietà del materiale e di tonalità che rispecchiano le stesse colorazioni del bianco, del beige e del grigio chiaro, previa presentazione di adeguata campionatura e approvazione specifica da parte dell'Ufficio Tecnico. Analoga campionatura è prescritta nei casi di progetti o di interventi di particolare importanza o di riconosciuto interesse ambientale, o per le previsioni di singolare colorazione o tipologia dei materiali dei corpi aggettanti o degli elementi accessori.
A tali prescrizioni può farsi eccezione il caso di interventi manutentivi di edifici o fabbricati in pietra esistenti che, per l'iniziale configurazione o per il trascorso del tempo, abbiano assunto, per le colorazioni o la tipologia delle finiture, un carattere storicizzato e degno di essere mantenuto.

 
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Art. 53 - Antenne

Nelle nuove costruzioni comprendenti più di due unità immobiliari è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna centralizzata, terrestre o satellitare (parabola) con distribuzione del segnale alle singole unità immobiliari. Lo stesso criterio della centralizzazione deve essere applicato, con prescrizione, nel caso di edifici esistenti soggetti a lavori di ristrutturazione edilizia o a manutenzione straordinaria, sostituendo le diverse apparecchiature di ricezione con un'antenna centralizzata.
Le antenne paraboliche, i pali e tutti gli altri apparati tecnici devono essere posizionati nel modo più indicato ed avere una colorazione adeguata al fine di raggiungere un accettabile livello di integrazione nel contesto ambientale in cui vengono installati; devono essere collocati esclusivamente sulla copertura, senza alcuna sporgenza, possibilmente sul lato opposto della viabilità pubblica, in posizione tale da minimizzarne l'impatto visivo.
Sono da escludersi le installazioni sulle facciate degli edifici mentre possono essere considerate adottabili soluzioni alternative all'interno di cortili, chiostrine, giardini, nicchie che consentano un impatto visivo trascurabile rispetto alle esigenze di decoro urbano.
Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi di ricezione e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati entro le pareti dell'edificio, interne od esterne. La dimensione delle canalizzazioni deve consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
L'installazione di antenne o di ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle disposizioni normative e regolamentari vigenti del settore.

 
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Art. 54 - Impianti tecnologici a vista

Gli impianti finalizzati al condizionamento e alla climatizzazione degli ambienti che comportino l'inserimento di apparecchiature e di macchinari da collocarsi all'esterno, devono essere progettati e realizzati in modo da avere il minimo impatto visivo e da evitare pregiudizi estetici ed architettonici. L'inserimento di tali apparecchiature deve risultare quanto più possibile integrato nel contesto, rispettando forme, colori e modanature esistenti, rimanendo comunque preferibile l'adozione di soluzioni progettuali che prevedano impianti con limitate aperture, senza unità esterne o con ridotte dimensioni delle stesse.
Se tali impianti sono previsti nell'ambito di interventi più complessi e generali di riorganizzazione dell'intero fabbricato, che interessino anche le parti comuni, come nella specie del caso dei lavori di manutenzione, il loro inserimento è prescritto all'interno del fabbricato, nelle parti tergali o sulla copertura dell'edificio in modo da non essere percebili alla pubblica vista. A tale prescrizione devono adeguarsi gli edifici con le apparecchiature già installate, fermo restando la possibilità di attuazione di una valida alternativa (schermatura, spostamento, parapetto, vano tecnico, ecc.) che sia compatibile con le disposizioni di carattere generale di decoro.
Per gli impianti di locali pubblici e commerciali è richiesta la presentazione di progetto, relativamente al quale il competente ufficio potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni, imporre prescrizioni tecnico- operative per la salvaguardia del decoro ambientale e il pieno rispetto delle presenti norme.
In ogni caso, gli impianti di condizionamento e di trattamento aria rimangono soggetti alle norme igienico-ambientali e per l'abbattimento dell'inquinamento acustico previste dalle leggi vigenti, con particolare riferimento alla Legge 447/1995 e decreti e regolamenti attuativi.

