Non possono essere previste costruzioni di nuovi edifici su terreni in salubrio precedentemente adibiti a discariche, deposito, sede di attività produttive inquinanti od altro che abbia potuto contaminare il suolo, a meno della dichiarata e certificata avvenuta bonifica.
Qualora il terreno di fondazione sia permeato di umidità od esposto al pericolo di infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, è obbligatorio adottare tutte le misure adeguate a garantire il drenaggio e a prevenire l'umidità di risalita verso le strutture e le murature.
Ferma restando la disciplina delle distanze minime tra gli edifici o dalle strade, stabilite dalle presenti norme, dallo strumento urbanistico e dal Codice della Strada, può essere imposta, in sede di provvedimento amministrativo, una distanza maggiore al fine di realizzare allineamenti con edifici preesistenti. Altresì, per comprovati motivi estetici, funzionali, ambientali e di sicurezza del traffico, può essere richiesta la costituzione di fronti unitari degli edifici o l'edificazione in aderenza a confine, al fine di costituire una cortina edilizia in continuità ai fabbricati preesistenti.
I distacchi tra fabbricati o tra parti di essi possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi e rampe di accesso ai parcheggi.
Negli spazi interni definiti precedentemente (cfr.art.47) come "ampio cortile" e "patio" possono affacciare ambienti vari ad eccezione degli ambienti di lavoro, insegnamento, ricreazione, cura.
Non sono consentiti nei "cortili" costruzioni di qualsiasi genere, anche parziali, e sporti superiori a 60 centimetri; sono consentiti muri di recinzione se completamente traforati o traslucidi e per l'altezza del solo piano terreno.
Non sono consentiti sporti di alcun genere nelle "chiostrine" e nei "cavedi".
Negli spazi definiti "chiostrine" possono affacciare soltanto scale di servizio, w.c., stanze da bagno e, solo quando provviste di sistemi di aspirazione terminanti sulla copertura, le cucine; non possono affacciare gli ambienti abitabili, i forni e gli ambienti emananti esalazioni nocive e fastidiose.
Negli spazi definiti "cavedi" la superficie libera di pavimento non potrà essere inferiore a 1,20mq. Non potrà servirsi dello stesso cavedi o più di una unità immobiliare.
Ogni edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici.
Per ogni ambiente costruito e destinato ad abitazione e/o alle attività ad essa assimilabili, deve essere assicurata:
- la salubrità dell'ambiente, garantendo l'assenza di infiltrazioni di acqua e/o di fonti produttrici di umidità sulle pareti e all'interno delle apparecchiature murarie che possano generare l'insorgere di muffee altri processi degenerativi dei componenti edilizie con seguenti effetti patogeni;
- un'adeguata ventilazione naturale dell'ambiente, garantendo il ricambio dell'aria interna per ridurre la concentrazione di vapore acqueo, di aria calda, di impurità nell'aria, di aeriformi nocivi, di creazione di flore batteriche, di aria viziata in compatibile per le funzioni olfattive e respiratorie dell'uomo;
- la generale condizione di benessere igrotermico degli utenti, mediante il mantenimento dell'umidità relativa dell'aria interna nei valori tollerabili e non nocivi perl a salute.
A tal fine, tutte le strutture, le apparecchiature murarie, le coperture, gli altri elementi costituitivi dell'edificio, le tubazioni degli impianti di trasporto dei liquidi, devono essere realizzati con materiali di riconosciuta qualità e di ridotta caratteristica di imbibizione, comunque dotati o rivestiti di superficie adeguatamente impermeabile, che inibiscano le infiltrazioni liquide, l'accumulo di acque e di condensazione di umidità e permanere costantemente asciutti. Per la corretta ventilazione, invece, il ricambio dell'aria interna deve essere assicurato per mezzo di aperture verso l'esterno, di dimensioni adeguate al necessario numero di ricambi d'aria per ora, in rapporto alle necessità d'uso e alle attività da insediarsi nell'ambiente costruito.
I locali interrati, seminterrati o posti in piano terreno, devono avere il piano di calpestio debitamente isolato dal terreno mediante le soluzioni tecnico-costruttive indicate nei manuali (solaio,vespaioareato,ecc.). Per tali locali, nel caso di destinazioni d'uso abitative o ad esse assimilabili, è prescritto l'ulteriore isolamento tra vespaio e pavimentazione mediante unadeguato strato impermeabile.
Le murature perimetrali dei piani interrati o seminterrati devono essere protetti dall'umidità e dalle infiltrazioni mediante intercapedini collegate ad una rete di drenaggio oppure mediante impermeabilizzazione della superficie muraria.
Tutte le murature dei locali interrati, seminterratio posti al piano terreno, devono essere isolate dalle infiltrazioni di umidità diffusa per capillarità e di risalita mediante l'applicazione di stratificazioni impermeabili continue interposte tra le fondazioni e le murature in elevazione.
