Comune di Locorotondo - I Borghi più belli d'Italia, Club di Prodotto articolo 23 Statuto ANCI

Regolamento Edilizio - Parte Sesta: Centro storico e edifici di interesse storico


Indice Parte Sesta

  1. Art. 94 Destinazioni d'uso ammissibili nel Centro Storico
  2. Art. 95 - Deroghe alle caratteristiche di abitabilità / agibilità, accorpamenti
  3. Art. 96 - Disciplina degli interventi di restauro e di risanamento conservativo
  4. Art. 97 - Composizione delle facciate
  5. Art. 98 - Intonaci
  6. Art. 99 - Paramenti
  7. Art. 100 - Elementi architettonici e decorativi in pietra
  8. Art. 101 - Coperture a "cummersa" e comignoli
  9. Art. 102 - Canne fumarie in facciata
  10. Art. 103 - Impianti tecnologici in facciata
  11. Art. 104 - Condutture di acqua, gas e simili in facciata
  12. Art. 105 - Serramenti esterni (v. Esempi - Allegati "E.1" e "E.2")
  13. Art. 106 - Serramenti interni (v. Esempi - Allegato "E.2")
  14. Art. 107 - Portoni e porte (v. Esempi - Allegati "E.1" e "E.2")
  15. Art. 108 - Grate, ringhiere, cancelli, ferri battuti (v. Esempi - Allegato "E.1")
  16. Art. 109 - Pavimenti
  17. Art. 110 - Corpi illuminanti, aggetti, insegne, targhe
  18. Art. 111 - Pluviali

 
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Art. 94 Destinazioni d'uso ammissibili nel Centro Storico

Oltre alla funzione abitativa, nel Centro Storico è consentita la localizzazione delle seguenti attività:
a) attività di piccole/medie dimensioni per la vendita e il commercio al dettaglio, relativamente ai seguenti prodotti:
- prodotti alimentari, caseari, pasticcerie e simili, con incentivazione particolare per i prodotti tipici di esclusiva provenienza da aziende agricole ed agroalimentari locali (prodotti caseari, vini, sfarinati, paste fresche e secche, funghi freschi e conservati di origine locale, conserve e prodotti tipici anche conservati, insaccati, dolci di mandorla e pasticceria, alcolici e rosoli locali, ecc.);
- prodotti dell'artigianato, realizzati ad opera di artigiani locali e con le materie prime di esclusiva tradizione e provenienza locorotondese;
b) attività artigianali, di piccole dimensioni e caratteristiche della tradizione locorotondese, quali ad esempio: sartorie, calzolerie, lattonerie, saloni da barba (barbiere), sale da parrucchiere, lavanderie, orologerie e simili;
c) attività di somministrazione, quali bar, piccoli ristoranti, trattorie, pizzerie e simili;
d) attività di servizio e di accoglienza, agenzie turistiche, sportelli bancari o postali, studi professionali privati, associazioni culturali e di ritrovo, edicole e simili;
e) attività per il commercio e la vendita al dettaglio di merci per uso domestico ed individuale (piccoli elettrodomestici, boutiques, pelletterie, gioiellerie e simili).
Non sono consentite, invece, sale da discoteca e le attività di vendita di prodotti termoidraulici, autoveicoli, pneumatici, combustibili, legnami, materiali per l'edilizia artigianato e industria, per l'agricoltura e la zootecnia e, in generale, tutte le attività la cui tipologia rientri nell'elenco delle lavorazioni insalubri stabilite dalle normative vigenti del settore (D.M. 5 settembre 1994).

 
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Art. 95 - Deroghe alle caratteristiche di abitabilità / agibilità, accorpamenti