 
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Art. 55 - Impianti tecnologici su nuovi edifici

Nei nuovi edifici, le unità esterne degli impianti di condizionamento e di trattamento aria devono essere obbligatoriamente collocate:
- su terrazze o lastrici solari, opportunamente schermate, addossate ai parapetti in muratura o ai volumi tecnici emergenti, allo scopo di non procurare emergenze visive;
- all'interno di appositi vani o nicchie sulle facciate prospicienti corti interne o sui prospetti secondari non affaccianti su pubbliche vie e non visibili da esse.

 
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Art. 56 - Cavi elettrici e telefonici, condutture di acqua, gas e simili

Le diramazioni degli impianti che devono essere posizionate sulle facciate degli edifici devono seguire un'ordinata ed organica disposizione, al fine di non ostacolare la leggibilità della composizione architettonica della facciata.
Tale criterio è da adottarsi nel caso di nuove costruzioni e da prescriversi per gli edifici esistenti nel momento dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione o di manutenzione.
In linea generale, le tubazioni devono essere posate sottotraccia, senza essere visibili dall'esterno. Nell'impossibilità di posa sottotraccia, ad esempio per incompatibilità rispetto alle norme impiantistiche specifiche, le soluzioni tollerate per una corretta disposizione delle diramazioni impiantistiche sono quelle secondo linee verticali, in corrispondenza dei limiti della facciata o in prossimità di elementi caratteristici verticali (lesene, pluviali, ecc.) e linee orizzontali, in corrispondenza dei marcapiani o di altri elementi decorativi a rilievo.

 
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Art. 57 - Area di pertinenza