La tenuta all'acqua degli elementi di chiusura verticali, dei paramenti, delle coperture e superfici esterne degli edifici, va operata, inizialmente, mediante il controllo delle caratteristiche di impermeabilità dei componenti edilizi da ultilizzare, in base alla loro certificazione di conformità, e, in corso d'opera, verificando:
- l'assenza di infiltrazioni, impregnazioni e assorbimenti dell'acqua;
-la perfetta esecuzione e tenuta dei giunti, delle protezioni delle connessioni, delle testate e degli elementi costruttivi (ornie, parapetti, raccordi delle struttur e con le tompagnature, ecc.);
-l'aderenza dei rivestimenti, l'adesione degli intonaci, la tenuta degli infissi, la sigillatura di vetrate e materiali trasparenti ecc., in rapporto alle relative classi di prestazioni e all'effettiva idoneità impermeabilizzante.
Gli ambienti abitativi, gli ambienti di lavoro e, in generale quelli di stazionamento dell'uomo, devono essere dotati di impianti termici (diriscaldamento, condizionamento o climatizzazione) per l'adeguata e ottimale produzione del microclima interno in maniera da garantire il benessere delle persone occupanti e il corretto svolgimento delle attività previste in essi, con il minore consumo di energia connesso alla loro utilizzazione.
Gli impianti termici e gli impianti di climatizzazione (condizionamento dell'aria per mantenere in una condizione prestabilita temperatura, umidità, purezza, composizione e movimento dell'aria degli ambienti, sia in estate che in inverno), di nuova installazione, devono essere progettati e realizzati, oltre che in base ai principi dettati dalla "regola dell'arte" ed in conformità alle leggi in materia, in modo organico e compatibile con i sistemi costruttivi dell'immobile, con particolare attenzione alle caratteristiche termiche e coibentanti dei materiali, al fine di contenere, nei parametri prescritti dalle normative di settore, i consumi energetici dell'opera edilizia e l'inquinamento atmosferico.
Gli impianti termici, costituiti generalmente da un gruppo termico generatore di calore, dalla rete di distribuzione del fluidotermovettore ed ai corpi scaldanti (radiatori, termoconvettori, ventilconvettori), possono essere centralizzati, se al servizio di interi edifici, o autonomi, se al servizio di singoli alloggi.
Lo schema degli impianti, la tipologia e il sistema costruttivo di essi, quando non è prescritto il progetto esecutivo, devono essere documentati ed allegati alla certificazione di conformità rilasciata dall'installatore abilitato.
Le canne dei camini e dei termovettori, attraversanti parti murarie, devono essere rivestite con idoneo materiale isolante. Lo sbocco dei camini e delle canne di esalazione dei fumi combusti deve avvenire al di sopra della copertura degli edifici, in conformità alle norme e ai regolamenti di settore vigenti, senza recare pregiudizio a terzi vicini.
Gli impianti termici sono tenuti in esercizio e correntemente verificati, in via ordinaria e straordinaria, dal responsabile dell'impianto (proprietario e/o inquilino) con tutti gli adempimenti prescritti dalle norme vigenti in materia, affidandone la manutenzionea ditta abilitata.
La progettazione e la realizzazione di nuovi edifici, nonché la ristrutturazione o la modifica di quelli esistenti, debbono adeguarsi alla normativa vigente in materia ai fini del contenimento dei consumi energetici e della sicurezza (v. art.9-D.P.R.380/2001, L.R.3/2009, D.Leg.vo28/2011).
La realizzazione di impianti finalizzati alla produzione energetica da fonti rinnovabili, nonché quella degli interventi mirati alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, è consentita su tutto il territorio comunale nel rispetto dei valori storici, morfologici, tipologici, architettonici degli edifici esistenti o di progetto e del contesto urbano o rurale circostante, fermo restando le norme tecniche di riferimento vigenti. Per gli edifici vincolati o ricadenti in zone o ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, prevalgono le norme che regolano il vincolo o la tutela.
Tutti i progetti finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere corredati da appositi elaborati e relazioni tecniche specialistiche, a firma di tecnico abilitato, asseveranti la conformità rispetto alla normativa di settore. La conformità deve essere ulteriormente asseverata e certificata nel momento della conclusione dei lavori con le firme della ditta esecutrice dell'impianto e del direttore dei lavori.
Impianti solari. I collettori solari ed i pannelli fotovoltaici devono essere collocati, preferibilmente, sulle
coperture degli edifici o, nel caso di copertura a falda, adagiati sul manto di copertura o integrati nello stesso; rimane esclusa la possibilità di adagiare collettori o pannelli solari sulle coperture a falda delle "cummerse", tipi che della tradizione costruttiva locorotondese.
Nel caso di copertura piana, i collettori o i pannelli solari possono essere installati sul lastrico solare, secondo inclinazione ed orientamento ottimali: in tal caso devono prevedersi accorgimenti utili al fine di evitare la vista dell'impianto dal piano stradale (arretramento dei pannelli, parapetto di altezza adeguata, eventuali schermature, ecc.).
E' comunque ammessa l'installazione di impianti solari sulle coperture degli edifici con modalità diverse da quelle sopramenzionate, a condizione di un'adeguata soluzione tecnica/architettonica compatibile con gli aspetti di decoro. Sempre a condizione della verificata compatibilità con l'ambiente circostante e gli aspetti di decoro, sono ammesse anche installazioni "integrate" su tettoie, pensiline, coperture di accessori, aggetti, frangisole, pergolati, ecc..