Agli immobili ricadenti nella zona "A" dello strumento urbanistico vigente (CentroStorico), nella zona "A1"
(fascia di rispetto al Centro Storico) e nelle rimanenti zone individuate con le delibere di Consiglio Comunale
110/1995 e di Giunta Regionale 13/1999 (v.Allegato"D.1"), sono concesse, ai fini dell'agibilità ed abitabilità, le deroghe in appresso specificate, rispetto alle norme sopra indicate.
Per gli immobili con destinazione abitativa:
- l'uso abitativo può essere concesso anche negli immobili situati in piano seminterrato;
- la superficie minima per gli alloggi monostanza, comprensiva dei servizi, è ridotta a 20 mq se ospitanti una sola persona, e a 30 mq se ospitanti due persone;
- all'interno di unità immobiliare monostanza, la funzione della camera da letto può essere assolta nella cosiddetta "alcova", ove presente, anche in assenza di diretta aerazione, ma che sia in aperta comunicazione con l'ambiente principale e che abbia dimensioni comprese tra 6,00 e 9,00 metri quadrati ed un'altezza netta non inferiore a 2,20 metri (misurata dal concio di chiave dell'arco al pavimento). Le "alcove" che invece risultino tamponate e comunicanti con l'ambiente principale tramite una porta, se prive di aerazione diretta, possono essere destinate solo ad uso deposito;
- l'altezza minima dei servizi igienici, w.c., ripostigli, corridoi, postazioni cottura, è ridotta a 2,10 metri
(misurata tra il punto più alto della copertura e il pavimento);
- l'altezza minima degli ambienti di soggiorno, camere da letto, studioli, sale da pranzo e cucine, è ridotta a 2,50 metri (misurata tra il punto più alto della copertura e i lpavimento);
- il rapporto areo-illuminante è ridotto a 1/12 tra superficie finestrata e pavimentata.
Per gli immobili con destinazioni diverse dall'abitazione (piccolinegozi, attività ricettive/ristorative, piccole attività artigianali e commerciali, bar ed affini):
- la destinazione d'uso ad uso terziario e/o commerciale/artigianale può essere concessa anche negli immobili situati in piano seminterrato o in piano completamente interrato, sempre che dotati di idonei sistemi ed impianti per la ventilazione meccanica e per il ricambio d'aria, come eventualmente prescritti nei vincolanti pareri specialistici;
- l'altezza minima dei servizi igienici, w.c., spogliatoi e simili, è ridotta a 2,10 metri (misurata tra il punto più alto della copertura e il pavimento);
- l'altezza minima degli ambienti principali e degli ambienti connessi alla destinazione d'uso specifica, è ridotta a 2,50 metri (misurata tra il punto più alto della copertura e il pavimento);
- il rapporto areo-illuminante è ridotto a 1/12 tra superficie finestrata e pavimentata.
Inoltre, per gli immobili con destinazione diversa dall'abitazione, e fermo restando l'acquisizione dei pareri specialistici (Servizio Igiene Pubblica, SPESAL, ecc.), è possibile derogare:
- al numero dei servizi igienici, con un minimo di uno per il personale ed uno per l'utenza, a condizione della buona fruibilità e della soddisfacente dotazione degli stessi in rapporto al numero degli utenti, e comunque della presenza di un vano per lo spogliatoio degli addetti;
- alla presenza dell'antibagno per il servizio igienico destinato alle utenze;
- al numero di uscite di sicurezza, con un minimo di una, eventualmente coincidente con l'apertura principale, a condizione che la superficie del locale principale non sia superiore a 60 mq e che non si tratti di locale pienamente interrato;
- al raggiungimento del requisito della piena "accessibilità" dell'immobile, ai fini della normativa sulle barriere architettoniche, quando sia comprovata l'impossibilità materiale all'esecuzione delle opere per il loro completo superamento e quando la loro realizzazione costituisca un serio pregiudizio ai valori architettonici ed estetici dell'immobile (in tali casi, comunque, dovranno essere disponibili sistemi alternativi, manuali o amovibili al fine di garantire l'accesso all'immobile).
Per le deroghe menzionate sono vincolanti i pareri favorevoli dell'Ufficio Igiene Pubblica, dello SPESAL
(quando dovuto) e, per ultimo, dell'UfficioTecnico.
Per tutti gli immobili, è inoltre concessa la deroga edilizia circa l'eventuale riorganizzazione distributiva di unità immobiliari con termini (accorpamento di vani contigui), quando la modifica del numero e delle dimensioni delle unità immobiliari, comunque non pregiudizievole del generale assetto statico, sia esattamente compatibile con l'impianto costruttivo ed architettonico e con il sistema delle aperture di facciata esistenti.