Le aree esterne degli edifici devono essere convenientemente sistemate senza tuttavia aggravare eccessivamente l'edificio di superflue appendici pertinenziali.
Aree a verde. Le aree a verde devono essere sistemate nel rispetto della vegetazione naturale esistente, possibilmente a prato e con l'inserimento di piantumazioni tipiche dei luoghi e di arredi da giardino che li rendano effettivamente ultilizzabili. Le piantumazioni devono essere costituite da piante autoctone, con particolare riferimento al contesto ambientale e alla caratteristica delle stesse, in termini di sviluppo e di impatto nel tempo anche in considerazione della salvaguardia della staticità e dell'integrità degli edifici limitrofi e delle infrastrutture a rete sottostanti.
Recinzioni. Le recinzioni devono corrispondere a criteri di decoro, relazionandosi alle caratteristiche tipologiche e formali dell'edificio di cui costituiscono pertinenza. A tal fine, non sono tollerate recinzioni allo stato grezzo o costituite da blocchi di calcestruzzo lasciati in vista o da ringhiere metalliche non verniciate, specie se visibili da pubblica via. Sono ammesse, invece, recinzioni a rete metallica verniciata abbinate a siepi di essenza tipica dei luoghi o autoctona (alloro, rosmarino, bosso, cotonastro, gelsomino, ecc.) da piantumarsi dalla parte interna del lotto.
Nell'ambito extraurbano, nell'obiettivo della valorizzazione dei muretti tradizionali, per i quali sono obbligatori interventi di consolidamento e recupero, le recinzioni correnti sulla pubblica viabilità e di delimitazione della proprietà devono essere esclusivamente in pietra a secco, caratteristiche dei luoghi, senza utilizzo di malte a vista, di altezza ordinaria (1,00 - 1,50 metri) con eventuale piantumazione di siepe autoctona per il raggiungimento di un maggiore livello di riservatezza del lotto. La recinzione può essere completata da ringhiera costituita da elementi semplici in ferro, di semplice fattura e a correnti verticali.
Manufatti esterni. Nell'area di pertinenza degli edifici è consentito installare piccoli manufatti, in legno o in ferro, ad uso ripostiglio, deposito attrezzi o ricovero di materiali per la manutenzione del giardino, solo se semplicemente appoggiati al suolo e privi di allacciamenti ed impianti di qualsiasi genere. A tal tal fine, i manufatti devono essere costituiti da doghe regolari, in legno o lamiera, con colorazioni e conformazioni tali da ridurre l'impatto visivo, escludendo l'utilizzo di materiali di fortuna e configurazioni particolarmente invadenti. La dimensione massima del manufatto deve contenersi in 6,00 mq di superficie e in 2,20 metri di altezza; è consentito l'inserimento di un solo manufatto per ogni resede pertinenziale.
Pergolati. E' consentita l'installazione di pergolati, completamente aperti sui lati liberi, aventi struttura astiforme di tipo leggero, in legno o in ferro di colorazione pertinente al fabbricato, eventualmente coperti con cannicciati o teli ombreggianti o piante rampicanti. La dimensione massima deve contenersi nel 50% della superficie coperta dell'immobile (con il massimo di 30,00 mq di superficie) e in 2,80 metri di altezza; è consentito l'inserimento di un solo pergolato per ogni resede di pertinenza.
Volumi tecnici. Quando non è possibile l'inserimento di volumi tecnici (cfr. art. 47) all'interno della
sagoma planovolumetrica dell'edificio, è consentito inserire parti impiantistiche in appositi manufatti tecnici nell'area di pertinenza degli edifici, a cui risulteranno asserviti, nel rispetto degli standards superficiali esistenti (verde piantumato, area permeabile, superfici a parcheggio privato, ecc.) e nei limiti delle normative tecniche ed impiantistiche. In tali casi, il progetto deve essere corredato da una specifica documentazione tecnica, motivante la necessità e giustificante le dimensioni richieste, nell'ambito comunque di quelle strettamente necessarie a contenere l'impianto e ad assicurare le esigenze di installazione e di manutenzione.
Barbecue. Fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e l'adozione di tutti i criteri utili a non
nuocere il confine coi fumi e le immissioni moleste, è consentita l'installazione di piccoli forni e barbecue, nella misura di uno per ogni resede di pertinenza, aventi una superficie massima di 4,00 mq, comprensiva di tutta la parte accessoria (piani di appoggio, legnaia, ecc.). L'ubicazione di tali manufatti deve essere mantenuta a debita distanza dai confini e dagli edifici.
Piccole serre da giardino. E' consentita l'installazione di serre da giardino costituite da struttura
facilmente smontabile ed aventi una superficie massima di 15,00 mq ed altezza di 2,00 metri.
Piscine. La realizzazione di piscine scoperte è consentita esclusivamente nelle aree di pertinenza degli edifici, anche dell'area extraurbana, fatti salvi i limiti posti dalle normative in tema di tutela ambientale e paesaggistica e dall'indice di permeabilità del lotto. La piscina deve essere completamente interrata, in posizione organizzata a ridurre al minimo i movimenti di terra, relazionandosi con la struttura geomorfologica del suolo, degli allineamenti e dei confini esistenti e degli elementi relativi al corretto inserimento ambientale, salvaguardando al massimo le caratteristiche esistenti (struttura agraria, piante, alberi, cigli di scarpate, affioramenti di roccia, muretti a secco, ecc.).
Il progetto deve prevedere, in particolare:
- un sistema di depurazione e di ricircolo dell'acqua, con l'indicazione della fonte di approvigionamento e dello smaltimento delle acque usate;
- un vano tecnico completamente interrato, con relativa ed eventuale vasca di compensazione, di dimensioni strettamente necessarie all'allocazione degli impianti;
- la finitura delle pareti in vista con colorazioni neutre (tipo celeste chiaro o sabbia) evitando possibilmente il rivestimento con mosaici vetrosi o piastrelle di ceramica;
- un bordo perimetrale alla vasca, di larghezza proporzionata, pavimentato con lastre di pietra locali, lavorate alla faccia coi sistemi più tradizionali per l'antiscivolosità della pavimentazione;
- la distanza minima dai confini fissata in 3,00 metri;
- una bordatura perimetrale a mezzo di siepe od altri elementi tipologicamente inseribili nel contesto, onde garantire un certo grado di riservatezza rispetto ai confini e alla viabilità.
La dimensione massima della piscina è fissata nel 5% della superficie del lotto (con un massimo di 120 mq di superficie), con altezze variabili fino a 2,50 metri.
Campi da giuoco. La realizzazione di campi da giuoco, ad uso esclusivamente privato, è consentita nelle aree di pertinenza degli edifici, anche dell'area extraurbana, fatti salvi i limiti posti dalle normative in tema di tutela ambientale e paesaggistica. Analogamente a quanto disciplinato per la piscina, il campo da giuoco deve essere coerentemente posizionato in modo da ridurre al minimo i movimenti di terra, relazionandosi con la struttura geomorfologica del suolo, degli allineamenti e dei confini esistenti e degli elementi relativi al corretto inserimento ambientale, salvaguardando le caratteristiche esistenti (struttura agraria, piante, alberi, cigli di scarpate, affioramenti di roccia, muretti a secco, ecc.).
Il progetto deve prevedere le seguenti caratteristiche:
- un sistema di pavimentazione esclusivamente autodrenante;
- una recinzione perimetrale, costituita anche da una struttura mista, con muretti in pietra e reti metalliche, di altezza massima 3,00 metri;
- la distanza minima dai confini fissata in 3,00 metri;
- una bordatura perimetrale a mezzo di siepe od altri elementi tipologicamente inseribili nel contesto, onde garantire un certo grado di riservatezza rispetto ai confini e alla viabilità.