Le linee elettriche, le condutture e i cavidotti necessari per il collegamento dei vari componenti dell'impianto devono essere collocati sottotraccia o alloggiati in appositi cavedi. I serbatoi di accumulo, gli "inverter" e tutti gli altri componenti dell'impianto devono essere collocati, preferibilmente, all'interno dell'edificio o, se inseriti all'esterno, ad una distanza di arretramento o muniti di adeguate schermature tali da minimizzare l'impatto visivo dal piano stradale.
Fatti salvi gli immobili e le zone vincolati o sottoposti a tutela paesaggistica, l'installazione di impianti solari termici e di impianti fotovoltaici su edifici esistenti sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi della normativa vigente, e quindi realizzabili con la semplice comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), quando:
-i pannelli sono aderenti o integrati nei tetti degli edifici o delle strutture accessorie (pergolati, tettoie, ecc.)
con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
-la disposizione dei pannelli sia arretrata di 2,00 metri dalla perimetrazione del parapetto e non fuoriesca dal filo dello stesso più di 0,50 metri, nel caso di copertura piana con parapetto" opaco" (in muratura);
- i componenti dell'impianto non modificano la sagoma degli edifici stessi;
- la superficie dell'impianto non è superiore a quella della copertura;
- la realizzazione dell'impianto non comporta la realizzazione di vani tecnici a vista.
Impianti geotermici. Gli impianti di geotermia con pompe di calore, sia a sistema superficiale orizzontale che a sonde verticali profonde, possono essere realizzati in tutto il territorio comunale, compatibilmente con le caratteristiche geologiche del sito, fatte salve le eventuali norme di salvaguardia e di tutela degli immobili e il rispetto delle norme in tema di acustica.
Tutte le apparecchiature dell'impianto devono essere collocate preferibilmente in apposti vani tecnici interni agli edifici od interrati o, quando non si possa evitare la soluzione esterna, in completa integrazione architettonica con l'edificio interessato e con l'ambiente circostante.
Sistemi solari passivi. L'utilizzo di sistemi e tecniche di captazione, accumulo, controllo e utilizzo
dell'energia solare (sistemi solari passivi: murature di accumulo, pareti e coperture ventilate, finestre e serre solari, pareti e tetti verdi, camini solari, ecc.) devono essere progettati e realizzati in armonia architettonica con i criteri tipologici e funzionali dell'edificio.
La realizzazione di serre o verande solari è subordinata alle seguenti prescrizioni tecniche e limitazioni dimensionali e d'uso:
- devono essere posizionate sui fronti con orientamento compreso nelle direzioni sud-est e sud-ovest;
-le superfici esterne devono essere vetrate per almeno il 70% e protette da idonee schermature capaci di intercettare la luce solare nei mesi estivi;
- il volume deve essere non superiore al 20% del volume riscaldato dell'immobile;
- gli ambienti dell'immobile devono garantire una efficace ventilazione naturale durante i mesi estivi;
- deve essere dimostrata la riduzione dei consumi energetici dell'immobile in misura di almeno il 10%
(la riduzione deve essere calcolata e certificata da tecnico abilitato nei modi stabiliti dalla normativa).
Le serre o le verande solari non possono essere adibite ad ambienti dil avoro o di abitazione.
Isolamento termico. Nelle nuove costruzioni, negli ampliamenti, nelle ristrutturazioni e nelle ricostruzioni degli edifici, le murature esterne e le coperture degli ambienti destinati ad abitazione devono avere un coefficiente di trasmissione termica non superiore ai valori introdotti dalla legislazione vigente in materia di risparmio energetico nell'edilizia.
Nelle condizioni di occupazione e di uso delle unità immobiliari, le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.
Le opere di miglioramento energetico degli edifici esistenti che prevedono interventi di isolamento termico sulle pareti verticali, sulle partizioni orizzontali e sulle coperture, oppure las ostituzione degli infissi e delle partizioni vetrate, la realizzazione di frangisole e di elementi aggettanti a protezione delle superfici vetrate, devono essere realizzati sulla base di un progetto unitario che, nel rispetto dei caratteri architettonici e funzionali, interessi l'edificio nella sua globalità.
Ai fini del contenimento dei consumi di energia e di riduzione dell'inquinamento derivanti dall'uso di elettricità per l'illuminazione artificiale degli edifici pubblici o privati, delle parti comuni interne od esterne, è prescritto l'uso di dispositivi mirati a limitare i consumi, quali interruttori locali, temporizzatori, sensori di presenza, foto cellule, ecc..
Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di trasformazione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati o adeguati prevedendo l'obbligatoria installazione di sistemi di regolazione termica (valvole termostatiche, termostati ambiente, ecc.) capaci di comandare in autonomia i singoli elementi di diffusione del calore e di garantire il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti entro i limiti stabiliti dalla norma.
La difesa dai rumori va perseguita contenendo nei valori tollerabili l'impatto acustico esterno (a livello urbano ambientale) e interno degli edifici.