 
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Art. 96 - Disciplina degli interventi di restauro e di risanamento conservativo

Nell'ambito della zona vincolata, le opere di restauro e risanamento conservativo sono considerate come massimo intervento ammissibile sull'immobile, oltre la manutenzione.
Gli interventi, pertanto, devono essere assolutamente calibrati e rispondere ai seguenti requisiti:
- priorità nella scelta dei materiali e delle tecniche d'opera tradizionali, ovvero coincidenti con l'idea di recupero della cultura materiale e degli aspetti di carattere architettonico e figurativo;
- minimizzazione delle trasformazioni e alterazioni, specie degli ambienti interni e delle strutture portanti dell'immobile, preferendo operazioni "in sovrapposizione" e possibilmente "reversibili" piuttosto che "in fusione" con gli elementi esistenti (esempio: utilizzo di alcove per servizi igienici e le cucine);
- "senso della misura", perseguendo il criterio dell'essenzialità e della calibratura dei nuovi interventi, anche nei casi di modifica tipologica e funzionale dell'immobile;
- ripristino di elementi caratteristici, anche funzionalmente adeguati alle odierne esigenze, conferendo agli stessi il giusto valore storico ed architettonico della originaria "sapienza costruttiva" (infissi in legno, porte a "lastriera", basolati in pietra, camini e focolari, ecc.).
Gli interventi devono essere preceduti da un'analisi storico-critica-stilistica dell'intero edificio, comprendente le notizie storiche, eventualmente integrate da opportune indagini tipologico-stilistiche, con individuazione delle principali fasi di evoluzione o di modificazione della costruzione, e la descrizione dello stato attuale con individuazione della natura degli elementi costitutivi dell'immobile e del loro valore storico-artistico o architettonico-ambientale, degli elementi di particolare pregio, degli eventuali ampliamenti non storicizzati, delle alterazioni e modifiche estranee all'impianto originario e non coerenti con l'organismo edilizio.
La fase progettuale degli interventi deve contenere l'esposizione delle motivazioni e del fine dell'intervento, con illustrazione dei criteri d'opera in coerenza con le risultanze dell'analisi storica, e soprattutto degli accorgimenti progettuali e tecnico-costruttivi adottati al fine della conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio o comunque da tutelare.
Laddove sussista l'effettiva impossibilità di utilizzare le tecniche di restauro a causa del degrado fisico delle strutture dell'immobile, potranno essere valutati come interventi di restauro e di risanamento conservativo anche gli interventi che prevedano il completo rinnovo dei suoi elementi costitutivi, quando essi siano finalizzati a conservarne i caratteri tradizionali e le originarie destinazione d'uso.
In tale ipotesi, il progetto dovrà essere redatto organicamente, documentando innanzitutto il degrado fisico delle strutture e, attraverso una dettagliata relazione, l'impossibilità di utilizzare le ordinarie tecniche del restauro. Secondariamente, il progetto comprenderà il puntuale rilievo degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile, nonché dei particolari architettonici e di finitura originari, dei quali dovrà esserne garantito il rispetto nella soluzione progettuale di intervento.
Operativamente e a titolo esemplificativo, sono ammissibili:
- opere finalizzate alla salvaguardia dello stato di integrità e al recupero funzionale dell'edificio, fino alla demolizione delle superfetazioni e all'eliminazione degli elementi estranei ed aggiunti, attraverso modalità di intervento che, garantendo le necessità connesse alla destinazione d'uso prevista, non alterino i tratti tipologici e morfologici dell'organismo edilizio (interventi sulle strutture interne non resistenti, nel
rispetto degli elementi architettonici caratterizzanti - questi ultimi da sottoporre esclusivamente a conservazione e restauro -
nonché modifiche leggere degli elementi della struttura resistente senza alterazioni del comportamento statico globale);
- opere finalizzate al miglioramento delle condizioni di utilizzo dell'organismo edilizio, anche attraverso l'inserimento di elementi accessori e impianti tecnologici richiesti dalla destinazione d'uso prevista, e alla salvaguardia delle caratteristiche costruttive ed architettoniche originali;
- adeguamenti funzionali, distributivi e tecnologici, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, costruttive ed architettoniche esistenti (ad esempio, sono possibili l'inserimento di soppalchi, controsoffittature, scale interne o impianti meccanizzati di collegamento verticale, quando l'operazione non comporti nè la sostanziale manomissione
delle parti strutturali nè incrementi volumetrici).

 
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Art. 97 - Composizione delle facciate

In linea generale, ogni intervento che incida sulla composizione architettonica delle facciate non deve comportare innovazioni ed alterazioni al fine della salvaguardia del valore storico-artistico e tipologico caratteristico del Centro Storico.
Non sono ammesse variazioni sostanziali della facciata esistente, come formazioni di nuove aperture e di nuove finestrature, chiusure o modificazioni delle aperture esistenti, realizzazioni di terrazzi o balconi. Ogni altra variazione, di tipo minimale, è ammessa solo quando pienamente compatibile con la composizione architettonica della facciata.

