lI presente Regolamento, nelle more dell'approvazione della Delibera di Giunta Regionale di cui all'art. 4 comma 2 L.R. Puglia n. 5/2002, disciplina l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 Khz e 300 Ghz, di seguito denominati "impianti".
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214, e agli apparati delle Forze armate, delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della Legge n.36/2001.
3. La finalità perseguita dal presente Regolamento consiste nel dettare prescrizioni idonee ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
4. Il presente regolamento è ispirato al "principio di precauzione", come definito nell'art. 174 del Trattato di Amsterdam in data 2.10.1997, ed al principio di minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, come richiamato dall'art. 1 lett. c) della Legge n. 36/2001.
5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le definizioni della Legge n. 36/2001 e della L.R. Puglia n. 5/2002.
1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti sono soggetti alla disciplina autorizzatoria dettata dall'art. 87 del D. Lgs. n.259 del l° agosto 2003.
2. lI soggetto che richiede il rilascio del titolo edilizio o che presenta la DIA, per gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt, deve contestualmente trasmettere al Comune, oltre la documentazione di cui all'allegato A o B al presente Regolamento anche:
a. copia della licenza all'esercizio dell'attività, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni al gestore dell'impianto;
b. copia delibera assembleare contenente il parere favorevole del condominio all'installazione dell'impianto validamente espresso nei modi di legge;
c. copia del titolo di proprietà o di altro contratto, perfezionatosi fra il proprietario del sito ove l'impianto deve essere installato e la Società richiedente il titolo edilizio, che attesti la sussistenza, in capo a quest'ultima, di un diritto reale o obbligatorio sull'immobile e/o sull'area destinata all'installazione dell'impianto.
3. Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto determina una modificazione d'uso del sito ospitante, l'attivazione dell'impianto è subordinata al certificato di idoneità all'uso.
4. Al momento della presentazione della domanda di titolo edilizio o di DIA, l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
5. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.
6. lI responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
7. Le istanze volte al rilascio del titolo edilizio e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il motivato dissenso, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
8. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione dal perfezionamento della DIA.
9. I soggetti gestori di impianti, ai sensi dell'art.7 comma 1 L.R. n.5/2002, presentano al Comune entro il 31 marzo di ciascun anno il "Piano di stralcio comunale", consistente nella mappa completa delle aree interessate dalle richieste delle future installazioni di impianti. La presentazione dei Piani di stralcio, prescritta dalla L.R. 5/2002, ha valore essenziale per il Comune anche ai fini per l'acquisizione dei dati e degli elementi necessari per l'esercizio del potere di disciplina e governo della infrastrutturazione del territorio e per la ricerca ed individuazione dei siti ottimali per la localizzazione degli impianti, e quindi per la realizzazione del Principio di precauzione e del corollario A.L.A.R.A.. Saranno rigettate da parte del Comune le domande per il rilascio del titolo edilizio relative ad impianti difformi dal "Piano di stralcio Comunale" e dal "Piano di Installazione comunale". I Piani di stralcio vengono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per non meno di 30 gg..
10.Il trasferimento della titolarità dell'impianto deve essere comunicato alle competenti autorità.
11. L'installazione degli impianti provvisori soggiace alle prescrizioni dettate dalla D.G.R. Reg. Puglia del 22.2.2001 n. 146 ovvero da eventuali successive disposizioni regionali in materia.
1. A norma del precedente articolo 2 il rilascio del titolo edilizio o il perfezionamento della DIA sono subordinati all'acquisizione del parere preventivo favorevole espresso dall'ARPA ovvero, in assenza, dal PMP territorialmente competente ovvero ancora dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), che dovrà essere depositato al Comune a cura del richiedente. L'acquisizione e la trasmissione al Comune di detto parere condizionano inderogabilmente la possibilità di procedere all'attivazione degli impianti. L'attivazione degli impianti effettuata in assenza del parere di cui al presente articolo viene sanzionata a termini di legge e obbligatoriamente comunicata alle Autorità Amministrative e Giudiziarie competenti.
2. Le spese per l'acquisizione del prescritto parere sono da poste a carico della Società richiedente il titolo edilizio o la DIA..
3. Contestualmente alla richiesta di parere preventivo, il gestore provvede a pubblicare sull'Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale l'avviso della richiesta. Tali forme di pubblicità non hanno luogo ove l'impianto richiesto sia contemplato dal "Piano di installazione comunale" o dal "Piano stralcio comunale" di cui all'art.7 L.R. n. 5/2002.