L'impatto acustico esterno, per costituire elemento essenziale della qualità urbana, va perseguito contenendo i valori limite di attenzione entro quelli stabiliti dalle norme vigenti in materia, in rapporto all'immissione e alla qualità delle sorgenti sonore, alle ore diurne e notturne e alle tipologie delle aree urbane (zonizzazione acustica del territorio).
L'impatto acustico interno va perseguito attraverso la corretta progettazione e l'utilizzo di appropriati materiali e sistemi costruttivi degli ambienti costruiti, in modo che i rumori, ai quali possono essere sottoposti gli utenti, restino nei livelli tollerabili da non nuocere alla salute e da non disturbare le condizioni di riposo e di lavoro.
La protezione dai rumori riguarda, quindi, sia la trasmissione dei rumori esterni urbani, eventualmente quantificati nel piano acustico urbano, all'interno degli edifici, sia la trasmissione dei rumori prodotti all'interno degli edifici nel circostante ambiente urbano. Ne deriva che tale protezione deve essere funzionalmente in rapporto alla destinazione d'uso degli ambienti interni, a quelle dell'edificato circostante ed alle funzioni urbane di contesto, di tipo sia passivo che attivo, in modo che l'isolamento acustico del fabbricato costituisca un efficace filtro alla trasmissione delle onde sonore in entrambi i sensi; dall'esterno verso l'interno (rumore indotto) e viceversa, dall'interno verso l'esterno con l'attenuare gli effetti acustici delle fonti sonore interne, trasmissibili tra gli ambienti dello stesso fabbricato attraverso pareti, intradossi ed estradossi di solai, soffitti e sovrastanti pavimenti (rumore di calpestio).
Per contenere l'introduzione dei rumori nell'ambiente in misura da non provocare fastidio o disurbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi e dei monumenti, interferenze con la regolare fruizione degli ambienti aperti alla libera frequentazione, è necessario ridurre, anche con adeguati accorgimenti, le fonti di emissione delle sorgenti sonore, in via preferenziale entro il valore di qualità, oppure entro il valore d'attenzione e comunque non oltre il valore limite di tollerabilità dell'inquinamento acustico.
I valori di attenzione da osservare, in rapporto alle destinazioni d'uso del territorio e per le fasce orarie diurne e serali (06:00-22:00) e notturne (22:00-06:00), sono:
- aree particolarmente protette, 45 dB-A (in fascia diurna/serale) e 35 dB-A (in fascia notturna);
- aree prevalentemente residenziali, 50 dB-A (in fascia di urna/serale) e 40 dB-A (infascia notturna);
- aree di tipo misto, 55 dB-A (in fascia di urna/serale) e 45 dB-A (in fascia notturna);
- aree interessate da attività umane, 60 dB-A (in fascia diurna/serale) e 50 dB-A (in fascia notturna);
- aree prevalentemente industriali, 65 dB-A (in fascia diurna/serale) e 55 dB-A (in fascia notturna);
- aree esclusivamente industriali, 65 dB-A in entrambe le fasce orarie.
Nelle nuove costruzioni, negli ampliamenti, nelle ristrutturazioni e nelle ricostruzioni degli edifici devono essere rispettati i criteri di isolamento acustico previsti dal D.P.C.M. 05.12.1997 "Determinazioni dei requisiti acustici passivi degli edifici".
In ogni edificio deve essere assicurata una dotazione minima di acqua destinata al consumo umano non inferiore a 150 litri/abitante/giorno (D.P.C.M. 4 marzo 1996).
Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, esenti da microrganismi e parassiti, tali da soddisfare i requisiti minimi previsti dalle norme vigenti.
Ogni edificio deve essere provvisto di impianto idrosanitario in grado di assicurare, in qualsiasi momento e anche contestualmente in ogni punto di consumo, la fornitura e l'approvigionamento di acqua potabile, derivata dalla rete pubblica (acquedotto) o da corpi idrici, secondo le esigenze dell'utenza e con la necessaria pressione. Dove il funzionamento della rete idrica può risultare intermittente, possono essere installati idonei serbatoi di riserva, nei piani bassi o in copertura degli edifici, aventi capacità non superiore al consumo di tre giorni, computato, per gli edifici residenziali, a un fabbisogno di 800-1200 litri per abitazione; i serbatoi, qualunque sia il materiale dell'involucro, devono essere a tenuta stagna, muniti di coperchio e scarico di fondo per le operazioni d'ispezione e manutenzione, valvole di ritegno e troppo pieno.
Gli impianti di distribuzione idrica devono essere realizzati con materiali di certificata qualità, inconformità alle vigenti norme in materia e devono garantire una distribuzione sufficientemente uniforme a tutti i piani dell'edificio, anche a mezzo di sistemi di sollevamento e controllo di pressione (autoclave, elettropompe, ecc.).
Nelle nuove costruzioni, le colonne montanti devono essere sistemate e ancorate in appositi cavedi, dotate di saracinesche intermedie, in modo da garantire una corretta gestione delle manutenzioni e consentire interventi di riparazione senza interruzione di tutte le utenze.