 
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Art. 58 - Numeri civici e targhe di servitù pubblica.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici, delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze, di segnaletica stradale, di piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche o di tracciamento, di mensole o ganci per gli impianti di illuminazione pubblica, si sostegni per conduttori elettrici e quant'altro di pubblica utilità.
L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono a carico del comune.
I proprietari degli edifici sui cui sono apposti i numeri civici o le targhe della viabilità sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per incuria o circostanze a loro imputabili.
Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupano interamente la parte di parete allo scopo destinata.
In caso di demolizione di fabbricati che non debbano essere più ricostruiti o di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare agli uffici preposti del comune i numeri civici degli ingressi in soppressione.
In caso di costruzione di nuovi edifici o di aperture di nuove porte esterne di accesso per modificazione di edifici esistenti, il proprietario deve chiedere agli uffici preposti del comune il numero civico, rimanendo a sua cura e spese la regolare apposizione.
Quando il proprietario non provveda all'apposizione del numero civico o alla sua riproduzione nel caso di danneggiamento, l'autorità comunale può intimarne l'apposizione e, in caso di negligenza, provvede direttamente con addebito a carico del proprietario.

 
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Art. 59 - Tende aggettanti

Quando non pregiudichino il libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini, è possibile apporre sulle facciate, in corrispondenza di porte e di finestre, tende aggettanti sullo spazio pubblico. Tale possibilità è concertata caso per caso, a seconda delle circostanze e della valutazione degli eventuali effetti negativi, ed è soggetta a richiesta formale.
Nel caso di installazione di più tende sulla stessa facciata di uno stesso edificio, anche quando non prospiciente spazi pubblici, è prescritto l'utilizzo della stessa tipologia, degli stessi materiali e della stessa coloritura.
Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a 2,20 metri dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali, laterali o in fronte che scendono al di sotto di tale misura, salvo casi eccezionali in cui la minore altezza, a giudizio dell'Ufficio Tecnico, non comprometta il decoro della località né la libertà di transito e la visuale.
L'aggetto delle tende dovrà tenersi arretrato di 50 centimetri dal bordo del marciapiede.
Le tende aggettanti sono vietate sulle strade prive di marciapiede.

 
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Art. 60 - Vetrine, insegne, iscrizioni