 
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Art. 98 - Intonaci

In linea generale, ogni intervento sulle facciate deve privilegiare la conservazione dei paramenti murari, con la stilatura dei giunti tra i conci di pietrame a malta di calce e la tradizionale scialbatura a latte di calce, rinnovata anno dopo anno, nel carattere e nella finitura originari.
Nei casi di facciate ad intonaco, le integrazioni che si rendessero necessarie per i localizzati stati di degrado, devono essere eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle dell'intonaco originario. Qualora siano presenti più estesi fenomeni di distacco dal supporto murario, gli intonaci devono essere consolidati, coi sistemi indicati nei manuali, e debitamente mantenuti e rifiniti con le tecniche tradizionali. L'integrale rifacimento è ammesso solamente quando non sia possibile alcuna ragionevole forma di restauro, con impiego di materiali e tecniche tradizionali ed originarie. Si considera eseguito con tecnica riconducibile a quella originaria l'intonaco eseguito con malta di calce e sabbia con finitura a grassello di calce, disteso senza guide seguendo l'andamento delle murature.
Non sono tollerati intonaci di malta bastarda, di malta cementizia, di tipo civile liscio, intonaci plastici o di qualsiasi altro genere.
L'esecuzione dei nuovi intonaci deve avvenire previa bagnatura del supporto murario, fino a rifiuto.
Gli intonaci devono essere sempre completati dalla tinteggiatura a scialbo di calce, nel numero di mani necessarie a coprire l'intonaco.
Durante il rifacimento integrale degli intonaci, è possibile lasciare in vista paramenti murari di modesta entità o elementi strutturali particolarmente significativi (archi, piattabande, architravi, ecc.) con preferibile finitura superficiale a scialbo, a condizione che non vengano compromessi i requisiti di salubrità della parete e di luminosità interna degli ambienti.

 
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Art. 99 - Paramenti

Come già riferito, in linea generale è prescritto il mantenimento dei paramenti con le connessioni debitamente stilate a malta di calce e con la generale finitura a scialbo di latte di calce, rinnovato anno dopo anno.
A tale prescrizione di carattere generale può fare eccezione il caso di edifici che, a seguito della modifica seguente all'esecuzione dell'intonaco sulle facciate, abbiano assunto un nuovo carattere che si presenti ormai storicizzato e degno di essere mantenuto.
Nel corso degli interventi di ripristino, di integrale rifacimento degli intonaci od anche della periodica scialbatura a latte di calce, si deve aver cura di conservare ed evidenziare numeri civici, targhe stradali, lapidi, elementi di ferro battuto e qualsiasi altro elemento che, concepito per essere visibile al di sopra della finitura, costituisca documento dell'evoluzione storica dell'immobile. In tali occasioni, inoltre, si deve provvedere alla rimozione di tutti gli altri elementi che fossero stati aggiunti in tempi recenti e che risultino non pertinenti con l'impianto originale della facciata.

 
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Art. 100 - Elementi architettonici e decorativi in pietra

Gli elementi in pietra naturale devono essere mantenuti e conservati nel carattere e nella finitura originari. A tal fine, sono prescritti interventi di periodica manutenzione, a prevenire o rallentare il degrado, e di restauro quando il degrado non è più controllabile con la semplice manutenzione.
Non sono tollerati inserimenti di elementi di materiale diverso dalla pietra locale, ancorché decorativi.

 
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Art. 101 - Coperture a "cummersa" e comignoli