Gli attacchi alla retepubblica sono gestiti dall'ente AQP.
Nelle zone sprovviste di rete pubblica, è consentito l'approvigionamento mediante uso di cisterne, pozzi o serbatoi, conformemente ai parametri chimici e microbiologici previsti dalla normativa vigente (D.Leg.vo 31/2001) e tutta la serie di analisi da effettuarsi tramite laboratori accreditati. L'esecuzione di pozzi e cisterne per l'accumulo di acque potabili deve rispondere ai requisiti di tenuta stagna e deve essere obbligatoriamente distanziata da fogne, pozzi neri,concimaie e simili nella misura stabilita dalle norme vigenti.
Nei nuovi edifici ed in quelli oggetto di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria degli impianti, qualunque sia la destinazione d'uso, sono prescritti i seguenti accorgimenti tecnici al fine di garantire un effettivo risparmio idrico:
- installazione di rubinetterie dotate di miscelatore aria-acqua, riduttori di flusso e simili;
-installazione di cassette idriche per water dotate di doppio pulsante per lo scarico di almeno due volumi diversi di acqua, a seconda dell'esigenza.
Sempre al fine del contenimento del consumo di acqua potabile, almeno nelle nuove edificazioni deve essere previsto un sistema di recupero e accumulo delle acque piovane, provenienti esclusivamente dalle coperture dell'edificio, da utilizzarsi per l'irrigazione e la pulizia delle aree esterne lastricate e, ove si preveda no impianti di distribuzione duali, per l'alimentazione di elettrodomestici, cassette di scarico dei water e per usi tecnologici (impianti di climatizzazione, di riscaldamento, ecc.).
L'accumulo delle acque piovane deve avvenire in apposite cisterne interrate, di adeguata capacità e munite di valvola di rifiuto, previa filtrazione.
Ogni unità abitativa deve essere dotata di almeno un locale destinato a servizio igienico completo di tazza w.c., bidet, lavabo, doccia o vasca, presa d'aria esterna.
Negli uffici e nei negozi, il numero degli apparecchi igienici deve essere proporzionato al numero degli utenti e, comunque, non inferiore ad una tazza w.c. e a un lavabo ogni dieci utenti. Nei pubblici esercizi, ove sia prevedibile una prolungata permanenza di persone, devono prevedersi uno o più servizi per il personale e servizi separati per il pubblico, nel numero e nelle proporzioni stabiliti dai regolamenti vigenti.
Negli altri luoghi di lavoro, il numero degli apparecchi igienici deve essere proporzionale al numero degli utenti e, comunque, non inferiore ad una tazza w.c. e una doccia ogni dieci utenti e ad un lavabo ogni cinque utenti.
Gli edifici destinati a dormitori, con vitti, educandati e simili devono essere dotati di un locale igienico per ogni venti persone. Per gli altri edifici speciali, si rimanda alla corrispondente normativa e dai regolamenti vigenti.
E' ammessa la ventilazione artificiale, purché connessa a sistemi tecnici adeguati e rispondenti alle caratteristiche dei regolamenti vigenti in materia.
Gli scarichi delle acque reflue degli edifici civili devono essere assicurati da reti di evacuazione tecnicamente ben proporzionate in rapporto all'utenza, che soddisfino l'igiene dell'edificio, in uno con il benessere respiratorio e olfattivo, senza produrre contaminazioni del suolo e del sottosuolo delle aree limitrofe, nonché delle falde acquifere superficiali e profonde dell'area interessata dalla costruzione, nel rispetto delle norme specifiche in materia.
Per il dimensionamento dell'impianto fognante occorre tenere conto delle portate dello scarico totale degli apparecchi idrosanitari presenti, ridotte in funzione dell'applicazione del fattore di contemporaneità, scegliendo, in rapporto alle esigenze tecniche dell'edificio da servire, il più idoneo sistema di ventilazione dell'impianto e la giusta pendenza dei tratti di collettori (valori ottimali 1,5-4%) per garantire le velocità di deflusso fluido ottimale idonee a favorire l'autopulizia delle condotte, in funzione delle caratteristiche di scabrezza dei materiali costitutivi delle tubazioni.
Nelle nuove costruzioni, l'impianto fognante deve essere separato in acque bianche e nere, indipendentemente dal fatto che sia presente la rete fognaria separata, sistemando le colonne montanti in appositi cavedi ed intercettando quanti più punti ispezionabili, in modo da garantire una corretta gestione delle manutenzioni.
Le acque reflue devono essere convogliate nella rete della fognatura pubblica, a mezzo ditubazioni poste ad una distanza di almeno un metro dai muri perimetrali degli edifici, previa interposizione di sifone ispezionabile a chiusura ermetica. Gli scarichi in fognatura pubblica devono essere gestiti dall'ente preposto al servizio idrico integrato (AQP).
Qualora non esista la rete di fognatura pubblica, le acque reflue devono essere trattate con i sistemi di depurazione e di smaltimento previsti dalla normativa vigente, con impianto privato di adeguata portata in base al carico insediativo e alla destinazione d'uso dell'edificio. Ai fini del regolare utilizzo dell'impianto è obbligatorio richiedere ed ottenere la relativa autorizzazione allo scarico comunale, ai sensi delle normative vigenti, nazionali (D.Leg.vo152/2006) e regionali.
