Contenuto

Regolamento Edilizio - Parte Settima: Disposizioni Finali


Indice Parte Settima

  1. Art. 112 Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento Edilizio
  2. Art. 113 - Norme transitorie
  3. Art. 114 - Informatizzazione
  4. Art. 115 - Sanzioni
  5. Art. 116 - Disciplina della procedura sanzionatoria

 
 

Art. 112 Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento Edilizio

L'approvazione del presente articolato seguirà le procedure previste dalle norme vigenti (L.R. 3/2009) e decorrerà dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo comunale.
Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari, emanate dal Comune, contrarie ed incompatibili con lo stesso.
Il Regolamento, stilato ai sensi della normativa vigente di settore, si ritiene automaticamente aggiornato alle sovraordinate disposizioni legislative statali e regionali che interverranno successivamente alla presente redazione.
Il recepimento di normative di carattere discrezionale, invece, deve seguire l'iter di approvazione classico, tramite le procedure previste dalla legge e i necessari passaggi in Consiglio Comunale.

 
Torna all'indice parte settima.
 
Art. 113 - Norme transitorie

Sono fatti salvi i permessi di costruire rilasciati e le denuncie o le comunicazioni di inizio attività per le quali siano decorsi i tempi per dare inizio effettivo ai lavori alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Sono altresì fatti salvi i piani attuativi che hanno avuto adozione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Per tutti i casi diversi, i progetti relativi devono essere esaminati sulla base delle presenti norme ed eventualmente modificati o integrati.

 
Torna all'indice parte settima.
 
Art. 114 - Informatizzazione

Compatibilmente con il sistema d'informatizzazione comunale, la presentazione delle istanze di titoli abilitativi coi relativi elaborati digitalizzati e le conseguenti comunicazioni d'ufficio per richieste di documentazione integrativa e/o di chiarimenti necessari per l'istruttoria delle istanze, possono avvenire mediante posta elettronica certificata con utilizzo di protocollo telematico.
La definitiva entrata in vigore della modalità telematica, con le relative credenziali di accesso e di interfaccia, si attesterà al raggiungimento del pieno regime del sistema informatizzato.

 
Torna all'indice parte settima.
 
Art. 115 - Sanzioni

Fermo restando le sanzioni pecuniarie e penali riguardanti le violazioni e l'inosservanza delle normative di carattere generale, a cui si fa espresso riferimento al Titolo IV del Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), per l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento (per lo più
mirate a disciplinare le esigenze tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e di vivibilità, nonché a garantire la tutela dei valori ambientali ed architettonici, il decoro e l'igiene cittadina e la sostenibilità edilizia) sono previste le sanzioni pecuniarie individuate nell'allegato "F1" che, all'uopo, si intendono tacitamente determinate con l'approvazione del presente articolato.

 
Torna all'indice parte settima.
 
Art. 116 - Disciplina della procedura sanzionatoria

Le disposizioni seguenti sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata coerentemente alle norme vigenti, nell'ambito della autonomia normativa conferita ai comuni, giusto quanto previsto dagli articoli 3, 7 e 7bis del D.Leg.vo n. 267/2000 ed in attuazione della Legge n. 689/1981.
In riferimento al citato D.Leg.vo n. 267/2000, la sanzione amministrativa non può essere inferiore ad €
25,00 e superiore ad € 500,00.
Ai sensi della citata Legge n. 689/1981 (art. 16) è consentito il pagamento in misura ridotta, nella misura del 50%, da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione.
Gli addetti al controllo delle disposizioni regolamentari, fatta salva la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento, sono gli appartenenti alla Polizia Municipale e agli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dal Comune. L'organo competente a irrogare la sanzione è il Responsabile del Servizio, delegato ai sensi dell'art. 109 del D.Leg.vo n. 267/2000, preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative.
Il processo verbale di accertamento deve contenere:
- l'intestazione dell'ente e le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- le generalità dell'autore della violazione, ovvero della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace
(art. 2 Legge n. 689/1981) e degli eventuali obbligati in solido (art. 6 Legge n. 689/1981);
- la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
- l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
- l'importo e le modalità di pagamento in misura ridotta;
- l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;
- le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni;
- i motivi della mancata contestazione immediata;
- la sottoscrizione del verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti cui la violazione è stata contestata. Qualora la violazione di una norma del regolamento comporti un'alterazione dello stato dei luoghi o la mancata esecuzione di opere a garanzia della sicurezza e del decoro, si applica la sanzione amministrativa "accessoria" con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o dell'esecuzione dei lavori a garanzia delle condizioni di sicurezza e di decoro, assegnando un congruo termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto. Nel caso di inadempienza, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte esterne specializzate, ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore mediante apposito decreto ingiuntivo.
Per quanto non contemplato, il riferimento è alla citata Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni (v. Allegato "F2").

 
Torna all'indice parte settima.