1. Al termine dei lavori di installazione dell'impianto, il soggetto titolare del titolo edilizio o della DIA presenta al Comune apposita comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, specificandone la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore.
1. L'Amministrazione Comunale intende perseguire la ottimale localizzazione degli impianti in siti che consentano di coniugare l'interesse pubblico al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli stessi, nonché alla minimizzazione dei rischi connessi all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con l'interesse pubblico all'efficienza delle reti telefoniche e alla infrastrutturazione del territorio. In tale prospettiva, il Comune, a fronte di richieste di installazione di impianti in ambiti caratterizzati da particolare densità abitativa, dalla presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso, nonché dalla sussistenza di comprovati interessi storico - architettonici e paesaggistico - ambientali, si propone di valutare congiuntamente e concordare con le parti interessate, possibilità localizzative alternative che comunque si rivelino idonee rispetto alle esigenze tecniche dei gestori del servizio.
2. Per le finalità dinanzi illustrate, il Comune entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, provvederà ad adottare il "Piano di Installazione Comunale", previa individuazione delle proprietà immobiliari del Comune e delle zone ritenute idonee ad ospitare gli impianti. Le concessioni di aree comunali all'interno del "Piano di Installazione Comunale" saranno regolate da apposita convenzione e prevederanno la corresponsione di un canone annuale che sarà destinato prioritariamente allo svolgimento di campagne di controllo o divulgative di informazioni di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché al funzionamento del Forum di cui all'art.6 del presente Regolamento.
3. Il "Piano di Installazione Comunale" è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno annuale dopo la scadenza del termine per la presentazione del "Piano di stralcio comunale" da parte dei gestori.
4. lI Comune si propone di incentivare il ricorso a tecnologie a basso impatto urbanistico estetico ed ambientale, favorendo la installazione di impianti ed apparecchiature con potenza massima irradiata in antenna inferiore o pari a 5 watt (micro BTS) o a mini BTS.
5. In corrispondenza di edifici ed aree adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore al giorno gli impianti non dovranno superare i limiti prescritti nell'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore.
6. Onde garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, si esclude la possibilità di consentire l'installazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole, asili nido e all'interno di parchi gioco e comunque nelle aree sensibili perimetrale nel PIC in conformità con le disposizioni di cui alla L.R. Puglia 5/2002 e con le indicazioni fornite dal Giudice Costituzionale con sentenza n. 307/2003.
7. L'eventuale inserimento di obblighi di distanza dal perimetro dei siti sensibili citati al comma precedente, saranno operate con il P.I.C.
8. La localizzazione degli impianti nelle zone soggette a regime di tutela soggiace alla preventiva acquisizione di pareri, nulla osta ed altri atti di assenso previsti dall'ordinamento da parte degli Enti preposti e alle condizioni e/o prescrizioni ivi eventualmente apposte.
9. Ogni modifica da apportare agli impianti già assentiti deve essere preventivamente comunicata dal gestore al Comune.
1. Ai fini della ottimale localizzazione degli impianti, l'Amministrazione Comunale costituisce un Forum consultivo comunale permanente composto dall'Assessore all'Urbanistica ed alle Politiche Ambientali, dai dirigenti dei settori interessati, da un rappresentante dell'ARPA ovvero, in assenza, del PMP territorialmente competente ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), dai rappresentanti delle aziende titolari degli impianti, da un rappresentante designato dai comitati cittadini interessati e dalle Associazioni Ambientaliste di cui all'art. 13, L. n. 349/1986, con lo scopo di conciliare gli interessi contrapposti in ordine alla determinazione dei siti più idonei per la localizzazione degli impianti.
2. lI Forum avrà funzione consultiva e propositiva in relazione alla programmazione di settore e alla definizione del "Piano di Installazione Comunale", e provvederà nel contempo a dare la massima informazione ai cittadini sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico del territorio e sulle nuove installazioni di impianti.
3. L'Amministrazione Comunale fornirà al Forum tutte le informazioni accessibili per legge relative agli impianti esistenti e da installare. La partecipazione al Forum dovrà essere promossa dall'Assessore competente.
1.Ai fini di cui all'art. 11 della L.R. Puglia n. 5/2002, l'Amministrazione Comunale istituisce e aggiorna il Catasto comunale degli impianti sulla base della documentazione presentata dai gestori degli impianti e di verifiche d'ufficio.