Nei nuovi edifici e nelle nuove urbanizzazioni, le acque pluviali, quando non riutilizzate, devono essere raccolte e smaltite, previo trattamento depurativo, negli strati superficiali del sottosuolo, secondo le modalità e le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti in materia.
L'impianto fognante deve essere realizzato a "regola d'arte" e conformemente alle norme tecniche di settore, la cui risultanza di conformità deve essere asseverata dalla ditta installatrice con il rilascio della relativa dichiarazione.
Gli impianti elettrici al servizio dei fabbricati devono essere realizzati in conformità alle migliori "regole dell'arte" e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari (leggi, decreti, norme UNI, regolamenti CEI) e, nei casi previsti dalla normativa, in base alla progettazione esecutiva, con il rilascio, a lavori ultimati, di regolare documentazione e certificazione da parte dell'installatore. Tanto vale anche per i correlati impianti di illuminazione, che devono evitare i flussi luminosi dispersi (inquinamento luminoso) rispondendo alla norma di settore vigente (Legge Regione Puglia n.15/2005 e Regolamento n.13/2006).
L'esecuzione degli impianti elettrici deve avvenire mediante l'installazione di materiali e apparecchiature, aventi caratteristiche di qualità attestate da marchio da autocertificazioni del produttore, e in modo da garantire il più alto grado di sicurezza, la corretta manutenzione per conservarne l'efficienza e la sicurezza nell'esercizio e la concreta verifica per il controllo della protezione dai contatti diretti ed indiretti, dai sovraccarichi e dai cortocircuiti.
In linea generale, fermo restando gli impianti soggetti a progettazione esecutiva e a particolari prescrizioni operative, la scelta e l'installazione dei componenti elettrici per gli impianti di tipo "civile" deve riguardare almeno le seguenti caratteristiche:
- il quadro elettrico, adeguato a contenere le apparecchiature di sezionamento e di comando, quelle di protezione dei circuiti contro le sovracorrenti e di protezione differenziali, a mezzo di interruttori magnetotermici e differenziali, secondo le caratteristiche elettriche prescritte dalle norme tecniche CEI;
-la suddivisione dell'impianto in diversi circuiti, in modo da evitare inconvenienti in casi di guasto e da facilitare le ispezioni, le prove e la manutenzione in condizioni di sicurezza;
- la scelta dei conduttori, dei componenti e degli apparecchi, con riferimento al tipo d'isolamento e alla massima temperatura d'esercizio, in funzione della tipologia di posa in opera, per i quali deve assicurarsi il grado di protezione degli involucri da ingresso dell'acqua e dei corpi solidi (codiceIP), protezione da fonti di calore, dal contatto da sostanze corrosive o inquinanti, da urti,da vibrazionie da altre sollecitazioni meccaniche, in modo da evitare danni alle guaine,agli isolamenti e alle loro terminazioni;
- la previsione di interruttori automatici e fusibili per interrompere un sovraccarico o un cortocircuito prima che le sovracorrenti possano produrre un riscaldamento nocivo all'isolamento, ai collegamenti e ai terminali dei cavi oltre che all'ambiente che circonda gli stessi;
- la messa a terra degli impianti, ai fini della funzionalità e della sicurezza, nelle forme tecniche più idonee suggerite dalle apposite norme CEI in rapporto alle tipologie costruttive degli edifici, comunque in modo da proteggere le persone e i manufatti dalle correnti di guasto verso terra e dalle scariche atmosferiche che, per effetto di surriscaldamenti dell'isolante, possano provocare principi d'incendio e che possano fare assumere alle masse metalliche dell'edificio potenziali elevati e tali da diventare pericolosi per l'integrità degli utenti.
I punti di allaccio alla rete elettrica per edifici residenziali condominiali e per quelli a destinazione non residenziale sono sistemati in apposito vano, o ambiente unico, sistemato ai piani terreni o seminterrati, facilmente accessibili, la cui ubicazione va concordata con l'ente fornitore di corrente a bassa tensione.
La tenuta degli impianti elettrici a norma di sicurezza costituisce interesse di carattere generale, oltre che d'interesse dei privati utenti. La sicurezza è garantita dai proprietari degli immobili attraverso soggetti aventi i requisiti tecnico-professionali prescritti.
Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, gli scaldacqua, stufe, cucine, focolai e camini, devono essere muniti di canne fumarie indipendenti per l'eliminazione dei prodotti della combustione, prolungate al di sopra della copertura, tetto o terrazza, in ottemperanza alle normative ed ai regolamenti vigenti del settore.
Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature di facciata, ma debitamente incassate e costituite da materiali impermeabili ad evitare macchie all'esterno della muratura. Eccezioni possono essere concesse alla collocazione di canne fumarie nei retroprospetti degli edifici, non direttamente visibili dalla viabilità pubblica. La canna fumaria collocata sui prospetti a vista può essere consentita solo se costituisce una soddisfacente soluzione architettonica.