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc. è soggetta in tutto il territorio comunale alla richiesta di titolo abilitativo.
Tali installazioni devono essere studiate in funzione dell'insieme dei prospetti degli edifici sui quali sono previste e della loro caratteristica costruttiva (materiali, colori e forme) in modo da garantire un felice inserimento ambientale.
Gli interessati dovranno fare regolare richiesta presentando un disegno firmato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e dei colori da impiegare, nonché di ogni altro particolare costruttivo. Dovrà inoltre produrre l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico e paesistico mediante opportuni fotorealismi.
Le targhe nominative, professionali o di uso condominiale, senza contenuto pubblicitario, moderate nella superficie massima di 0,12 mq e posate a filo parete, sono affrancate dalla richiesta di titolo.
Le insegne non devono pregiudicare il decoro, la libertà di transito e la visuale del contesto e, in particolare, devono tenersi convenientemente arretrate dal bordo del marciapiede (con un minimo di 50 cm) e ad un'altezza mai inferiore a 2,50 metri dal piano di calpestio.
L'installazione dovrà essere eseguita in modo da permettere la facile pulizia e manutenzione.
E' vietata ogni opera o iscrizione che contrasti il decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri o sovrapponi elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi paesistici.
In caso di riparazioni o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo pubblico o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le eventuali modifiche, a loro cura e spese.
Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica degli edifici, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico, non potrà essere asportato, spostato o modificato senza la preventiva autorizzazione degli organi comunali di competenza e, nei casi di tutela ambientale e paesaggistica, anche della autorità competente per territorio.
Nel caso di demolizione o di trasformazione degli immobili, si potrà prescrivere una conveniente ricollocazione degli oggetti sopra menzionati sul nuovo edificio o in luoghi prossimi allo stesso o, altrimenti, la conservazione in luoghi aperti al pubblico.

 
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Art. 61 - Cassette per lettere

Tutti gli edifici devono essere dotati, prima dell'androne e in prossimità dell'ingresso condominiale, di cassette per il recapito della corrispondenza, posizionate nella generale armonia compositiva della facciata dell'edificio.

 
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Art. 62 - Requisiti relativi alla riservatezza

Nel caso di alloggi direttamente prospettanti su spazi pubblici o di uso comune, il parapetto delle finestre deve avere un'altezza adeguata, rispetto al piano di calpestio degli spazi esterni, o una soluzione alternativa efficace ad evitare l'introspezione e a garantire un sufficiente livello di riservatezza dell'alloggio.

 
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Art. 63 - Marciapiedi e porticati ad uso pubblico

Tutti gli edifici devono essere dotati di marciapiede perimetrale, di larghezza adeguata al transito pedonale, per assicurare il rapido deflusso delle acque meteoriche a scongiurarne l'infiltrazione nel sottosuolo o l'imbibizione delle murature.
Ai fini della economicità della manutenzione, della uniformità generale e della resistenza all'uso, i marciapiedi, gli spazi di passaggio e di porticati ad uso pubblico devono essere lastricati con idonei materiali scelti d'intesa con l'Ufficio Tecnico comunale.
Gli oneri della manutenzione dei marciapiedi, degli spazi di passaggio e dei porticati sono a carico dei proprietari anche se l'utilizzo è esteso al pubblico.

 
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Art. 64 - Uscite da autorimesse e da rampe private

Gli accessi veicolari devono essere tenuti separati dagli accessi pedonali agli edifici. Fra le uscite di autorimesse e le uscite pedonali deve intercorrere una distanza adeguata alla visibilità e alla pubblica e privata incolumità.
Le uscite dalle autorimesse sugli spazi pubblici devono essere adeguatamente segnalate.
Qualora le uscite dalle autorimesse siano realizzate tramite rampe, all'inizio della rampa è prescritta l'installazione di una sbarra o di un cancello apribili verso l'interno. La rampa non deve comprendere il marciapiede, deve avere una pendenza massima del 20%, deve essere pavimentata in materiale antisdrucciolevole (con scanalature per il deflusso delle acque) e non deve produrre aggravio di acquameteorica sul suolo pubblico.
Nel caso di interventi su edifici esistenti, le soluzioni per gli accessi carrabili devono individuarsi nella forma più razionale in rapporto allo stato dei luoghi, salvaguardando inizialmente il transito pedonale.

 
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Art. 65 - Manutenzione delle aree

La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino al momento dell'espropriazione o acquisizione in favore dell'ente comunale.
Tutte le aree destinate all'edificazione e dai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, tutte le superfici di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Tali aree devono essere recintate in modo adeguato e armonico rispetto all'ambiente, senza pregiudizio della visibilità, specie in prossimità di incroci e delle immissioni stradali.
I depositi permanenti di materiale sono vietati; sono consentiti solo su aree scoperte nelle zone produttive, sempre che non costituiscano pregiudizio all'igiene o all'incolumità pubblica.

 
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