Le coperture a "cummersa" devono essere mantenute e conservate nelle caratteristiche formali originarie, con particolare riferimento all'inclinazione delle falde, alle quote di imposta e delle linee di gronda, alla convergenza tra due o più falde, ai canali di scolo ed, in generale, a tutte le altre caratteristiche costruttive che compongono la copertura.
Nel caso di interventi di manutenzione, è prescritta la procedura per parti limitate in modo da conservare la materia e la forma della copertura, i suoi profili e gli altri aspetti morfologici d'origine. L'eventuale integrazione di nuovo materiale, inserita in maniera alternata e casuale con il materiale esistente, deve essere costituita da chiancole in lastre non segate, lavorate ad arte con martello a punta, escludendo qualsiasi lavorazione con la bocciarda.
Nel caso di situazioni di degrado più consistenti, ove sia dimostrata la disaggregazione dei componenti strutturali e, conseguentemente, la compromissione della stabilità del manufatto, è possibile intervenire mediante operazioni di smontaggio e rimontaggio più radicali, con l'accortezza di documentare lo stato di fatto iniziale e di procedere alla ricostruzione mantenendo inalterati, quanto più possibile, le caratteristiche d'origine utilizzando i materiali provenienti dalla rimozione. Anche in questo caso, le eventuali integrazioni di materiale devono essere lavorate esclusivamente a martello.
Sono ammesse modeste modifiche alla copertura, quali la formazione di lucernari o simili, solo quando esse non incidano significativamente sulla configurazione geometrica e non pregiudichino il carattere tradizionale delle falde e quando la progettazione garantisca inequivocabilmente la compatibilità dell'intervento con il contesto.
Particolare cura deve essere posta anche al mantenimento delle parti terminali, delle mappette e dei corsi di pietra, dei canali e dei gocciolatoi esistenti sulle coperture in modo da conservarne l'aspetto e la funzionalità di origine. L'eventuale sostituzione di tali elementi è ammessa a condizione di mantenere inalterata la posizione, la dimensione e la finitura dei pezzi degradati.
Per la realizzazione di sfiati non è tollerato l'impiego di tubi che fuoriescano dal manto di copertura. In tali casi è da privilegiarsi l'impiego di pezzi speciali in pietra, opportunamente sagomati e felicemente inseriti nella copertura o, in alternativa, l'esecuzione di piccoli comignoli in muratura di pietra con finitura a scialbo di calce.
Gli eventuali strati di impermeabilizzazione devono essere nascosti alla vista, con particolare riguardo ai canali, alle intersezioni con le canne fumarie, alle linee di gronda e ai profili delle falde; sono vietati insabbiamenti, pitturazioni o stuccature delle coperture con malta o calcestruzzi.
E' obbligatoria la conservazione ed il restauro, al di sopra delle falde, delle canne fumarie e dei comignoli esistenti di interesse storico ed architettonico, riconducibili alla tradizione locale. Nei casi di accentuato degrado, le canne e i comignoli devono essere ricostruiti in maniera fedele alle preesistenze, mantenendo inalterate le caratteristiche formali, impiegando gli stessi materiali e le tecniche costruttive.
La costruzione di nuove canne fumarie con comignolo tradizionale, o il ripristino di quelli poco consoni alle caratteristiche del luogo, è ammessa a condizione che la costruzione avvenga con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali. A tal fine si considerano realizzati con carattere tradizionale le canne fumarie con comignoli in muratura e masselli di pietra, opportunamente scialbati o intonacati e scialbati, con forma, dimensioni e caratteristiche comunemente ritrovabili nel resto degli edifici del tessuto storico.

 
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Art. 102 - Canne fumarie in facciata

Le canne fumarie possono essere realizzate internamente agli immobili e, la parte che fuoriesce dalla copertura, deve rispondere alle prescrizioni dell'articolo precedente.
Quando non sia possibile realizzare la canna fumaria all'interno dell'immobile, è ammessa la costruzione addossata alla parete esterna dell'edificio, tergale o laterale e non visibile dalla pubblica via. In tali casi, le dimensioni della canna fumaria devono essere le più contenute possibili (in rapporto alla funzionalità del condotto e alle normative di settore) e l'ubicazione deve tener conto delle caratteristiche architettoniche del prospetto, ben inserendosi recando la minore turbativa possibile.
La canna fumaria deve avere un andamento rettilineo e deve essere in muratura di pietra scialbata o, solo alternativamente, in muratura ordinaria intonacata e scialbata.
Sono ammessi condotti in acciaio od altro materiale soltanto se installati in cavedi completamente interni all'edificio e sempre che risultino non visibili dalla viabilità e da spazi pubblici.