I camini degli impianti artigianali o industriali devono essere muniti di opportune apparecchiature fumivore, riconosciute idonee dagli enti preposti all'igiene pubblica e dalla sicurezza, conformi alle norme contro l'inquinamento atmosferico.
Ai fabbricati esistenti devono essere apportate le migliorie indispensabili. Tali migliorie comprendono almeno l'eliminazione dei locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni e la dotazione, per ogni unità abitativa, di un locale igienico areato secondo le norme sopradescritte.
Non si possono realizzare né conservare latrine, con relative condutture, sporgenti dalle murature quando questi siano visibili da spazi pubblici o privati.
I piani risultanti totalmente al di sotto del livello della realizzata sistemazione esterna non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici ed a qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti ai magazzini e alle autorimesse e alle deroghe di cui al successivo art.83.
Per i locali da adibire ad autorimesse, a locali per gli impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili o a locali di deposito di materiale pericoloso, devono essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti, con l'eventuale rilascio di pareri obbligatori.
Il deflusso delle acque reflue dell'edificio che avviene ad una quota inferiore al piano interrato può essere convogliato nella rete pubblica mediante un idoneo sistema di sollevamento che garantisca, comunque, l'eliminazione di qualsiasi inconveniente di carattere igienico.
L'aerazione dei locali interrati deve assicurare il sufficiente ricambio dell'aria.
I piani risultanti parzialmente al di sotto del livello della realizzata sistemazione esterna (corrispondente ai fronti di massima estensione), possono essere adibiti a laboratori, uffici, negozi, abitazioni e simili soltanto se nessun punto del pavimento è a quota inferiore di1,00 metro rispetto alla quota più alta della sistemazione esterna.
Nei casi in cui il lato "a monte" dell'edificio è interrato per più di 1,00 metro (o completamente interrato) e il lato "a valle" è complanare al piano di calpestio del locale, gli ambienti possono essere adibiti a laboratori, uffici, negozi, abitazioni e simili nella parte di locale "fuori terra" ottenuta per intersezione tra la linea ideale congiungente la sistemazione esterna a monte e a valle (corrispondente ai fronti di massima estensione) e la parallela al pavimento fino alla mezzeria dell'altezza utile del locale.
Nei piani seminterrati, i servizi (bagni, w.c., lavanderie, cucine, ecc.) e gli ambienti accessori (ripostigli, disimpegni, spogliatoi, ecc.) funzionali per l'esercizio d'uso dell'immobile possono essere collocati e/o ricavati nella parte "interrata" del locale, a condizione di una adeguata previsione di sistemi e/o meccanismi forzati a garantire l'aerazione e la ventilazione degli stessi. In tali casi, la parte "fuori terra" deve essere fisicamente distinta dalla parte "interrata" del locale tramite opportuna separazione muraria, ove sono consentite solo le aperture di comunicazione verso i servizi e gli accessori.
L'altezza utile interna deve essere, comunque, mai inferiorea 3,00 metri e non inferiore all'altezza prescritta dalle norme specifiche per particolari destinazioni d'uso.
Le finestre per gli ambienti sotterranei possono essere aperte nella fascia di zoccolatura delle facciate degli edifici, purché munite di opportune difese metalliche.
Nei soli casi in cui non è possibile illuminare altrimenti gli ambienti sotterranei, è consentita la collocazione di vetro mattoni antisdrucciolevoli e di griglie metalliche zincate "antitacco", a filo di pavimento, sui marciapiedi in aderenza allo zoccolo dell'edificio. Tali applicazioni possono essere concesse per una larghezza non superiore a 60cm (secondo la normale al prospetto dell'edificio) e per un'estensione massima di 0,60 mq, solo su marciapiedi di larghezza superiore a 80 cm.
E' vietato l'accesso ai sotterranei dalle aperture praticate sui marciapiedi.
In caso di deterioramento o di rottura delle griglie o dei vetromattoni e nel caso di variazione della pendenza stradale, il titolare della concessione è obbligato alla immediata riparazione e/o sostituzione. L'apertura delle griglie o delle lucifere sui marciapiedi è soggetta a concessione, ovvero al pagamento di una tassa annua. La concessione si intende accordata con la facoltà degli organi comunali di imporre ulteriori condizioni, modificazioni o anche la revoca della stessa. Nel caso la concessione venga revocata, l'eliminazione della griglia o della lucifera e della relativa apertura è a carico del concessionario, senza che quest'ultimo possa invocare alcuna indennità di sorta.
Agli immobili ricadenti nella zona urbana individuata con le delibere di Consiglio Comunale 110/1995 e di Giunta Regionale 13/1999 (v. planimetria Allegato "D.1"), ad eccezione della zona "A" (Centro Storico) e della zona "A1" (fascia di rispetto al Centro Storico) dello strumento urbanistico vigente, trattate più in appresso, sono concesse, ai fini dell'agibilità ed abitabilità, le deroghe per il recupero dei locali interrati e seminterrati previste dalla Legge Regionale 15 novembre 2007, n. 33 (v. Allegato "D.2"), alle condizioni ivi contenute.