2. Ai fini della formazione e della gestione del catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a trasmettere al Comune, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione redatta, anche su supporto informatico. Tale dichiarazione deve contenere la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, delle localizzazioni attuali e delle ipotesi di localizzazione futura.
3. Ai fini dell'aggiornamento del Catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare entro trenta giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o delle loro caratteristiche tecniche, nonché la loro chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori a sei mesi.
4. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L.R. Puglia n. 5/2002.
1. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni normative: L. 46/90, DPR 447/91, L. 818/84, DPR 547/55, D.Lgs. 626/94, DM n. 314/1992, L. 447/95 e D.P.C.M. 8 luglio 2003, e comunque della vigente normativa di settore. Inoltre tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale.
2. Dovrà essere in generale massimamente mitigato l'impatto visivo, e comunque dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della fruibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici.
3. Gli impianti potranno permanere nel sito di installazione per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla concessione ministeriale per l'esercizio dell'attività. Pertanto, spetta al concessionario a proprie cura e spesa l'obbligo della rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre tre mesi dalla data di cessazione degli effetti della concessione ministeriale, salvo rinnovo o passaggio ad altra società subentrante.
4. L'obbligo di cui al comma precedente è esteso anche al caso in cui il richiedente decida autonomamente di disattivare l'impianto.
5. In caso di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, per minimizzare l'impatto paesaggistico, il Comune può richiedere ed eventualmente imporre ai gestori ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (co-siting), per garantire la razionale distribuzione degli impianti e contenerne l'impatto, a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003.
6. lI proprietario del sito ove è insediato l'impianto è corresponsabile della corretta esecuzione di eventuali lavori di modifica e rimozione dell'impianto ed è obbligato, in uno al gestore, ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.
7. Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto ai fini di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti.
8. I gestori titolari delle licenze UMTS e già titolari di licenze ETACS, GSM, DOS, dovranno sviluppare il piano di copertura UMTS utilizzando prioritariamente i siti dagli stessi già legittimamente occupati sul territorio comunale. Inoltre dovranno tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;
9. I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile devono individuare, anche su indicazione dei Comuni, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o con la rilocalizzazione nei siti alternativi indicati dal Comue concordando con il gestore, ove necessario, forme di agevolazione nel contesto della disciplina patrizia regolante l'uso del suolo pubblico.
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune che si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPA ovvero, in assenza, del PMP territorialmente competente, ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), nonché degli Ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni di legge.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli con cadenza almeno annuale.
3. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dalla normativa di settore (allo stato dal DPCM 8 luglio 2003) ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto specificati dal gestore al momento della richiesta del titolo edilizio.
4. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003, il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto secondo e nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C del stesso DPCM.
5. lI Comune promuove il risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 66/2001 e del DPCM 8 luglio 2003 nel rispetto dei termini dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni.
6. Prima che sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia al gestore interessato alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.
7. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA ovvero, in assenza, dal PMP territorialmente competente ovvero dell'istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL).
8. Gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a carico dei titolari degli impianti e vengono commisurati sulla base del tariffario regionale così come previsto dall'art.12 comma 6 della L.R. n.5/2002.
9. Il Comune potrà promuovere con cadenza trimestrale, controlli nel territorio senza preavviso ai gestori; i relativi oneri connessi, ad esempio, all'acquisizione di attrezzature omologate per il rilevamento dei valori di campo, saranno finanziati dalla risorse provenienti dalla concessione e/o locazione ai gestori dei siti comunali di installazione delle infrastrutture.
1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dall'art.5 comma 6 del presente Regolamento comunale;
b) è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003 ovvero della eventuale successiva normativa di settore attraverso le azioni di risanamento.
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento comunale.
1. lI Comune applica il regime sanzionatorio previsto dall'art.13 della L.R. Puglia n. 5/2002 nonché quello di cui all'art. 15 della Legge n.36/2001 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative che si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.
2. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'Amministrazione Comunale per la gestione delle attività di vigilanza e controllo.
1. I procedimenti autorizzatori pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento soggiacciono a tutte le prescrizioni nello stesso contenute.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni del settore.
3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati:
A - Modello A dell'allegato n.13 del D. Lgs. n.259 del 1°agosto 2003;
B - Modello B dell'allegato n.13 del D. Lgs. n.259 del 1°agosto 2003;
C - Elenco e ubicazione degli impianti esistenti sul territorio.