 
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Art. 103 - Impianti tecnologici in facciata

Sugli edifici di riconosciuto ed evidente interesse storico-tipologico, anche non individuati da norme sovraordinate di tipo paesaggistico e ambientale, e sugli edifici del Centro Storico, è vietata l'installazione di unità esterne di condizionatori, di caldaie murali, di meccanismi e di apparecchiature di qualsiasi genere. Tali apparecchiature devono essere collocate all'interno delle unità immobiliari, adottando soluzioni tecniche compatibili con le caratteristiche architettoniche e funzionali dell'immobile, specie in merito ai condotti per l'immissione di aria e l'espulsione dei fumi combusti.
La rimozione delle apparecchiature già installate che risultano visibili da strade o da luoghi pubblici è prescritta quando sull'immobile viene avanzata la prima e utile richiesta di intervento edilizio. In tali casi, quando viene dimostrata l'assenza di alternative o l'impossibilità a procedere con la rimozione delle apparecchiature, è consentita l'attuazione di una valida alternativa, dallo spostamento in luoghi nascosti all'adeguata schermatura, che sia compatibile con le prescrizioni di carattere generale per la salvaguardia del decoro.
Per quanto riguarda le antenne (e simili) nel Centro Storico, fermo restando le indicazioni di carattere generale espresse nell'art. 53, è prescritta la realizzazione di impianti di ricezione con ingombro ridotto, specialmente in altezza, anche adoperando materiali di nuova generazione, auspicando sistemi centralizzati condivisi a più utenze, al fine di ridurre l'inquinamento visivo.

 
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Art. 104 - Condutture di acqua, gas e simili in facciata

Le condutture di acqua, gas e simili devono essere posate sotto traccia, compatibilmente con le normative di settore, senza essere visibili in facciata o dall'esterno.
Quando ciò non è possibile, specie nei casi delle diramazioni verso le utenze, è ammessa l'installazione di tubazioni esternamente sulla facciata, privilegiando sempre le posizioni tergali o laterali dell'edificio. Le tubazioni devono essere disposte ordinatamente secondo una iniziale linea verticale, con le eventuali diramazioni orizzontali in corrispondenza di elementi tipo marcapiano o possibilmente inserite in apposite scanalature, in modo da comportare la minima alterazione del disegno della facciata. La tubazione deve essere convenientemente dipinta di bianco.
I contatori delle utenze devono essere inseriti in apposite nicchie ricavate nella parete esterna, di dimensioni strettamente necessarie allo scopo ed opportunamente chiuse da sportelli in lamiera di ferro o in legno, a filo della facciata, dipinti di colore bianco o, preferibilmente, costituiti da una lastra di pietra locale inserita in apposito telaio di ferro zincato.
Nel caso di più contatori da collocare sulla stessa parte di facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere uguali per forma e dimensione, oltre che opportunamente allineati.

 
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Art. 105 - Serramenti esterni (v. Esempi - Allegati "E.1" e "E.2")

Nel caso di sostituzione dei serramenti esterni, i nuovi serramenti devono mantenere invariata la forma, la lavorazione ed il materiale, uniformandoli se di foggia diversa, per tutta l'unità di prospetto.
I serramenti esterni devono essere del tipo a "scuroni", a doghe, realizzati in legno, anche lamellare, dipinti con colorazione esclusivamente opaca, possibilmente dedotta dalle tracce originali o, in mancanza, in base alle colorazioni tradizionali del verde, marrone o avorio di tonalità adeguata. La colorazione deve essere omogenea per tutti i serramenti della facciata che rispecchia l'insediamento. Le finestre e le porte-finestre, specie ai piani superiori, possono presentare l'infisso esterno del tipo a "persiana" o sempre a "scuroni", realizzati in legno con le colorazioni sopra indicate.
Non è consentito l'utilizzo di serramenti esterni in lega metallica o realizzati con profilati di alluminio o di altro materiale incompatibile coi caratteri ambientali preesistenti. Parimenti, non è consentito l'utilizzo di avvolgibili, di qualsiasi tipologia e materiale, di veneziane e di qualsiasi altro infisso che non abbia un riferimento caratteristico riferito alla cultura tradizionale di Locorotondo.
La rimozione dei serramenti non tradizionali è prescritta nei casi più evidenti di lesione al decoro paesistico-ambientale e quando sull'immobile viene avanzata la prima e utile richiesta di intervento edilizio.

 
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Art. 106 - Serramenti interni (v. Esempi - Allegato "E.2")

I serramenti interni (finestre o porte-finestre) devono essere generalmente a doppia anta ed esclusivamente in legno tinteggiato, di colorazione opaca, marrone o avorio, di tonalità adeguata.
La forma delle porte-finestre deve essere a doppia partitura, con la parte sottostante eventualmente pannellata e la parte superiore, a vetro, munita eventualmente di scuretto apribile dall'interno.
Le aperture sulla facciata devono presentare infissi omogenei per forma e colorazione.
Non è consentito l'utilizzo di doppi infissi. In alternativa, si propone l'installazione di vetro camera per migliorare il fattore di coibentazione.
Non sono ammessi infissi in lega metallica o di altro materiale.
La rimozione degli infissi che non rispondono ai suddetti requisiti è prescritta nel momento in cui, sull'immobile interessato, viene avanzata la richiesta di un più ampio intervento edilizio.