I piani terreni, se adibiti ad abitazioni od uffici e se privi di sottostante piano seminterrato, devono essere convenientemente impermeabilizzati, come indicato al precedente art. 68, ed avere un'altezza libera interna non inferiore a 3,00 metri.
I piani terreni adibiti ad autorimesse, negozi, aboratori, luoghi di riunione di uso pubblico e simili, devono avere altezza libera interna non inferiore a 3,30 metri, salvo diversa prescrizione di norme specifiche; quelli adibiti a rimesse fino a due vetture (siano esse auto, carri a trazione animale, trattori agricoli e simili) oppure adibiti a deposito di cicli, motocicli, carrozzine e simili, possono avere un'altezza utile di 2,10 metri.
Nel caso di negozi, laboratori, luoghi di riunione di uso pubblico e simili, fatte salve le prescrizioni specifiche per il particolare uso dell'immobile, l'altezza utile interna può essere ridotta a 3,00 metri con il solo inserimento di controsoffitti per l'alloggiamento di impianti tecnici, mantenendo comunque inalterato il minimo "strutturale" di 3,30 metri quale altezza libera rinveniente dalla costruzione.
Agli immobili ricadenti nella zona urbana individuata con le delibere di Consiglio Comunale 110/1995 e di Giunta Regionale 13/1999 (v. Allegato "D.1"), ad eccezione della zona "A" (Centro Storico) e della zona "A1" (fascia di rispetto al Centro Storico) dello strumento urbanistico vigente, trattate più in appresso, sono concesse, ai fini dell'agibilità ed abitabilità, le deroghe per il recupero dei piani sottotetto previste dalla Legge Regionale 15 novembre 2007, n. 33 (v. Allegato "D.2"), alle condizioni ivi contenute.
In tutti i piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento (Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica, Legge Regione Puglia n. 36/1984).
Gli ambienti abitabili di ogni alloggio devono fruire di illuminazione ed aerazione diretta ed adeguata.
Gli ambienti di servizio, bagni, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli possono essere sprovvisti di illuminazione diretta. I servizi igienici, quando non areati direttamente, devono essere muniti di appositi ed adeguati meccanismi di aerazione forzata.
Il piano terra, adibito ad abitazione, deve avere altezza interna di 3,00 metri. I piani superiori, compresi i piani rialzati, devono avere altezza minima interna di 2,70 metri.
L'altezza utile interna è riducibile a 2,40 metri per corridoi, disimpegni, bagni, ripostigli e spogliatoi.
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 mq.
Le stanze da letto singole devono avere una superficie minima di 9,00 mq; le camere doppie una superficie di almeno 14,00 mq.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza soggiorno di almeno 14,00 mq.
Il posto cottura, quando annesso ed in ampia comunicazione col locale di soggiorno, deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Le cucine, in vano autonomo, devono avere superficie non inferiore a 5,00 mq.
Gli alloggi monostanza devono avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a
28 mq se ospitanti una sola persona, e di 38 mq se ospitanti due persone.
Tutti gli edifici multipiano di nuova costruzione o quelli esistenti risultanti da interventi di ristrutturazione edilizia, devono essere dotati di una scala comune, in apposito vano, di dimensioni e caratteristiche regolamentari, specie ai fini della sicurezza.
Il vano delle scale comunia più alloggi deve essere illuminato e ventilato dall'esterno. Non è consentito l'accesso, nel predetto vano, da locali adibiti a trattorie, negozi, magazzini o a pubblico spettacolo, laboratori rumorosi o maleodoranti o, comunque, recanti disturbo.
Le scale che servono due soli piani con non più di due alloggi a piano, possono essere illuminati dall'alto purché la presa di luce abbia dimensioni superiori ad 1/3 dell'area del vano scala.
Le scale che costituiscono parte comune devono avere le seguenti caratteristiche:
- larghezza delle rampe non inferiore a 1,20 metri;
- andamento regolare, con rampe possibilmente rettilinee prive di ventaglio altri artifizi suscettibili di renderne un utilizzo disagevole;
- gradini regolari, di norma rettangolari, con pedata e alzata costanti per l'intero sviluppo della rampa;
- pedata non inferiore a 28 centimetri ed alzata di misura tale che la somma tra la pedata ed il doppio dell'alzata sia compresa tra 62 e 64 centimetri;
- pianerottoli intermedi di profondità non inferiore alla rampa (1,20 metri), pianerottoli di arrivo mai inferiori a 1,30 metri e, se dotati di ascensore, mai inferiori a 1,50 metri;
- corrimano su almeno un lato della rampa;
- parapetti di altezza non inferiore a 1,00 metro, misurata al centro della pedata, e conformata in modo tale da essere inattraversabile da una sfera del diametro di 10 centimetri;
- ulteriori prescrizioni impartite dalla normativa di sicurezza e dalle disposizioni circa il superamento delle barriere architettoniche.
Nelle case di abitazione unifamiliare, sono ammesse scale interne a rampa o a chiocciola; le rampe delle scale devono avere larghezza non inferiore a 0,80 metri e le scale a chiocciola prescindono da dimensioni minime.