 
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Art. 107 - Portoni e porte (v. Esempi - Allegati "E.1" e "E.2")

I portoni e le porte esistenti, appartenenti all'impianto storico di facciata o comunque documentanti indubbie caratteristiche di qualità e di identità culturale, devono essere oggetto di sola manutenzione e di restauro conservativo. Nel caso di degrado diffuso sull'infisso è consentita la sostituzione con infisso di eguali dimensioni, forme, materiali e finiture.
La colorazione dei portoni e delle porte, fermo restando il concetto di recupero del colore originale e della integrazione cromatica dell'intera facciata, può diversificarsi da quella degli infissi di finestre e porte-finestre dei piani superiori.
In concomitanza con più ampi interventi edilizi riguardanti l'immobile e di restauro della facciata, è prescritto dagli organi comunali la rimozione degli infissi riconosciuti non compatibili, per forma e materiale, rispetto alle presenti indicazioni.
Non è consentito l'utilizzo di chiusure a serranda metallica e di infissi con partiture di suddivisione del tipo "all'inglese", oltre che di vetri a specchio o colorati.

 
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Art. 108 - Grate, ringhiere, cancelli, ferri battuti (v. Esempi - Allegato "E.1")

Tutti gli elementi di ferro battuto, facenti parte della facciata, costituiscono fattore essenziale dell'immagine degli edifici.
Gli elementi esistenti in ferro battuto (grate di finestre, ringhiere, cancelli, piccoli elementi di arredo, ecc.) vanno salvaguardati e mantenuti nella loro consistenza e colorazione tipica. Nel caso di documentato degrado, è ammessa la loro sostituzione con elementi di stesso materiale, forma e dimensioni. Le aggiunte ex novo sono generalmente sempre ammissibili e comunque sottoposte al rilascio del permesso di costruire.

 
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Art. 109 - Pavimenti

All'interno, nell'impossibilità di recuperare gli impianti antichi di pavimentazione, è suggerito di operare con scelte di gusto, assecondando gli effetti tradizionali, usando la pietra, le chianche, il cocciopesto e, ove compatibile, le mattonelle di graniglia eliminando l'uso di piastrelle di ceramica, marmi o simili.
Le aree esterne devono obbligatoriamente essere pavimentate con basole in pietra locale, diadeguato spessore, montate secondo le tecniche tradizionali.

 
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Art. 110 - Corpi illuminanti, aggetti, insegne, targhe

E' ammessa l'installazione di corpi illuminanti e di aggetti, sulle facciate degli immobili, a condizione che gli involucri e i componenti siano adeguati alle caratteristiche del luogo, preferibilmente realizzati in ferro battuto, di modeste dimensioni e posti nelle posizioni e alle altezze da non recare pregiudizio alla sicurezza pubblica. Le richieste di permesso di costruire vanno integrate da un realistico inserimento fotografico dell'oggetto da installare, con le colorazioni e le dimensioni previste.
Non sono ammesse insegne al neon ed, in generale, gli elementi in aggetto o a parete che pregiudicano la caratteristica del luogo e il decoro dell'ambiente, che turbano l'estetica, che alterano o riducono elementi architettonici o che limitano la visuale degli sfondi e delle quinte prospettiche.
Le targhe indicanti arti, mestieri, professioni e simili da apporre in facciata, devono avere dimensioni e foggia tali da garantire un'indiscutibile armonia con il contesto.

 
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Art. 111 - Pluviali

I discendenti pluviali devono essere realizzati, generalmente, in lamiera di rame. Sono tollerati discendenti in lamiera di ferro tinteggiato quando la tinta sia in armonia con il contesto cromatico degli altri elementi di facciata, preferendo le tonalità del marrone o il colore neutro bianco.
Sono tollerate sezioni circolari o quadrangolari e l'eventuale impiego degli imbocchi in pietra naturale.
Il posizionamento e l'andamento dei discendenti pluviali deve essere rispettoso dei caratteri architettonici e compositivi della facciata, secondo una preferibile linea verticale.

 
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